Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 14179/2023 del 23/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società, operante nel servizio di trasporto urbano in forza di contratto con il Comune di Milano dopo aver partecipato come unica offerente a una gara pubblica, aveva versato l'IRAP per l'anno 2011 senza applicare la deduzione prevista per il c.d. cuneo fiscale. Presentata istanza di rimborso dell'imposta asseritamente versata in eccedenza, l'Ufficio rimaneva inerte e si formava un silenzio-rifiuto; tuttavia, nelle more interveniva anche un provvedimento espresso di rigetto notificato alla contribuente. In primo grado il ricorso veniva respinto; in appello la contribuente censurava la decisione e l'Agenzia proponeva gravame incidentale, poi accolto dalla CTR. In cassazione la società deduceva: 1) nullità della sentenza per mancata declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale dell'Ufficio, che sarebbe stato privo di specifici motivi e meramente riproduttivo delle difese di primo grado; 2) violazione degli artt. 19 e 21 d.lgs. 546/1992, sostenendo che il silenzio sull'istanza di rimborso avesse già prodotto un provvedimento tacito definitivo da impugnare, non superabile da successivo rigetto espresso; 3) omessa pronuncia della CTR sulle censure di merito relative alla spettanza del rimborso.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Ritiene infondato il primo motivo perché, nel processo tributario, l'appello è specifico anche se i motivi sono esposti in modo sommario o ricavabili dall'atto nel suo complesso, senza formalismi rigidi. Respinge il secondo motivo affermando che, quando dopo il silenzio-rifiuto l'Amministrazione notifica un provvedimento espresso di rigetto, da tale notificazione decorre il termine decadenziale per impugnarlo e il contribuente non può proseguire la controversia introdotta contro il silenzio. Dichiara inammissibile il terzo motivo per sopravvenuta carenza di interesse, essendo assorbito dall'esito dei primi due. La società ricorrente è condannata alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 446/1997

    c.d. disciplina del cuneo fiscale

    richiamato come base della deduzione IRAP non fruita dalla contribuente, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione al caso concreto perché il ricorso viene respinto su profili processuali e sul rapporto tra silenzio-rifiuto e diniego espresso.

  • art. 53 d.lgs. n. 546/1992

    l'indicazione dei motivi specifici di appello non richiede formule sacramentali; è sufficiente una chiara ed univoca esposizione, anche sommaria, delle ragioni della doglianza desumibile dall'atto nel suo complesso.

  • artt. 19 e 21 d.lgs. n. 546/1992

    se l'Amministrazione, dopo il silenzio-rifiuto su istanza di rimborso, notifica un provvedimento espresso di rigetto, da tale notifica decorre il termine decadenziale per impugnare l'atto espresso e non prosegue la sola impugnazione del silenzio.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    è il parametro processuale evocato per denunciare nullità della sentenza per asseriti errores in procedendo e omessa pronuncia.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indicato come base per la trattazione in camera di consiglio e il deposito della memoria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    riconosciuti i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la specificità dei motivi di appello va valutata in modo non formalistico: l'impugnazione è ammissibile se dall'atto, considerato complessivamente, risultano in modo chiaro e univoco la domanda di gravame e le ragioni di censura, anche se formulate sinteticamente o nella parte espositiva.
  • Se, dopo la formazione del silenzio-rifiuto su un'istanza di rimborso, l'Amministrazione notifica un provvedimento espresso di rigetto, il contribuente deve impugnare quest'ultimo nel termine decadenziale decorrente dalla notifica; il precedente silenzio non impedisce che l'atto espresso sostituisca il precedente assetto procedimentale ai fini del contenzioso.
  • La doglianza di omessa pronuncia diviene priva di interesse quando la decisione sui motivi preliminari o processuali rende irrilevante l'esame del merito della controversia.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.