Sentenza del 21/09/2015 n. 2402 - Comm. Trib. Prov. Taranto
Imposte sui redditi - Dichiarazioni integrativa - Termine finale per la presentazione - Individuazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'interpretazione dell'art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322/1998 e, in particolare, il termine entro il quale il contribuente può presentare una dichiarazione integrativa ai fini delle imposte sui redditi. Si discute se tale termine debba essere considerato perentorio oppure se la dichiarazione possa essere presentata fino a quando il rapporto tributario non sia divenuto definitivo.
La decisione
È stata affermata un'interpretazione non restrittiva della norma: in assenza di un'esplicita previsione di decadenza, la dichiarazione integrativa può essere validamente presentata fino a quando il rapporto tributario non sia divenuto definitivo. La definitività può derivare dalla scadenza dei termini per l'impugnazione da parte del contribuente oppure dal decorso dei termini entro i quali l'Amministrazione finanziaria può esercitare i propri poteri di accertamento.
Norme richiamate
Art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998
La dichiarazione integrativa può essere presentata fino a quando il rapporto tributario non sia divenuto definitivo, in assenza di un'esplicita previsione di decadenza.
Il termine previsto per la dichiarazione integrativa non è considerato perentorio in mancanza di una chiara previsione legislativa di decadenza. Il contribuente può quindi correggere la dichiarazione originaria finché il rapporto tributario resta non definitivo.
Massime di principio
- Un termine per adempiere a un obbligo fiscale non può essere automaticamente considerato decadenziale se la legge non prevede espressamente la perdita del diritto in caso di inosservanza.
- La dichiarazione integrativa può essere presentata fino alla definitività del rapporto tributario, verificabile considerando sia i termini di impugnazione del contribuente sia i termini di accertamento dell'Amministrazione finanziaria.
- La possibilità di correggere la dichiarazione non è illimitata: cessa quando il contribuente non può più contestare l'imposizione oppure quando l'Amministrazione non può più procedere all'accertamento.
- In situazioni analoghe occorre verificare il testo vigente della norma, l'eventuale presenza di una specifica decadenza e se, alla data della dichiarazione integrativa, il rapporto tributario sia già divenuto definitivo.
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