Corte di giustizia, Sentenza C-468/20
Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'8 giugno 2023. — Fastweb SpA e a. contro Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. — Rinvio pregiudiziale – Reti e servizi di comunicazione elettronica – Direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE – Articolo 49 TFUE – Libertà di stabilimento – Articolo 56 TFUE – Libera prestazione di servizi – Normativa nazionale che attribuisce all’autorità nazionale di regolamentazione il potere di imporre agli operatori di servizi di telefonia una cadenza minima per il rinnovo delle offerte e una cadenza minima per la fatturazione – Tutela dei consumatori – Principio di proporzionalità – Principio della parità di trattamento. — Causa C-468/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto ricevibile il rinvio del Consiglio di Stato e ha escluso che la direttiva accesso e la direttiva autorizzazioni fossero rilevanti per la controversia. Ha invece affermato che la direttiva quadro e la direttiva servizio universale, insieme agli articoli 49 e 56 TFUE, non ostano in linea di principio al potere dell’AGCOM di imporre cadenze minime di rinnovo e fatturazione per telefonia mobile e fissa. La misura è stata considerata idonea a migliorare trasparenza, comparabilità delle offerte e tutela degli utenti, e non sproporzionata né discriminatoria, purché le due categorie di servizi siano effettivamente diverse.
Compatibilità con il diritto UE del potere dell’AGCOM di imporre cadenze minime di rinnovo delle offerte e di fatturazione per telefonia mobile e fissa
La questione giuridica
Se gli articoli 49 e 56 TFUE, nonché la direttiva quadro 2002/21/CE e la direttiva servizio universale 2002/22/CE, letti alla luce dei principi di proporzionalità e parità di trattamento, ostino a una normativa nazionale che attribuisce all’autorità di regolamentazione il potere di imporre: per la telefonia mobile, una cadenza minima di rinnovo e di fatturazione non inferiore a quattro settimane con obbligo di SMS informativo; per la telefonia fissa, una cadenza mensile o multipli; per le offerte convergenti, l’applicazione della cadenza della telefonia fissa.
Principio di diritto
Il diritto UE non osta a una normativa nazionale che attribuisca all’autorità nazionale di regolamentazione il potere di fissare cadenze minime di rinnovo delle offerte e di fatturazione nel settore delle comunicazioni elettroniche, purché la misura persegua obiettivi di trasparenza, comparabilità delle offerte e tutela dei consumatori, sia proporzionata e rispetti la parità di trattamento; una differenziazione tra telefonia mobile e fissa è ammissibile se, in base all’oggetto e allo scopo della normativa, le due categorie di servizi si trovano in situazioni diverse.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 49 TFUE
- Articolo 56 TFUE
- Direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), articolo 8, paragrafi 1, 2, 4 e 5
- Direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale), articoli 20, 21 e 22
- Direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso)
- Direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni)
- Direttiva 2009/140/CE
- Direttiva 2009/136/CE
Compatibilità del potere AGCOM di imporre cadenze minime di rinnovo e fatturazione nel settore telefonico
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato italiano in una controversia tra quattro operatori di telecomunicazioni e l’AGCOM sulla legittimità di una delibera che imponeva cadenze minime per il rinnovo delle offerte e la fatturazione nei servizi di telefonia fissa e mobile. La Corte esamina il rapporto tra normativa nazionale, quadro regolatorio UE delle comunicazioni elettroniche e libertà fondamentali del TFUE.
Fatti e procedimento principale
Nel 2016 l’AGCOM avviò una consultazione pubblica per affrontare criticità del mercato italiano, in particolare:
- per la telefonia fissa, il passaggio di alcuni operatori a cicli di rinnovo/fatturazione di quattro settimane invece che mensili, con effetti sui prezzi e sulla comparabilità delle offerte;
- per la telefonia mobile, la diffusione di rinnovi su base di quattro settimane e la necessità di garantire una migliore confrontabilità e controllo della spesa.
Con la delibera n. 121/17/CONS, l’AGCOM stabilì che:
- per la telefonia fissa e i servizi connessi, rinnovo e fatturazione dovessero essere mensili o a multipli;
- per la telefonia mobile, la cadenza non potesse essere inferiore a quattro settimane;
- per le offerte convergenti, prevalesse la cadenza della telefonia fissa;
- gli operatori mobili con cadenze diverse dal mese dovessero inviare un SMS informativo al rinnovo.
I ricorsi degli operatori furono respinti dal TAR Lazio; in appello, il Consiglio di Stato ha sottoposto alla Corte quattro questioni, poi ridotte a tre dopo il ritiro della prima.
Questioni pregiudiziali esaminate
Il giudice del rinvio chiedeva in sostanza se:
- la normativa UE sulle comunicazioni elettroniche e gli articoli 49 e 56 TFUE ostassero al potere dell’AGCOM di fissare tali cadenze minime;
- la misura fosse sproporzionata;
- la differenziazione tra telefonia mobile e fissa violasse il principio di parità di trattamento.
Normativa UE rilevante
La Corte richiama soprattutto:
- l’articolo 8, paragrafi 1, 2, 4 e 5, della direttiva quadro 2002/21/CE;
- gli articoli 20, 21 e 22 della direttiva servizio universale 2002/22/CE;
- gli articoli 49 e 56 TFUE.
La direttiva accesso 2002/19/CE e la direttiva autorizzazioni 2002/20/CE sono invece ritenute non pertinenti alla soluzione della controversia, perché il potere contestato non attiene rispettivamente all’accesso/interconnessione o alle condizioni di autorizzazione.
Ricevibilità
La Corte respinge l’eccezione di irricevibilità sollevata dal governo italiano. Il rinvio non è considerato ipotetico o astratto, perché le questioni sono strettamente collegate alla legittimità della delibera impugnata nel procedimento principale. Il fatto che il giudice del rinvio ritenesse la soluzione già sufficientemente chiara non incide sulla ricevibilità, ma semmai sull’eventuale obbligo di rinvio ex articolo 267, terzo comma, TFUE.
Ragionamento della Corte sulla direttiva quadro e sulla direttiva servizio universale
La Corte ricorda che:
- l’armonizzazione in materia di tutela dei consumatori nel settore delle comunicazioni elettroniche non è completa;
- quindi la normativa nazionale va valutata sia alla luce delle direttive sia, per gli aspetti non armonizzati, degli articoli 49 e 56 TFUE.
Quanto all’articolo 8 della direttiva quadro, la Corte osserva che le ANR devono adottare misure ragionevoli e proporzionate per promuovere la concorrenza, massimizzare il beneficio per gli utenti e garantire un elevato livello di protezione dei consumatori e trasparenza tariffaria. Pur non essendo espressamente menzionato, il potere di imporre una cadenza minima di rinnovo e fatturazione può rientrare, in linea di principio, tra i poteri che gli Stati membri possono attribuire alle ANR per realizzare tali obiettivi.
La Corte sottolinea tuttavia che l’esercizio di quel potere deve rispettare:
- il principio di proporzionalità, ex articolo 8, paragrafo 1, primo comma;
- il principio di parità di trattamento, ex articolo 8, paragrafo 5, lettera b).
Proporzionalità
Secondo la Corte, la misura è idonea a raggiungere gli obiettivi perseguiti perché:
- migliora la trasparenza delle offerte;
- rende più agevole la comparazione tra operatori;
- evita che una tariffazione su periodi più brevi faccia apparire artificialmente più basse le offerte;
- aiuta gli utenti a controllare la spesa, specie nel mobile prepagato.
La Corte considera inoltre che, secondo gli elementi forniti dal Consiglio di Stato, soluzioni alternative come guide interattive o calcolatori online potrebbero essere meno efficaci, dato il limitato accesso di una parte degli utenti italiani a smartphone e Internet. La misura non sembra neppure imporre un sacrificio eccessivo agli operatori, i quali restano liberi di fissare prezzi e formulare offerte con cadenze superiori a quattro settimane.
Parità di trattamento
La Corte ricorda che il principio di parità di trattamento impone di non trattare in modo diverso situazioni analoghe, salvo giustificazione oggettiva. Qui la differenziazione tra telefonia mobile e fissa è ritenuta giustificabile perché, alla luce dell’oggetto e dello scopo della normativa nazionale, le due categorie di servizi non sono comparabili allo stesso modo, in ragione delle diverse prassi commerciali e modalità di pagamento presenti sui due mercati.
Di conseguenza, la misura tratta in modo diverso situazioni diverse, senza violare il principio di eguaglianza.
Articoli 49 e 56 TFUE
La Corte esclude che la disciplina costituisca di per sé una restrizione alla libertà di stabilimento o alla libera prestazione di servizi. La normativa si applica indistintamente e il semplice fatto che altri Stati membri adottino regole meno severe non basta a configurare una restrizione. I maggiori costi amministrativi invocati dagli operatori non risultano, nel fascicolo, tali da dissuadere gli operatori di altri Stati membri dall’entrare nel mercato italiano.
Decisione e principio affermato
La Corte conclude che gli articoli 49 e 56 TFUE, l’articolo 8 della direttiva quadro e gli articoli 20-22 della direttiva servizio universale, letti insieme ai principi di proporzionalità e parità di trattamento, non ostano a una normativa nazionale come quella italiana, a condizione che le due categorie di servizi si trovino, alla luce dell’oggetto e dello scopo della normativa, in situazioni diverse.
In pratica, la sentenza legittima il potere delle autorità nazionali di regolamentazione di imporre regole sulla cadenza di rinnovo e di fatturazione se tali regole sono funzionali alla trasparenza del mercato e alla tutela degli utenti, e se sono calibrate in modo proporzionato e non discriminatorio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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