Tribunale, Sentenza T-615/20
Judgment of the General Court (Sixth Chamber) of 2 March 2022. — Mood Media Netherlands BV v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Revocation proceedings – EU word mark MOOD MEDIA – Genuine use of the mark – Article 51(1)(a) of Regulation (EC) No 207/2009 (now Article 58(1)(a) of Regulation (EU) 2017/1001) – Article 15(1)(a) of Regulation No 207/2009 (now Article 18(1)(a) of Regulation 2017/1001) – Proof of genuine use. — Case T-615/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha esaminato una controversia di revoca di un marchio UE per mancato uso genuino. Ha ritenuto che la Commissione di ricorso dell’EUIPO avesse escluso erroneamente diversi elementi probatori, soprattutto perché alcune varianti del segno non alteravano il carattere distintivo del marchio registrato e perché certi usi come nome commerciale o dominio potevano comunque valere come uso di marchio. La decisione impugnata è stata quindi annullata, mentre è stata respinta la richiesta del titolare di ottenere direttamente il rigetto della domanda di revoca.
Uso genuino di un marchio UE revocato: valutazione degli usi variati del segno MOOD MEDIA e del nesso tra uso come marchio, nome commerciale e nome di dominio
La questione giuridica
Se il marchio UE MOOD MEDIA fosse stato oggetto di un uso genuino nel periodo rilevante, tenendo conto: della distintività degli elementi "mood" e "media"; dell’ammissibilità di alcune variazioni del segno registrato; della rilevanza di prove che mostrano il segno come nome commerciale o come nome di dominio; e se il Board of Appeal avesse erroneamente escluso parte delle prove ai fini dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009.
Principio di diritto
Il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione di ricorso dell’EUIPO perché essa aveva escluso, in modo errato, una parte significativa degli elementi probatori che avrebbero dovuto essere valutati nella loro globalità per verificare l’uso genuino del marchio MOOD MEDIA. In particolare, ha affermato che alcune variazioni del segno non alteravano il carattere distintivo del marchio registrato, che taluni usi come nome commerciale o come nome di dominio potevano costituire uso "in relazione a beni o servizi" quando stabilivano un nesso commerciale con tali beni o servizi, e che, di conseguenza, non si poteva escludere che, considerata l’intera prova, l’uso genuino fosse dimostrato. Il Tribunale ha quindi annullato la decisione impugnata e ha respinto la domanda di riforma, rinviando alla Commissione di ricorso la valutazione residua delle prove.
Norme richiamate
- Regolamento (CE) n. 207/2009, articolo 51, paragrafo 1, lettera a)
- Regolamento (CE) n. 207/2009, articolo 15, paragrafo 1, lettera a)
- Regolamento (UE) 2017/1001, articoli 58 e 18
- Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 72, paragrafo 3
- Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 72
- Regolamento di procedura del Tribunale, articoli 106, paragrafo 3, 46, 134, paragrafo 1, e 138, paragrafo 3
- Regolamento (CE) n. 2868/95, regola 22, paragrafi 3 e 4
- Articolo 267 TFUE
Uso genuino del marchio UE MOOD MEDIA in procedimento di revoca
Si tratta di un ricorso diretto dinanzi al Tribunale contro una decisione della prima Commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di revoca di un marchio UE per mancato uso genuino. La controversia riguarda il segno verbale MOOD MEDIA, registrato per beni e servizi in varie classi della classificazione di Nizza, e la sufficienza della prova dell’uso nel quinquennio rilevante.
Fatti e procedimento amministrativo
Il marchio MOOD MEDIA era stato registrato nel 2008 su domanda di Mood Media SAS, dante causa della ricorrente Mood Media Netherlands BV. Tailoradio Srl ha chiesto la revoca del marchio nel 2017 ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, sostenendo l’assenza di uso genuino nell’Unione per i beni e servizi registrati. La Cancellation Division aveva inizialmente respinto la domanda di revoca, ma la prima Commissione di ricorso dell’EUIPO, con decisione del 24 luglio 2020, ha annullato tale decisione ritenendo non provato l’uso genuino e ha posto le spese a carico della titolare.
Normativa applicabile
Il Tribunale precisa che, poiché la domanda di revoca è stata presentata il 7 giugno 2017, la normativa sostanziale applicabile è il regolamento n. 207/2009, mentre per le norme procedurali si applica in linea di principio il regolamento 2017/1001. Vengono in rilievo, in particolare, l’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, corrispondenti agli articoli 58, paragrafo 1, lettera a), e 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001.
Ammissibilità di alcuni allegati del ricorso
L’interveniente ha eccepito l’inammissibilità di alcuni allegati prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale. Il Tribunale ha accolto l’eccezione quanto all’allegato 7 e agli allegati 8.1-8.6, rilevando che il ricorrente non poteva introdurre nuove prove per contestare le valutazioni della Commissione di ricorso, né utilizzare tali documenti per sovvertire l’apprezzamento compiuto in sede amministrativa. La questione della mancata traduzione è stata ritenuta priva di rilievo, una volta dichiarata l’inammissibilità.
Distintività del segno MOOD MEDIA
Il Tribunale ricorda che il carattere distintivo va valutato rispetto ai beni e servizi di riferimento e alla percezione del pubblico pertinente. Nel caso di specie, ha condiviso la valutazione dell’EUIPO secondo cui il pubblico pertinente comprendeva sia il grande pubblico sia i professionisti, anche in ragione della natura dei servizi offerti e delle fatture prodotte nel procedimento amministrativo.
Quanto ai singoli elementi del segno, il Tribunale ha ritenuto che:
- il termine "media" fosse descrittivo dei beni e servizi interessati;
- il termine "mood" avesse, al più, un carattere distintivo debole, poiché una parte rilevante del pubblico europeo comprende vocaboli inglesi di base e il termine si collega agevolmente ad attività di musica, intrattenimento, marketing e soluzioni esperienziali per il cliente.
Da ciò il Tribunale ha tratto la conclusione che il marchio aveva, al massimo, un carattere distintivo debole.
Variazioni del segno e loro rilevanza probatoria
Uno dei punti centrali della sentenza riguarda la possibilità di utilizzare, ai fini della prova dell’uso, versioni del segno leggermente modificate, purché non sia alterato il carattere distintivo del marchio registrato, secondo l’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009.
Segno figurativo MOOD:MEDIA
La Commissione di ricorso aveva ritenuto che l’inserimento dei due punti altersse il carattere distintivo del marchio. Il Tribunale ha invece osservato che il colon era un elemento figurativo non dominante, non modificava la pronuncia delle parole e non alterava l’impressione complessiva del segno. Di conseguenza, ha stabilito che le prove recanti MOOD:MEDIA avrebbero dovuto essere considerate.
Segno con due M sovrapposte sopra MOOD MEDIA
La Commissione di ricorso aveva escluso anche una versione figurativa con due "M" stilizzate sopra l’espressione MOOD MEDIA, ritenendola fantasiosa e distinta ma non equivalente al marchio registrato. Il Tribunale ha invece rilevato che le due M erano difficilmente leggibili, mentre l’espressione MOOD MEDIA restava chiaramente percepibile e prevalente nell’impressione complessiva. Pertanto, tale variante non alterava il carattere distintivo del marchio registrato e le prove corrispondenti avrebbero dovuto essere considerate.
Segno MOOD:
Per le versioni nelle quali risultava omesso il termine "media", il Tribunale ha invece condiviso la Commissione di ricorso: dato il carattere distintivo solo debole del marchio, l’eliminazione di metà del segno alterava il suo carattere distintivo. Tuttavia, alcune di tali prove avrebbero comunque dovuto essere esaminate sotto altri profili, in particolare quando riferite a uso come nome commerciale o come nome di dominio.
Uso come nome commerciale
Il Tribunale ribadisce la regola secondo cui l’uso di una denominazione sociale, di per sé, non è uso "in relazione a beni o servizi"; tale uso diventa rilevante solo se stabilisce un nesso tra il segno e i beni commercializzati o i servizi forniti.
Applicando questo criterio, il Tribunale ha distinto varie ipotesi:
- alcune prove mostravano il segno usato solo come indicazione della società e potevano essere escluse;
- altre prove, invece, riportavano il marchio in articoli di stampa, contratti, fatture, offerte commerciali, pagine web e video, con un chiaro collegamento tra il segno e i prodotti o servizi offerti.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto che la Commissione di ricorso avesse erroneamente escluso documenti nei quali il segno era usato come marchio e non soltanto come nome societario, ad esempio in articoli che descrivevano servizi audio, music streaming o paesaggi sonori personalizzati, oltre a contratti e fatture che collegavano il segno ai prodotti sviluppati dalla ricorrente.
Uso come nome di dominio
Il Tribunale ha affermato che anche l’uso del segno come nome di dominio o come elemento del nome di dominio può costituire prova di uso genuino, se il sito svolge funzione commerciale o pubblicitaria rispetto ai beni o servizi contraddistinti dal marchio.
Nel caso concreto, ha considerato rilevanti le prove relative a siti che presentavano i beni e servizi interessati, permettevano di contattare la società e di acquistare i prodotti o servizi, e mostravano il segno MOOD MEDIA come elemento identificativo. In tali ipotesi, la Commissione di ricorso avrebbe dovuto prendere in considerazione le prove. È stata invece confermata l’esclusione di una pagina in cui il marketing avveniva sotto il segno MOOD MIX e non sotto MOOD MEDIA.
Valutazione complessiva dell’uso genuino
Il Tribunale richiama i criteri classici dell’uso genuino: uso reale, pubblico e rivolto a preservare o creare uno sbocco commerciale, tenendo conto della natura dei beni e servizi, del mercato, della frequenza e della portata dell’uso. Sottolinea che la prova può risultare anche da documenti non datati o esterni al periodo rilevante, se tali elementi servono a corroborare documenti riferiti al quinquennio pertinente.
La censura decisiva è che la Commissione di ricorso aveva escluso un numero rilevante di documenti che avrebbero dovuto essere esaminati. Poiché non si poteva escludere che, considerando tali prove, l’esito potesse essere diverso, il Tribunale ha annullato la decisione impugnata.
Domanda di riforma della decisione e limite del sindacato del Tribunale
La ricorrente chiedeva non solo l’annullamento, ma anche che il Tribunale respingesse la domanda di revoca. Il Tribunale ha respinto tale domanda, ricordando che il potere di riforma non consente di sostituirsi all’EUIPO quando la Commissione di ricorso non ha ancora esaminato compiutamente tutte le prove rilevanti. In mancanza di una valutazione amministrativa completa, una decisione di merito del Tribunale avrebbe invaso funzioni istruttorie e amministrative proprie dell’EUIPO.
Dispositivo e spese
Il Tribunale ha:
- annullato la decisione della prima Commissione di ricorso dell’EUIPO del 24 luglio 2020;
- respinto il resto del ricorso;
- condannato l’EUIPO a sopportare le proprie spese e a rifondere quelle della ricorrente;
- posto le spese dell’interveniente a suo carico.
Principio affermato
Ai fini della revoca per mancato uso, il giudice deve verificare globalmente se gli elementi prodotti dimostrino un uso reale del marchio in funzione distintiva; sono utilizzabili anche varianti del segno che non ne alterino il carattere distintivo, nonché usi come nome commerciale o come dominio, quando dal contesto emerga un nesso commerciale con i beni o servizi contraddistinti. La Commissione di ricorso non può escludere prove rilevanti solo perché il segno compare in forme lievemente modificate o in contesti aziendali o digitali, se tali usi conservano una funzione di origine commerciale.
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