Corte di giustizia, Sentenza C-540/21
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell'8 giugno 2023. — Commissione europea contro Repubblica slovacca. — Inadempimento di uno Stato – Pacchetti turistici e servizi turistici collegati – Direttiva (UE) 2015/2302 – Articolo 12, paragrafi da 2 a 4 – Risoluzione di un contratto di pacchetto turistico – Circostanze inevitabili e straordinarie – Pandemia di COVID-19 – Rimborso dei pagamenti effettuati dal viaggiatore di cui trattasi per un pacchetto turistico – Rimborso sotto forma di un importo in denaro o di un pacchetto turistico alternativo – Obbligo di rimborso nei confronti di tale viaggiatore entro 14 giorni dalla risoluzione del contratto considerato – Deroga temporanea a tale obbligo. — Causa C-540/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso per inadempimento della Commissione contro la Repubblica slovacca. Ha ritenuto che la pandemia di COVID-19 rientri nelle "circostanze inevitabili e straordinarie" di cui alla direttiva 2015/2302, ma ciò non autorizza gli Stati membri a sostituire il rimborso in denaro con un pacchetto alternativo né a prorogare il termine di 14 giorni previsto per il rimborso. La normativa slovacca è stata quindi giudicata incompatibile con la direttiva, con condanna alle spese della Repubblica slovacca.
Inadempimento della Repubblica slovacca per aver differito e sostituito con un pacchetto alternativo il rimborso in denaro dovuto ai viaggiatori per la risoluzione di pacchetti turistici annullati a causa della pandemia di COVID-19.
La questione giuridica
Se, alla luce della direttiva 2015/2302, uno Stato membro possa introdurre, per i contratti di pacchetto turistico non eseguibili a causa della pandemia di COVID-19, un regime transitorio che consenta all’organizzatore di offrire un pacchetto turistico alternativo invece del rimborso integrale in denaro entro 14 giorni; e se la crisi sanitaria mondiale possa giustificare tale deroga come ipotesi di forza maggiore o come modalità equivalente di rimborso.
Principio di diritto
La Corte ha dichiarato che la direttiva 2015/2302 osta a una normativa nazionale che, per i pacchetti turistici non eseguibili a causa di circostanze inevitabili e straordinarie connesse alla pandemia di COVID-19, sostituisca o rinvii il rimborso integrale in denaro dovuto al viaggiatore con la sola offerta di un pacchetto turistico alternativo. La nozione di "rimborso" di cui all’articolo 12, paragrafi 2 e 3, implica la restituzione in denaro dei pagamenti effettuati, entro 14 giorni dalla risoluzione, e la pandemia mondiale rientra nella nozione di "circostanze inevitabili e straordinarie"; la difficoltà economica degli operatori o il rischio di insolvenza non consentono allo Stato membro di derogare agli obblighi di recepimento della direttiva, salvo misure compatibili con il diritto dell’Unione diverse dalla sospensione di tali diritti.
Norme richiamate
- Articolo 258 TFUE
- Direttiva (UE) 2015/2302
- Articolo 4 della direttiva (UE) 2015/2302
- Articolo 12, paragrafi 1, 2, 3, lettera b), e 4, della direttiva (UE) 2015/2302
- Articolo 23 della direttiva (UE) 2015/2302
- Articolo 3, punto 12, della direttiva (UE) 2015/2302
- Raccomandazione (UE) 2020/648
- Articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE
- Regolamento (CE) n. 261/2004
Inadempimento della Repubblica slovacca in materia di rimborsi per pacchetti turistici annullati per COVID-19
La causa riguarda un ricorso per inadempimento ex articolo 258 TFUE proposto dalla Commissione contro la Repubblica slovacca. Oggetto della controversia è la compatibilità con la direttiva (UE) 2015/2302 dell’articolo 33 bis della legge slovacca n. 170/2018, introdotto nel 2020 per gestire gli effetti della pandemia di COVID-19 nel settore dei pacchetti turistici.
Fatti e normativa nazionale contestata
Con la legge n. 136/2020, la Slovacchia ha inserito nella propria disciplina sui pacchetti turistici un regime transitorio che, nei casi in cui la prestazione del pacchetto fosse divenuta impossibile per la situazione eccezionale dovuta alla COVID-19, consentiva all’organizzatore di proporre al viaggiatore una modifica del contratto oppure un pacchetto turistico alternativo. Se il viaggiatore non accettava, il rimborso in denaro poteva essere differito e, in alcuni casi, doveva avvenire solo al termine del periodo transitorio, fino al 31 agosto 2021 o, comunque, entro il 14 settembre 2021.
Quadro normativo dell’Unione rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 4 della direttiva 2015/2302, che consacra un livello di armonizzazione piena salvo diversa previsione;
- l’articolo 12, paragrafi 2, 3, lettera b), e 4, che riconosce il diritto del viaggiatore alla risoluzione senza spese in caso di circostanze inevitabili e straordinarie e al rimborso integrale dei pagamenti effettuati entro 14 giorni;
- l’articolo 3, punto 12, che definisce le "circostanze inevitabili e straordinarie";
- l’articolo 23, sul carattere imperativo dei diritti dei viaggiatori. Sono richiamati anche i considerando 5, 31, 40 e 46 della direttiva e la raccomandazione (UE) 2020/648 sui buoni in alternativa al rimborso.
Questioni affrontate dalla Corte
La Corte esamina tre profili principali:
- se la pandemia mondiale di COVID-19 possa rientrare nella nozione di "circostanze inevitabili e straordinarie";
- se un pacchetto turistico alternativo, assimilabile a un buono, possa essere considerato un "rimborso" ai sensi dell’articolo 12 della direttiva;
- se l’emergenza sanitaria e il rischio di insolvenza degli organizzatori possano giustificare, in via di forza maggiore, una deroga agli obblighi imposti dalla direttiva.
Ragionamento della Corte sulla nozione di circostanze inevitabili e straordinarie
La Corte afferma che una crisi sanitaria mondiale come la pandemia di COVID-19 rientra, in linea di principio, nella nozione di "circostanze inevitabili e straordinarie". Si tratta infatti di un evento fuori dal controllo della parte che lo invoca, le cui conseguenze non sarebbero state evitate neppure adottando tutte le misure ragionevoli, e che comporta rischi significativi per la salute umana.
La Corte precisa che il riferimento, nel considerando 31, alla comparsa di una grave malattia nel luogo di destinazione non limita la nozione a eventi locali. Al contrario, se una malattia grave locale può rientrarvi, a fortiori vi rientra una malattia di portata mondiale. Un’interpretazione restrittiva, limitata agli eventi locali, sarebbe inoltre incoerente con gli obiettivi della direttiva e con il principio di certezza del diritto.
Ragionamento della Corte sulla nozione di rimborso
La Corte interpreta la nozione di "rimborso" in senso letterale e sistematico: essa indica la restituzione dei pagamenti effettuati per il pacchetto turistico sotto forma di somma di denaro. Il termine non comprende un pacchetto alternativo, un buono o altra forma di compensazione differita.
La Corte valorizza il fatto che l’articolo 12, paragrafo 4, impone il rimborso entro 14 giorni dalla risoluzione del contratto: tale termine sarebbe privo di utilità se il viaggiatore ricevesse solo una prestazione sostitutiva non monetaria. Inoltre, quando il legislatore dell’Unione intende consentire una compensazione in forma diversa dal denaro, lo prevede espressamente, come nel regolamento (CE) n. 261/2004. L’assenza di una simile previsione nella direttiva 2015/2302 conferma che il rimborso deve essere in denaro.
Inapplicabilità della giustificazione fondata sulla forza maggiore
La Corte respinge anche l’argomento della forza maggiore. Ricorda che il timore di difficoltà interne o finanziarie non può giustificare la mancata osservanza del diritto dell’Unione. Sebbene una pandemia possa essere un evento anormale e imprevedibile, la normativa slovacca contestata non si limitava a gestire casi individuali di impossibilità, ma sospendeva in modo generalizzato l’obbligo di rimborso, senza tener conto della situazione concreta degli operatori.
La Corte osserva inoltre che il diritto dell’Unione offriva altre possibili soluzioni, tra cui misure di aiuto di Stato compatibili ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, nonché strumenti per incentivare l’accettazione volontaria di buoni, come indicato dalla raccomandazione 2020/648. La deroga slovacca, inoltre, era temporalmente troppo ampia per essere considerata limitata al periodo strettamente necessario a porre rimedio alle difficoltà causate dall’evento eccezionale.
Decisione e dispositivo
La Corte conclude che la Repubblica slovacca, introducendo l’articolo 33 bis nella legge n. 170/2018, è venuta meno agli obblighi derivanti dall’articolo 12, paragrafi 2, 3, lettera b), e 4, della direttiva 2015/2302, in combinato disposto con l’articolo 4 della stessa direttiva. La Repubblica slovacca è stata condannata alle spese.
Principio affermato
La pronuncia chiarisce che, nei pacchetti turistici annullati per circostanze inevitabili e straordinarie, il viaggiatore ha un diritto inderogabile al rimborso in denaro entro 14 giorni; gli Stati membri non possono sostituire tale diritto con un pacchetto alternativo né differirlo per ragioni di liquidità degli operatori, neppure in presenza di una pandemia mondiale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 8 giu 2023Corte di giustizia, Sentenza C-468/20
- Sentenza · 8 giu 2023Corte di giustizia, Sentenza C-50/21
- Sentenza · 8 giu 2023Corte di giustizia, Sentenza C-407/21
- Sentenza · 8 giu 2023Corte di giustizia, Sentenza C-408/21
- Sentenza · 8 giu 2023Corte di giustizia, Sentenza C-455/21
- Sentenza · 8 giu 2023Corte di giustizia, Sentenza C-545/21
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →