Sentenza n. 269/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento di silenzio rigetto formatosi, ai sensi dell'art. 6, d.p.r. n. 1199/1971, sul ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili proposto avverso la nota 23.12.2021, prot. U.0023149, con la quale la Capitaneria di Porto ha negato l'autorizzazione per l'utilizzo della motonave Templare in conto proprio nell'ambito; e, quindi, per annullamento: - della nota del 23.12.2021, prot. U.0023149, con la quale è stata negata l'autorizzazione per l'utilizzo della suddetta motonave in conto proprio; - delle note a firma del Comandante della Capitaneria di Porto prot. n. U.0021793 e 13/1/2022, prot. n. U.0000596.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'autorizzazione all'utilizzo in conto proprio della motonave Templare, il silenzio-rigetto sul ricorso gerarchico e gli ulteriori atti della Capitaneria
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa appaltatrice)
Prevale il privato
La controversia
La società, affidataria di lavori di adeguamento tecnico-funzionale del porto, aveva chiesto di utilizzare la propria motonave per trasportare, nell'area dei lavori, il personale dipendente, le attrezzature, i materiali e i propri natanti. La Capitaneria ha negato l'autorizzazione ritenendo non utilizzabili in conto proprio unità destinate al traffico commerciale e comunque insussistenti i presupposti per l'impiego dell'imbarcazione nell'ambito portuale, richiamando anche indicazioni ministeriali. La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 16 e 25 della l. n. 472/1999 e della l. n. 84/1994, nonché eccesso di potere e difetto di motivazione, sostenendo che l'uso sarebbe stato esclusivamente strumentale all'esecuzione dei propri lavori, senza trasporto per conto terzi né interferenze con il ciclo commerciale portuale. È stata inoltre rilevata la tardività del deposito, da parte dell'amministrazione, di una relazione della Capitaneria.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile per tardività, ai sensi dell'art. 73, comma 1, c.p.a., la relazione della Capitaneria depositata il 19 marzo 2026, escludendola dal materiale valutabile. Nel merito ha accolto il ricorso e annullato il diniego, il silenzio-rigetto e gli ulteriori atti impugnati. L'art. 25 della l. n. 472/1999 valorizza la connessione funzionale tra l'impiego dell'unità e l'attività istituzionale o imprenditoriale del soggetto utilizzatore. È quindi sufficiente che l'imbarcazione sia destinata a esigenze strumentali e complementari all'attività dell'impresa: il trasporto del personale dipendente, delle attrezzature e dei materiali propri verso i cantieri rientra nell'uso in conto proprio. Non è decisivo che l'impresa svolga anche attività rivolte a terzi, né che l'appalto persegua il soddisfacimento degli interessi del committente, quando l'impiego dell'unità resta funzionale all'attività propria dell'impresa. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 25 l. n. 472/1999
Le navi minori e i galleggianti, di cui all’art. 146 del codice della navigazione, aventi una lunghezza fuori tutto non superiore a 24 metri, possono essere iscritti nei registri destinati a servizi speciali per uso privato ovvero per uso in conto proprio per la navigazione nelle acque marittime entro 12 miglia dalla costa. [...] per uso in conto proprio l’utilizzazione dell’unità per il soddisfacimento di necessità strettamente connesse all’attività istituzionale di soggetti pubblici e privati o all’attività imprenditoriale di soggetti commerciali
L'uso in conto proprio comprende l'impiego dell'imbarcazione per esigenze strumentali, funzionali e complementari all'attività imprenditoriale dell'utilizzatore, compreso il trasporto del personale, delle attrezzature e dei materiali propri.
art. 16 l. n. 84/1994
Il riferimento al ciclo nave e alle operazioni commerciali portuali è stato utilizzato per evidenziare l'assenza di interferenze tra l'impiego richiesto e le attività commerciali portuali per conto terzi.
art. 6 d.P.R. n. 1199/1971
Disciplina il silenzio-rigetto formatosi sul ricorso gerarchico proposto contro il diniego amministrativo.
art. 73, comma 1, c.p.a.
Il deposito tardivo della relazione della Capitaneria ne ha comportato l'esclusione dal materiale valutabile ai fini della decisione.
Massime di principio
- L'uso in conto proprio di un'unità navale ricorre quando l'imbarcazione è impiegata per soddisfare esigenze strettamente connesse, strumentali e complementari all'attività imprenditoriale del soggetto commerciale utilizzatore.
- Rientra nell'uso in conto proprio l'impiego dell'imbarcazione per trasportare il personale dipendente, le attrezzature e i materiali dell'impresa destinati ai propri cantieri, anche quando tali cantieri riguardino lavori eseguiti in favore di un committente terzo.
- La presenza nell'oggetto sociale di attività rivolte a terzi non esclude l'uso in conto proprio, poiché l'oggetto sociale non dimostra che tutte le attività ivi indicate siano concretamente esercitate dall'impresa mediante l'unità navale.
- Ai fini dell'autorizzazione all'uso in conto proprio rileva la funzione concreta dell'impiego dell'unità rispetto all'attività dell'impresa, non la mera qualificazione dell'impresa o dell'imbarcazione come operante anche nel traffico commerciale.
- La documentazione depositata oltre il termine previsto dall'art. 73, comma 1, c.p.a. non può essere valutata dal giudice, quando ne sia stata tempestivamente eccepita la tardività.
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