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Sentenza

Sentenza n. 4539/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Seconda n. 57/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202506165

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Veneto n. 57/2025, che aveva respinto il ricorso contro il decreto ministeriale di reintegrazione del bene culturale ai sensi dell'art. 160, comma 1, d.lgs. 42/2004

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni intimate)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR che aveva respinto la domanda di annullamento del decreto sanzionatorio del Ministero della Cultura, notificato il 24 ottobre 2022, recante l'ordine di eseguire a proprie spese le opere necessarie al ripristino di una scala condominiale e dell'accesso a un'unità immobiliare situata nel complesso storico-architettonico tutelato denominato Palazzo Conti Piovene/Casa Capra Conti. Gli interventi contestati consistevano nel taglio di uno scalino della scala condominiale e nella sostituzione della porta di accesso allo studio professionale dell'appellante con una porta in ferro battuto apribile verso l'esterno. Il primo motivo deduceva violazione degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990 e dell'art. 24 Cost., per la mancata ostensione, durante l'istruttoria, di una nota della Soprintendenza e dell'informativa della Polizia Locale, ritenute rilevanti per la valutazione del danno e dell'attribuzione della responsabilità. Il secondo motivo contestava l'attribuzione della responsabilità all'appellante, sostenendo che essa fosse fondata su una presunzione derivante dal vantaggio conseguito dall'unità immobiliare e sulla contestata dichiarazione riportata nel verbale della Polizia Locale. Il terzo motivo deduceva la violazione degli artt. 31 d.P.R. 380/2001 e 160 d.lgs. 42/2004, assumendo che il decreto e l'avvio del procedimento avrebbero dovuto essere notificati personalmente a tutti i comproprietari della scala condominiale. Il quarto motivo contestava la sussistenza e la gravità del danno al bene culturale, qualificando l'intervento come minimo e sostenendo l'impossibilità tecnica di una diversa apertura della porta.

La decisione

L'appello è stato respinto. In via preliminare, il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile la memoria di replica del Comune, poiché non vi era una memoria dell'appellante alla quale replicare, richiamando l'art. 73, comma 1, c.p.a. Ha quindi prescisso dall'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dal Ministero, ritenendo il gravame infondato nel merito. Il primo motivo è stato respinto: la mancata ostensione parziale di documenti durante il procedimento non determina di per sé l'illegittimità del provvedimento finale; l'appellante non ha dimostrato che la conoscenza tempestiva dei documenti avrebbe potuto condurre a un esito diverso. La comunicazione di avvio, la denuncia, il verbale di sopralluogo e le ulteriori interlocuzioni avevano consentito un'adeguata difesa, concretamente esercitata mediante controdeduzioni. Il secondo motivo è stato respinto: la denuncia circostanziata, il sopralluogo e il verbale della Polizia Locale erano elementi sufficienti ad attribuire la responsabilità. L'appellante, proprietario e utilizzatore esclusivo dello studio cui conduceva la nuova porta, aveva ammesso l'installazione della porta apribile verso l'esterno; il taglio dello scalino risultava funzionale a tale apertura e, secondo il progetto del 2016, lo scalino era ancora integro. Il verbale della Polizia Locale è stato ritenuto assistito da fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., quanto ai fatti accertati e alle dichiarazioni rese in presenza degli agenti. La redazione di due versioni del verbale incideva soltanto sulla valutazione conclusiva del verbalizzante e non sugli elementi oggettivi accertati. Il terzo motivo è stato respinto: il decreto era stato notificato all'appellante, ritenuto responsabile e beneficiario diretto degli interventi, all'amministrazione condominiale e anche ai singoli comproprietari, come risultava dagli avvisi di ricevimento. In ogni caso, i comproprietari erano a conoscenza dell'ordine e avevano collaborato alla sua esecuzione. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità e comunque infondato. La valutazione del danno al bene culturale costituiva un giudizio tecnico, non liberamente sindacabile, adeguatamente motivato dal Ministero e condiviso dal Collegio. Il ripristino dello stato antecedente era tecnicamente possibile, anche mediante eliminazione o spostamento verso l'interno del telaio della porta. L'appellante è stato condannato alle spese, liquidate in complessivi 6.000 euro, di cui 3.000 euro in favore del Ministero della Cultura e 3.000 euro in favore del Comune di Vicenza; nulla spese per le parti non costituite.

Norme richiamate

  • art. 160, comma 1, d.lgs. 42/2004

    se per effetto della violazione degli obblighi di protezione e conservazione il bene culturale subisce un danno, il Ministero ordina al responsabile l'esecuzione a sue spese delle opere necessarie alla reintegrazione

    La disposizione consente di ordinare al responsabile dell'intervento dannoso la reintegrazione del bene culturale a proprie spese; nel caso concreto la responsabilità è stata attribuita al proprietario e utilizzatore esclusivo dell'unità immobiliare che traeva diretto beneficio dalle opere.

  • artt. 22 e ss. l. 241/1990

    La mancata ostensione di alcuni documenti nel corso dell'istruttoria non determina automaticamente l'illegittimità del provvedimento finale; occorre dimostrare la concreta incidenza della mancata conoscenza sulla possibilità di difesa e sull'esito del procedimento.

  • art. 24 Cost.

    La garanzia del diritto di difesa è stata ritenuta rispettata poiché l'interessato aveva ricevuto gli atti essenziali, aveva conosciuto l'addebito e aveva presentato articolate controdeduzioni.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    È stato richiamato dall'appellante in relazione alla necessità di notificare il provvedimento ai comproprietari, ma il motivo è stato respinto in ragione dell'avvenuta notificazione ai soggetti interessati e della diretta responsabilità dell'appellante.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Le memorie di replica sono ammissibili solo quando replicano ad atti della controparte ulteriori rispetto agli atti introduttivi o alle difese cui è fisiologicamente consentito rispondere; non sono ammissibili quando non vi sia una precedente memoria della controparte cui replicare.

  • art. 2700 c.c.

    Il verbale della Polizia Locale fa fede privilegiata quanto ai fatti direttamente accertati dagli agenti e alle dichiarazioni rese in loro presenza, salvo specifica contestazione assistita da elementi idonei a metterne in dubbio l'attendibilità.

Massime di principio

  • La mancata ostensione, nel corso del procedimento, di alcuni documenti acquisiti dall'amministrazione non comporta di per sé l'illegittimità del provvedimento finale: il ricorrente deve dimostrare che la tempestiva conoscenza degli atti avrebbe potuto incidere concretamente sull'esercizio della difesa o sull'esito del procedimento.
  • Nell'applicazione dell'art. 160, comma 1, d.lgs. 42/2004, la responsabilità dell'intervento dannoso sul bene culturale può essere desunta da una convergenza di elementi oggettivi, tra cui la proprietà e l'utilizzazione esclusiva dell'unità interessata, il beneficio diretto derivante dall'opera, la funzionalità dell'intervento rispetto a tale beneficio e gli accertamenti della polizia amministrativa.
  • I verbali degli agenti accertatori sono assistiti da fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., quanto ai fatti percepiti e accertati direttamente e alle dichiarazioni rese in loro presenza; una contestazione generica o la mera esistenza di versioni successive del verbale non è sufficiente a superarne l'efficacia probatoria sugli elementi oggettivi del sopralluogo.
  • Il provvedimento di reintegrazione del bene culturale deve essere rivolto al soggetto individuato come responsabile dell'intervento dannoso; la notificazione all'amministrazione condominiale e ai comproprietari assicura inoltre la conoscenza dell'ordine quando le opere riguardano una parte comune e devono essere eseguite mediante un progetto condiviso.
  • La valutazione dell'incidenza di un intervento sull'integrità di un bene culturale costituisce esercizio di discrezionalità tecnica e non è liberamente sostituibile dal giudice; il sindacato è ammissibile nei limiti dell'attendibilità, coerenza e adeguatezza motivazionale della valutazione amministrativa.
  • Una censura volta a negare genericamente l'esistenza o la gravità del danno al bene culturale, senza confrontarsi puntualmente con la motivazione tecnica del provvedimento impugnato, è inammissibile per genericità e comunque infondata se la reintegrazione dello stato antecedente risulta tecnicamente possibile.

Come è indicizzato

MaterieVincolo culturaleDecisione e riti speciali
RamiBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivoTrasparenza e pubblicità

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