Sentenza del 19/01/2018 n. 260 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Reddito d'impresa - bene strumentale - ammortamento - computo - dies a quo - effettiva e concreta entrata in funzione del bene - è tale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato che l'ammortamento fiscale è riconoscibile soltanto dal momento in cui il bene produce un'utilità concreta per l'impresa. Il mero possesso del bene o la sua disponibilità, anche se funzionali all'accesso a specifiche gare d'appalto, non consentono di anticipare l'inizio dell'ammortamento. Il bene deve essere iscritto tra le immobilizzazioni, ma può essere ammortizzato solo a partire dall'effettiva entrata in funzione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il momento iniziale, o dies a quo, dal quale è fiscalmente consentito ammortizzare un bene strumentale ai sensi dell'art. 102 del d.P.R. 917/1986. Il bene deve essere effettivamente entrato in funzione ed essere concretamente utilizzato nell'attività produttiva dell'impresa. Non è sufficiente che sia stato acquistato, iscritto tra le immobilizzazioni, tenuto a disposizione o posseduto per soddisfare requisiti di partecipazione a gare d'appalto con procedure semplificate.
Norme richiamate
Art. 102 del d.P.R. 917/1986 (TUIR)
"beni entrati in funzione"
La deduzione delle quote di ammortamento decorre dall'effettiva entrata in funzione del bene, intesa come concreta utilizzazione nell'attività produttiva e conseguente capacità di generare utilità per l'impresa. L'acquisto, l'iscrizione contabile tra le immobilizzazioni o il semplice possesso non sono sufficienti.
Massime di principio
- Per dedurre fiscalmente l'ammortamento non basta possedere il bene o averlo contabilizzato tra le immobilizzazioni: occorre dimostrare la sua effettiva entrata in funzione.
- Il dies a quo dell'ammortamento coincide con il momento in cui il bene è concretamente utilizzabile e porta utilità all'attività d'impresa.
- Un bene acquistato solo per mantenere requisiti formali o partecipare a gare d'appalto non è automaticamente ammortizzabile se non viene concretamente impiegato.
- La data di acquisto, consegna o iscrizione in bilancio può non coincidere con la data fiscalmente rilevante di inizio dell'ammortamento.
- In situazioni analoghe è opportuno conservare documentazione idonea a provare l'effettiva entrata in funzione, come verbali di collaudo, ordini di servizio, registri di utilizzo o altri documenti aziendali.
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