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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-669/20

Judgment of the General Court (Third Chamber) of 2 March 2022. — Pluscard Service-Gesellschaft für Kreditkarten-Processing mbH v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – International registration designating the European Union – Figurative mark PLUSCARD – Absolute ground for refusal – Descriptive character – Article 7(1)(c) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-669/20

Giurisprudenza europea62020TJ0669

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale conferma il rifiuto parziale di protezione nell’Unione del marchio internazionale figurativo PLUSCARD per servizi finanziari e di assistenza collegati a carte. Il segno è ritenuto descrittivo per il pubblico anglofono, perché allude a una carta con benefici aggiuntivi, e gli elementi grafici non ne alterano il messaggio. Il secondo motivo, basato sulla mancanza di distintività, è dichiarato inefficace poiché è sufficiente un solo motivo assoluto di rifiuto.

Marchio UE internazionale figurativo PLUSCARD: legittima la refusal per carattere descrittivo dei servizi finanziari e di customer service ai sensi dell'articolo 7(1)(c) del regolamento 2017/1001

La questione giuridica

Se il segno figurativo PLUSCARD, applicato a servizi di pagamento, carte di credito, servizi finanziari e assistenza telefonica/customer service connessi a carte, sia percepito dal pubblico di lingua inglese come indicazione descrittiva di una caratteristica dei servizi e quindi escluso dalla registrazione ai sensi dell'articolo 7(1)(c) del regolamento 2017/1001; e, conseguentemente, se il medesimo segno sia privo di carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7(1)(b).

Principio di diritto

Un segno composto dall’elemento verbale PLUSCARD può essere rifiutato per carattere descrittivo quando, rispetto ai servizi di carte di pagamento, servizi finanziari e customer service connessi a carte, il pubblico rilevante lo percepisce immediatamente come indicazione di una carta che offre vantaggi o benefici aggiuntivi; la presenza di elementi figurativi semplici e decorativi non basta a neutralizzare tale significato. Poiché basta che ricorra uno dei motivi assoluti di rifiuto dell’articolo 7(1), il rilievo della descrittività ai sensi dell’articolo 7(1)(c) rende inoperante la censura fondata sull’assenza di carattere distintivo ex articolo 7(1)(b).

Norme richiamate

  • Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 7(1)(b)
  • Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 7(1)(c)
  • Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 7(2)
  • Regolamento (UE) 2017/1001, articoli 66-71
  • Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 72(3)
  • Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 72(6)
  • Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, articolo 21
  • Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, articolo 53
  • Regole di procedura del Tribunale, articolo 106(3)
  • Regole di procedura del Tribunale, articolo 89(2)(c)
  • Regole di procedura del Tribunale, articolo 177(1)(d)
  • Regole di procedura del Tribunale, articolo 188
  • Protocollo relativo all’Accordo di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, articolo 3(4)

Marchio UE internazionale figurativo PLUSCARD

La pronuncia riguarda un ricorso diretto proposto dinanzi al Tribunale contro la decisione della Quarta commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva confermato il rifiuto parziale di protezione nell’Unione di una registrazione internazionale designante l’UE, relativa al segno figurativo PLUSCARD. Il contenzioso attiene soprattutto alla qualificazione del segno come descrittivo per servizi finanziari, di pagamento e di assistenza telefonica connessi a carte.

Fatti e procedimento amministrativo

Il 28 giugno 2019 la ricorrente ha chiesto alla WIPO la registrazione internazionale del marchio figurativo riprodotto nel procedimento, con designazione dell’Unione europea. La domanda riguardava servizi delle classi 36 e 38: in particolare servizi di carte di pagamento, gestione di conti carte di credito, operazioni finanziarie, emissione di carte, banking, clearing, debt collection, financial advice, electronic funds transfer, online banking e servizi telefonici/customer service per istituti emittenti carte e titolari di carte.

L’esaminatore dell’EUIPO ha emesso una notifica di rifiuto provvisorio e, con decisione del 10 febbraio 2020, ha rifiutato parzialmente la protezione sulla base dell’articolo 7(1)(b), (c) e 7(2) del regolamento 2017/1001. La commissione di ricorso ha respinto l’impugnazione con decisione del 14 settembre 2020, ritenendo che il segno fosse descrittivo e privo di distintività.

Domande e conclusioni delle parti

La ricorrente ha chiesto sostanzialmente l’annullamento della decisione impugnata e, in origine, anche la registrazione del segno per tutte le classi. L’EUIPO ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna alle spese. Il Tribunale chiarisce preliminarmente che il giudizio riguarda solo le classi 36 e 38, poiché il rifiuto amministrativo aveva colpito soltanto tali servizi.

Ricevibilità e oggetto del giudizio

Il Tribunale dichiara inammissibile la domanda con cui la ricorrente chiedeva direttamente di ottenere la registrazione del segno, poiché non spetta al giudice dell’Unione impartire ordini all’EUIPO né sostituirsi all’organo amministrativo al di fuori dei poteri previsti dall’articolo 72 del regolamento 2017/1001. Il sindacato del Tribunale è dunque limitato alla legittimità della decisione della commissione di ricorso.

Quadro normativo rilevante

Il cuore della controversia è l’articolo 7(1)(c) del regolamento 2017/1001, che vieta la registrazione dei segni composti esclusivamente da indicazioni che possono servire a designare caratteristiche dei servizi, e l’articolo 7(1)(b), relativo all’assenza di carattere distintivo. Il Tribunale richiama inoltre la giurisprudenza costante sul controllo completo e rigoroso dei motivi assoluti di rifiuto e sulla possibilità di motivazione comune per gruppi di servizi omogenei.

Valutazione del motivo fondato sull’articolo 7(1)(c)

Il Tribunale ribadisce che un segno è descrittivo quando esiste un nesso sufficientemente diretto e specifico con i servizi, tale da consentire al pubblico interessato di percepirne immediatamente, senza ulteriori riflessioni, una descrizione di tali servizi o di una loro caratteristica. In caso di combinazione di più elementi, il segno è descrittivo se la combinazione non produce un’impressione complessiva sufficientemente distante dalla mera somma dei singoli elementi.

Nel caso concreto, il pubblico rilevante è quello anglofono dell’Unione, comprendente almeno Irlanda e Malta, composto sia da consumatori sia da operatori professionali. Il Tribunale accetta l’analisi della commissione di ricorso secondo cui i servizi in questione formano un gruppo omogeneo, tutti collegati, direttamente o indirettamente, a carte di pagamento, carte di credito o servizi di customer care connessi a tali carte.

Quanto al significato del termine "card", il Tribunale osserva che esso può designare, in generale, carte magnetiche o a chip con diverse funzioni, incluse carte di credito, di pagamento, di fidelizzazione o di sicurezza. Quanto al termine "plus", benché abbia più significati, nel contesto dei servizi controversi è plausibile che il pubblico lo intenda come riferimento a un vantaggio o valore aggiunto. Il Tribunale precisa che, ai fini dell’articolo 7(1)(c), basta che uno dei possibili significati del segno sia descrittivo.

La combinazione PLUSCARD è giudicata conforme alla grammatica inglese e non insolita; anzi, l’aggiunta di "plus" rafforza il richiamo a un beneficio aggiuntivo collegato alla carta. Il Tribunale conferma quindi che il segno è percepibile come una carta che offre extra vantaggi o un servizio connesso a una carta dotata di caratteristiche migliorative.

Elementi figurativi e irrilevanza della stilizzazione

La ricorrente sosteneva che i due parallelogrammi colorati e la stilizzazione impedissero la percezione descrittiva. Il Tribunale respinge l’argomento: gli elementi grafici sono semplici, decorativi e comuni, e non distolgono l’attenzione dal messaggio verbale. Al contrario, i parallelogrammi possono evocare essi stessi una carta leggermente inclinata, rafforzando il legame con il termine "card".

Richiamo alla giurisprudenza UltraPlus e distintività acquisita

La ricorrente aveva invocato la sentenza UltraPlus del 2002. Il Tribunale distingue quel precedente, poiché in quel caso il secondo elemento verbale non era collegato ai prodotti; qui, invece, "card" indica direttamente una caratteristica dei servizi. L’argomento relativo alla notorietà del segno in Germania è ritenuto irrilevante, poiché la ricorrente non aveva invocato l’articolo 7(3) del regolamento 2017/1001 né dimostrato un carattere distintivo acquisito nell’Unione.

Motivo fondato sull’articolo 7(1)(b)

Il secondo motivo, relativo alla pretesa assenza di carattere distintivo, viene respinto come inefficace. Il Tribunale ricorda che, ai sensi dell’articolo 7(1), è sufficiente che sussista uno solo dei motivi assoluti di rifiuto per impedire la registrazione. Poiché il segno è già legittimamente escluso per descrittività ex articolo 7(1)(c), non occorre esaminare ulteriormente la censura ex articolo 7(1)(b).

Decisione e dispositivo

Il Tribunale respinge il ricorso nel suo complesso e condanna la ricorrente alle spese. La decisione conferma quindi il rifiuto di protezione nell’Unione per il marchio internazionale figurativo PLUSCARD limitatamente ai servizi delle classi 36 e 38 oggetto della controversia.

Principi affermati

La pronuncia conferma che, nel settore dei servizi finanziari e delle carte di pagamento, un segno che combina un elemento evocativo di vantaggio aggiuntivo con il termine "card" può essere immediatamente percepito come descrizione di una caratteristica del servizio, e non come indicazione di origine imprenditoriale. Inoltre, ribadisce che una semplice stilizzazione grafica non basta a escludere la descrittività quando il messaggio verbale resta chiaramente comprensibile per il pubblico rilevante.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell'unione europeasegni descrittivicarattere distintivoprocedimento davanti a euiporegistrazione internazionale designante l'unione europea

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