Corte di giustizia, Sentenza C-407/21
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell'8 giugno 2023. — Union fédérale des consommateurs - Que choisir (UFC - Que choisir) e Consommation, logement et cadre de vie (CLCV) contro Premier ministre e Ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia). — Rinvio pregiudiziale – Pacchetti turistici e servizi turistici collegati – Direttiva (UE) 2015/2302 – Articolo 12, paragrafi da 2 a 4 – Risoluzione di un contratto di pacchetto turistico – Circostanze inevitabili e straordinarie – Pandemia di COVID-19 – Rimborso dei pagamenti effettuati dal viaggiatore interessato per un pacchetto – Rimborso sotto forma di una somma di denaro o rimborso per equivalente, sotto forma di una nota di credito (“buono”) – Obbligo di rimborsare tale viaggiatore entro 14 giorni dalla risoluzione del contratto in questione – Deroga temporanea a tale obbligo – Modulazione degli effetti nel tempo di una decisione emanata in conformità al diritto nazionale e che annulla una normativa nazionale in contrasto con tale obbligo. — Causa C-407/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che, ai sensi della direttiva 2015/2302, il rimborso dovuto al viaggiatore in caso di risoluzione del pacchetto per circostanze inevitabili e straordinarie deve essere effettuato soltanto in denaro. Ha poi escluso che la pandemia di COVID-19 possa giustificare una deroga nazionale temporanea all’obbligo di rimborso entro 14 giorni, anche se finalizzata a preservare la liquidità degli operatori turistici. Infine, ha negato al giudice nazionale la possibilità di mantenere nel tempo gli effetti di una normativa interna incompatibile con la direttiva.
Rimborso dei pacchetti turistici annullati per circostanze inevitabili e straordinarie: il rimborso deve avvenire in denaro e non può essere sospeso temporalmente da una normativa nazionale, neppure per la crisi COVID-19.
La questione giuridica
Le questioni vertevano su: 1) se l’articolo 12 della direttiva 2015/2302 consenta all’organizzatore, in caso di risoluzione del contratto di pacchetto turistico, di adempiere l’obbligo di rimborso mediante un buono anziché con denaro; 2) se la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze economiche possano giustificare una deroga temporanea all’obbligo di rimborso entro 14 giorni previsto dall’articolo 12, paragrafo 4; 3) se, in caso di annullamento della normativa nazionale contrastante con la direttiva, il giudice nazionale possa modulare nel tempo gli effetti della propria decisione di annullamento.
Principio di diritto
L’articolo 12, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2015/2302 impone, in caso di risoluzione del pacchetto turistico per circostanze inevitabili e straordinarie, il rimborso integrale esclusivamente in denaro dei pagamenti effettuati dal viaggiatore; il buono può essere accettato solo su base volontaria. La direttiva osta inoltre a una normativa nazionale che sospenda temporaneamente tale obbligo, anche per fronteggiare la crisi COVID-19 e salvaguardare la solvibilità del settore, perché l’armonizzazione è completa e i diritti del viaggiatore sono imperativi. Infine, il diritto dell’Unione non consente al giudice nazionale di modulare nel tempo gli effetti dell’annullamento della normativa nazionale incompatibile con la direttiva, in assenza di circostanze eccezionali assimilabili a quelle riconosciute dalla giurisprudenza in materia ambientale o energetica.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva (UE) 2015/2302
- Articolo 1 della direttiva (UE) 2015/2302
- Articolo 3, punto 12, della direttiva (UE) 2015/2302
- Articolo 4 della direttiva (UE) 2015/2302
- Articolo 12, paragrafi 1, 2, 3 e 4, della direttiva (UE) 2015/2302
- Articolo 23, paragrafi 2 e 3, della direttiva (UE) 2015/2302
- Raccomandazione (UE) 2020/648
- Articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE
- Articolo 4, paragrafo 3, TUE
Rimborso dei pacchetti turistici annullati per circostanze inevitabili e straordinarie
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Conseil d’État francese sull’interpretazione dell’articolo 12 della direttiva (UE) 2015/2302, nel contesto dell’ordinanza francese n. 2020-315 adottata durante la pandemia di COVID-19. La controversia oppone due associazioni di consumatori alle autorità francesi in merito alla legittimità di una disciplina che consentiva agli organizzatori di pacchetti turistici di sostituire temporaneamente il rimborso con buoni.
Fatti e procedimento principale
Le associazioni ricorrenti hanno chiesto l’annullamento dell’ordinanza n. 2020-315, sostenendo che essa violasse il diritto UE, in particolare il diritto del viaggiatore, in caso di risoluzione del contratto per circostanze inevitabili e straordinarie, a ottenere il rimborso integrale entro 14 giorni. Il giudice del rinvio ha evidenziato che la misura nazionale era stata adottata per evitare una crisi di liquidità del settore turistico, colpito da un numero eccezionale di cancellazioni e da un crollo delle nuove prenotazioni.
Normativa rilevante
La Corte richiama soprattutto:
- la direttiva (UE) 2015/2302, in particolare gli articoli 1, 3, punto 12, 4, 12 e 23;
- la raccomandazione (UE) 2020/648 sui buoni offerti in alternativa al rimborso in denaro;
- l’articolo 267 TFUE per il rinvio pregiudiziale;
- l’articolo 4, paragrafo 3, TUE sul principio di leale cooperazione;
- l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, evocato nel contesto delle possibili misure di aiuto di Stato.
Prima questione: natura del rimborso
La Corte interpreta il termine "rimborso" dell’articolo 12, paragrafi 2 e 3, nel suo significato abituale e nel contesto della direttiva: si tratta della restituzione in denaro dei pagamenti effettuati per il pacchetto. Il riferimento ai "pagamenti effettuati" conferma che l’obbligo riguarda somme di denaro e non può essere soddisfatto unilateralmente con un buono o altra prestazione differita.
La Corte osserva inoltre che:
- il termine di 14 giorni previsto dall’articolo 12, paragrafo 4, ha senso solo se il viaggiatore riottiene rapidamente la disponibilità della somma versata;
- la direttiva tutela in modo elevato il consumatore e non prevede, in questa materia, la sostituzione del rimborso in denaro con un buono, se non con il consenso volontario del viaggiatore;
- la raccomandazione 2020/648 conferma che il buono è soltanto un’alternativa volontaria e non elimina il diritto al rimborso monetario.
Seconda questione: deroga temporanea per la pandemia
La Corte afferma anzitutto che una crisi sanitaria mondiale come la pandemia di COVID-19 rientra, di per sé, nella nozione di "circostanze inevitabili e straordinarie" dell’articolo 3, punto 12, e dell’articolo 12, paragrafi 2 e 3, lettera b), della direttiva. Essa è fuori dal controllo delle parti e ha effetti non evitabili con misure ragionevoli; inoltre integra un rischio significativo per la salute umana.
Tuttavia, proprio perché la direttiva realizza un’armonizzazione completa e conferisce diritti imperativi ai viaggiatori, gli Stati membri non possono introdurre una sospensione temporanea dell’obbligo di rimborso, neppure per salvaguardare la solvibilità delle imprese e la sopravvivenza del settore. La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 4 della direttiva, che vieta disposizioni nazionali divergenti;
- l’articolo 23, paragrafi 2 e 3, che sancisce il carattere imperativo dei diritti del viaggiatore.
La Corte ritiene inoltre che la forza maggiore non possa giustificare la normativa francese: la misura era generalizzata, non limitata ai soli casi di effettiva impossibilità finanziaria, e non risultava che fosse impossibile adottare altre misure, come aiuti di Stato o strumenti volontari di incentivazione all’accettazione dei buoni. La temporanea esenzione introdotta dall’ordinanza, dunque, viola l’articolo 12 della direttiva.
Terza questione: modulazione temporale degli effetti dell’annullamento
Quanto alla possibilità per il giudice nazionale di limitare nel tempo gli effetti della propria decisione di annullamento, la Corte ricorda che gli organi nazionali devono rimuovere le conseguenze illecite della violazione del diritto UE. Solo in circostanze eccezionali, riconducibili soprattutto a esigenze ambientali o al rischio di interruzione dell’approvvigionamento elettrico, è stata ammessa la conservazione temporanea di taluni effetti di un atto annullato.
Nel caso di specie, le conseguenze economiche per il settore turistico, pur gravi, non sono ritenute comparabili a tali ipotesi eccezionali. Inoltre, il governo francese ha indicato che il danno derivante dall’annullamento sarebbe di portata limitata. Di conseguenza, il diritto UE non consente la modulazione nel tempo degli effetti dell’annullamento della normativa nazionale incompatibile con la direttiva.
Dispositivo
La Corte conclude che:
- il rimborso previsto dall’articolo 12, paragrafi 2 e 3, deve essere effettuato solo in denaro;
- la direttiva osta a una normativa nazionale che esenti temporaneamente gli organizzatori dal rimborso entro 14 giorni, anche in caso di pandemia;
- il giudice nazionale non può modulare nel tempo gli effetti della decisione di annullamento della normativa nazionale contraria alla direttiva.
Implicazioni pratiche
Per gli operatori turistici, la decisione conferma che il buono può essere offerto solo come soluzione consensuale, non come sostituto imposto del rimborso monetario. Per i professionisti del diritto e della contabilità, la sentenza ribadisce che le esigenze di liquidità del settore non possono comprimere i diritti dei viaggiatori riconosciuti da una direttiva di armonizzazione completa, salvo interventi conformi al diritto UE, come eventuali aiuti di Stato o misure non coercitive.
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