Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 151/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'annullamento - della determinazione n. 2343 del 21/09/2023 del Dirigente Direzione Ambiente Verde Pubblico adottata in seno alla conferenza di servizi ex lege costituita e quindi del silenzio assenso autorizzativo da essa prodotto; - della determinazione n. 2109 del 24/08/2023 del Dirigente Direzione Ambiente Verde Pubblico adottata in seno alla conferenza di servizi ex lege costituita; - della nota protocollo n. 120444/2023 del 05/07/2023, avente ad oggetto avviso di indizione conferenza servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis l. 241/1990 ss. mm., mai pubblicata né comunicata nonostante formale istanza di accesso agli atti del 09/01/2024; - della sessione della conferenza di servizi del 07/09/2023, priva di verbale e svoltasi in modalità telematica da remoto, mai pubblicata né comunicata nonostante formale istanza di accesso agli atti del 09/01/2024; - del parere ARPAM radioprotezionistico per nuovo impianto di comunicazioni elettroniche denominato “3rm06988 5g bando palombina” del 24/08/2023; - della valutazione previsionale di impatto acustico da parte di ARPAM del 31/08/2023; - dell’autorizzazione all'inizio dei lavori in zona sismica Settore rischio sismico Regione Marche del 26/10/2023 - della nota dell'AMI Comando 1° Regione Aerea del 05/09/2023; - della valutazione palo/antenna di proprietà di Inwit s.p.a. da parte di Enac del 06/12/2023; - nonché di tutti gli atti e/o provvedimenti adottati dalla conferenza di servizi e contenuti nei verbali di detta conferenza, atti ad oggi non conosciuti e di ogni atto o provvedimento precedente o successivo, comunque connesso, prodromico e/o presupposto e/o conseguente;

Giustizia amministrativa202400064

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: autorizzazione, anche formatasi per silenzio-assenso, alla realizzazione di un impianto di comunicazioni elettroniche 5G e relativi atti della conferenza di servizi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione e gestore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, residenti nel Comune di Falconara Marittima e prossimi all’area situata nel Comune di Ancona, hanno impugnato l’autorizzazione alla realizzazione di un’antenna 5G e gli atti presupposti, deducendo: violazione dell’art. 44, comma 5, d.lgs. n. 259/2003 per inadeguata pubblicizzazione dell’istanza; violazione degli artt. 44, comma 5, e 49, comma 1, d.lgs. n. 259/2003 per omessa comunicazione dell’istanza a tutte le amministrazioni coinvolte; violazione dell’art. 14-bis l. n. 241/1990 e dell’art. 1, comma 4, d.lgs. n. 127/2016, eccesso di potere, difetto di istruttoria e motivazione, per il superamento del dissenso espresso dal Comune di Falconara Marittima; violazione del d.lgs. n. 127/2016 e dell’art. 7 l.r. Marche n. 10/2002, nonché contraddittorietà e difetto di istruttoria, in relazione alle prescrizioni concernenti il parere dell’Osservatorio Astronomico; violazione della Convenzione di Aarhus e del principio di precauzione per l’impatto ambientale e paesaggistico dell’impianto; violazione dell’art. 44 d.P.R. n. 327/2001 per il dedotto deprezzamento degli immobili vicini. La società controinteressata aveva eccepito anche il difetto di legittimazione e interesse, la mera insufficienza della vicinitas e l’inammissibilità del ricorso collettivo, ma il TAR ha ritenuto di poter prescindere da tali eccezioni, decidendo il merito.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto alla pubblicizzazione, ha chiarito che l’art. 44, comma 5, d.lgs. n. 259/2003 non impone una forma specifica, ma richiede una modalità idonea a rendere conoscibili ai potenziali interessati l’impianto e il procedimento, consentendo la partecipazione. La pubblicazione online sul sito istituzionale è astrattamente idonea, mentre la sola pubblicazione all’albo pretorio non è sufficiente; anche la pubblicizzazione del progetto tecnico può equivalere a quella dell’istanza se identifica chiaramente impianto e sito e contiene informazioni utili. Nel caso concreto il Comune non ha dimostrato in modo pienamente certo la pubblicizzazione del progetto, ma l’eventuale vizio è stato ritenuto non invalidante ai sensi dell’art. 21-octies l. n. 241/1990, poiché i ricorrenti non hanno indicato quale diverso esito avrebbe potuto determinare la loro partecipazione. Il secondo motivo è stato respinto perché l’obbligo di comunicare la presentazione dell’istanza alle amministrazioni coinvolte è distinto dalla comunicazione dell’inizio dei lavori, successiva e inerente alla fase esecutiva; comunque, la partecipazione delle amministrazioni ha comportato il raggiungimento dello scopo. Il dissenso del Comune di Falconara è stato ritenuto generico e non costruttivo: non indicava prescrizioni o modifiche progettuali necessarie per superarlo. Il Comune di Ancona lo ha legittimamente superato dopo avere riconvocato la conferenza in forma sincrona e avere motivato sulle singole criticità, anche alla luce del parere favorevole ARPAM, dell’assenza di strutture vicine utili all’accorpamento, della disapplicazione del precedente piano comunale di telefonia e della mancanza di un vincolo archeologico sull’area. Le prescrizioni relative all’autorizzazione sismica, al parere ENAC, alle indicazioni dell’Aeronautica Militare e alla segnalazione dell’Osservatorio Astronomico riguardavano la fase esecutiva; il documento dell’Osservatorio risultava comunque precedente all’inizio dei lavori, sicché non sussistevano difetto di istruttoria o contraddittorietà. Le censure fondate sul principio di precauzione e sui pregiudizi alla salute e all’ambiente sono state respinte perché meramente assertive e prive di prova concreta, mentre il parere ARPAM aveva attestato il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità. Il principio di precauzione non consente di vietare un’attività sulla base di rischi ipotetici non corroborati da dati scientifici, richiedendo una valutazione seria e prudenziale di un rischio specifico. Anche il dedotto deprezzamento degli immobili è stato ritenuto non provato: la sola vicinanza dell’impianto non dimostra un pregiudizio concreto e oggettivo. Il TAR ha inoltre ribadito l’applicabilità dell’art. 21-octies l. n. 241/1990, rilevando che i vizi procedimentali erano insussistenti o comunque superati e che non erano stati allegati elementi idonei a dimostrare un possibile esito diverso. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 44, comma 5, d.lgs. n. 259/2003

    Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto.

    La disposizione impone una pubblicizzazione sostanziale, idonea a rendere conoscibili ai potenziali interessati l’impianto e il procedimento, ma non prescrive una specifica modalità. Il progetto tecnico può equivalere all’istanza se identifica inequivocabilmente impianto e sito e contiene informazioni utili.

  • art. 49, comma 1, d.lgs. n. 259/2003

    L’obbligo di comunicazione alle amministrazioni ed enti coinvolti riguarda la presentazione dell’istanza e si distingue dalla comunicazione dell’inizio dei lavori, propria della successiva fase esecutiva.

  • art. 14-bis l. n. 241/1990

    Nella conferenza asincrona il dissenso deve essere congruamente motivato e formulato in termini costruttivi, indicando le modifiche progettuali o le prescrizioni necessarie per superarlo.

  • art. 21-octies l. n. 241/1990

    I vizi procedimentali non determinano l’annullamento quando, alla luce della natura del vizio e degli elementi acquisiti, non risulti che la partecipazione o la rinnovazione procedimentale avrebbe potuto condurre a un diverso esito sostanziale.

  • art. 44 d.P.R. n. 327/2001

    La deduzione di un pregiudizio patrimoniale connesso alla realizzazione dell’opera deve essere sorretta da elementi concreti; la mera prossimità dell’opera agli immobili non è sufficiente.

  • art. 191, paragrafo 2, TFUE

    Il principio di precauzione richiede una valutazione seria e prudenziale di un rischio specifico, basata sui dati scientifici disponibili, e non giustifica misure restrittive fondate su rischi meramente ipotetici e non dimostrati.

Massime di principio

  • L’obbligo di pubblicizzare l’istanza per l’autorizzazione di impianti di comunicazione elettronica richiede una modalità effettivamente idonea a rendere conoscibili ai potenziali interessati l’impianto, il sito e il procedimento, ma non impone una forma predeterminata; la pubblicazione online sul sito istituzionale può essere idonea, mentre la sola pubblicazione all’albo pretorio non è sufficiente.
  • La pubblicizzazione del progetto tecnico può soddisfare l’obbligo di pubblicizzazione dell’istanza quando il progetto identifica inequivocabilmente l’impianto e il sito e contiene informazioni utili a consentire agli interessati di percepire il possibile pregiudizio e partecipare al procedimento.
  • Nella conferenza di servizi asincrona il dissenso dell’amministrazione coinvolta è efficace e ostativo soltanto se congruamente motivato e formulato in termini costruttivi, con l’indicazione delle modifiche progettuali o delle prescrizioni necessarie per superare le ragioni del dissenso; un dissenso generico o meramente assertivo può essere superato dall’amministrazione procedente con adeguata motivazione.
  • Il principio di precauzione non consente di impedire un impianto di comunicazione elettronica sulla base di ipotesi generiche di nocività: occorre allegare e dimostrare un rischio specifico, fondato su dati scientifici attendibili, non essendo sufficiente contestare in astratto la tecnologia impiegata.
  • La mera vicinanza di un impianto agli immobili dei ricorrenti non prova né un danno alla salute né una diminuzione del valore economico degli immobili; tali pregiudizi devono essere allegati e supportati da elementi concreti o almeno da un principio di prova.
  • Un vizio procedimentale non comporta l’annullamento del titolo autorizzativo quando non sia dimostrato che la partecipazione omessa o la rinnovazione dell’istruttoria avrebbero potuto condurre a un diverso esito del procedimento.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioConferenza di serviziInvalidità del provvedimento
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiVizi formali non invalidantiDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipi di precauzione e prevenzione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.