Corte di giustizia, Sentenza C-455/21
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'8 giugno 2023. — OZ contro Lyoness Europe AG. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Olt. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Articolo 2, lettera b) – Nozione di consumatore – Contratto avente ad oggetto l’affiliazione ad un sistema di fidelizzazione che consente di ottenere taluni vantaggi finanziari al momento dell’acquisto di beni e servizi presso commercianti terzi. — Causa C-455/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che la nozione di consumatore della direttiva 93/13 va interpretata in modo funzionale e oggettivo. Un aderente a un sistema di fidelizzazione come Lyoness può restare consumatore anche se può ottenere vantaggi economici, purché agisca per fini non professionali. La Corte ha inoltre ricordato che una clausola di scelta del diritto svizzero non può sottrarre il consumatore alla protezione imperativa prevista dal diritto dell’Unione. Le questioni sul contratto a duplice finalità sono state dichiarate irricevibili.
Nozione di consumatore ex direttiva 93/13: un aderente a un sistema di fidelizzazione con vantaggi economici può restare consumatore se agisce per fini estranei alla propria attività professionale
La questione giuridica
Se l’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che una persona fisica che aderisce a un sistema di fidelizzazione/affiliazione gestito da una società commerciale, e che può ottenere vantaggi finanziari sugli acquisti propri o di terzi raccomandati, possa essere qualificata come "consumatore"; e, in via subordinata, se in un contratto a duplice finalità la persona possa comunque essere consumatore quando lo scopo professionale non sia predominante.
Principio di diritto
Ai fini della direttiva 93/13, la qualità di consumatore va accertata in base a un criterio funzionale: è consumatore qualsiasi persona fisica che contratta per fini estranei alla propria attività professionale. Perciò, chi aderisce a un sistema gestito da una società commerciale e può ottenere rimborsi, commissioni o altri vantaggi finanziari sugli acquisti propri o di terzi raccomandati non perde la qualifica di consumatore per la sola circostanza di trarre tali benefici, purché il contratto non sia concluso nell’ambito della sua attività professionale. La clausola di scelta del diritto di uno Stato terzo non può privare il consumatore della protezione garantita dalla direttiva 93/13 e dal regolamento Roma I.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 93/13/CEE
- Articolo 1, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 2, lettera b), direttiva 93/13/CEE
- Articolo 2, lettera c), direttiva 93/13/CEE
- Articolo 3, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 6, direttore 93/13/CEE
- Regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I)
- Articolo 3, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 593/2008
- Articolo 6, paragrafi 1 e 2, regolamento (CE) n. 593/2008
Nozione di consumatore nel sistema di fidelizzazione Lyoness
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunalul Olt (Romania) sulla portata dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE in relazione a un contratto di adesione a un sistema di fidelizzazione che promette vantaggi finanziari sugli acquisti presso commercianti terzi. Il giudizio principale opponeva OZ, ingegnere meccanico non esercente attività commerciale professionale, a Lyoness Europe AG.
Fatti e procedimento principale
OZ aveva sottoscritto un contratto di adesione al sistema Lyoness, che consentiva di acquistare beni e servizi presso partner commerciali della società, di ottenere rimborsi, commissioni e altri vantaggi promozionali e persino di svolgere attività di intermediazione per l’adesione di altre persone. Il contratto conteneva una clausola di scelta del diritto svizzero. OZ ha contestato alcune clausole come abusive; il giudice di primo grado ha respinto la domanda ritenendo che il contratto non rientrasse nella disciplina nazionale di tutela dei consumatori. Il giudice del rinvio ha quindi chiesto chiarimenti sulla nozione di consumatore.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio domandava, in sostanza:
- se una persona fisica che aderisce a un sistema di fidelizzazione con vantaggi economici possa essere considerata consumatore ai sensi della direttiva 93/13;
- se, in caso di contratto a duplice finalità, la qualità di consumatore possa sussistere quando lo scopo professionale non è predominante;
- quali criteri usare per valutare la prevalenza dell’obiettivo professionale.
Ricevibilità
La Corte ha ritenuto ricevibile solo la prima questione. Le seconde due sono state dichiarate irricevibili perché la domanda non conteneva elementi sufficienti per dimostrare l’esistenza di un vero contratto a duplice finalità né i motivi che giustificassero tali quesiti, in violazione dell’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte.
Normativa rilevante
La Corte ha richiamato in particolare:
- la direttiva 93/13/CEE, soprattutto l’articolo 2, lettera b), e l’articolo 6;
- il regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I), in particolare l’articolo 6 sui contratti conclusi da consumatori e l’articolo 3 sulla libertà di scelta della legge applicabile;
- l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale.
Ragionamento della Corte
La Corte ha ribadito che la direttiva 93/13 si fonda sulla situazione di inferiorità del consumatore rispetto al professionista e che la nozione di consumatore ha natura oggettiva e si determina in base a un criterio funzionale: occorre verificare se il contratto sia stato concluso per fini estranei all’attività professionale della persona fisica.
Nel caso di un contratto di adesione a un sistema come Lyoness, il giudice nazionale deve considerare tutte le circostanze del caso, compresa la natura dei servizi offerti dal professionista. Il fatto che l’aderente possa ottenere rimborsi, commissioni o altri vantaggi finanziari, anche derivanti dagli acquisti propri o di terzi raccomandati, non esclude di per sé la qualifica di consumatore, se l’adesione avviene per fini non professionali.
La Corte ha inoltre sottolineato che una clausola che designa il diritto di un paese terzo non può privare il consumatore della tutela assicurata dall’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento Roma I e dalla direttiva 93/13. Spetta quindi al giudice nazionale verificare che la protezione imperativa del consumatore resti effettiva nonostante la scelta del diritto applicabile.
Decisione e principio affermato
La Corte ha dichiarato che rientra nella nozione di consumatore, ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13, una persona fisica che aderisce a un sistema gestito da una società commerciale e che può beneficiare di taluni vantaggi finanziari nell’acquisto di beni e servizi presso partner commerciali della società, purché agisca per fini estranei alla sua attività professionale.
Spese
Le spese del procedimento principale spettano al giudice nazionale; le spese sostenute dagli altri partecipanti per osservazioni non sono ripetibili.
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