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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-688/19

Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 2 marzo 2022. — VeriGraft AB contro Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l’innovazione e delle PMI. — Clausola compromissoria – Convenzione di sovvenzione conclusa nell’ambito del programma quadro di ricerca e innovazione “Orizzonte 2020” – Risoluzione della convenzione – Errore professionale – Qualità di beneficiario della sovvenzione o di persona che agisce in nome o per conto del beneficiario. — Causa T-688/19

Giurisprudenza europea62019TJ0688

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La causa riguarda la risoluzione, da parte dell’EASME, di una sovvenzione Horizon 2020 per il progetto P-TEV, motivata dal presunto grave errore professionale di A, cofondatrice di VeriGraft AB. Il Tribunale ha ritenuto che la clausola contrattuale invocata consentisse la risoluzione solo se l’errore fosse stato commesso dal beneficiario o da una persona che lo rappresenta o decide a suo nome, circostanza non ricorrente. Per tale ragione ha annullato la risoluzione, respingendo al contempo il motivo sulla violazione dei diritti della difesa.

Clausola compromissoria e risoluzione di una convenzione di sovvenzione Horizon 2020: il Tribunale annulla la risoluzione dell’EASME per errata applicazione della clausola su grave errore professionale, perché l’errore era imputato a una persona che non rientrava nella categoria contrattualmente prevista.

La questione giuridica

Nei limiti di una controversia contrattuale devoluta al Tribunale ai sensi dell’articolo 272 TFUE, se l’EASME potesse risolvere la convenzione di sovvenzione sulla base della clausola che consente la risoluzione quando il beneficiario, oppure una persona fisica che lo rappresenta o decide a suo nome, abbia commesso un grave errore professionale, e se il procedimento avesse rispettato i diritti della difesa della beneficiaria.

Principio di diritto

Il Tribunale afferma che, in presenza di una clausola compromissoria, la legittimità della risoluzione di una convenzione di sovvenzione va verificata sulla base della clausola contrattuale invocata dall’istituzione, senza sostituire in giudizio un diverso motivo di recesso. Nel caso concreto, l’EASME non poteva fondare la risoluzione sull’articolo 50.3.1, lettera f), della convenzione, perché il grave errore professionale era stato accertato in capo ad A, che non era né il beneficiario né una persona autorizzata a rappresentarlo o decidere a suo nome; di conseguenza, la risoluzione è stata dichiarata nulla. Il Tribunale ha inoltre escluso la violazione dei diritti della difesa, ritenendo che la decisione non fosse basata sulla relazione dell’esperto etico esterno non comunicata alla ricorrente.

Norme richiamate

  • Articolo 272 TFUE
  • Articolo 256 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 1291/2013
  • Decisione 2013/743/UE
  • Decisione di esecuzione 2013/771/UE
  • Regolamento (CE) n. 58/2003
  • Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 41
  • Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 84
  • Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 134
  • Convenzione di sovvenzione, articoli 34.1, 34.2, 34.4, 50.3.1, lettera f), 50.3.1, lettera l), 50.3.2, 57.1 e 57.2

Clausola compromissoria – risoluzione di una convenzione di sovvenzione Horizon 2020 per asserito grave errore professionale

La sentenza riguarda un ricorso proposto da VeriGraft AB contro la risoluzione di una convenzione di sovvenzione conclusa nell’ambito di Orizzonte 2020, relativa al progetto P-TEV. La controversia è stata devoluta al Tribunale in forza della clausola compromissoria contenuta nella convenzione, con riferimento all’articolo 272 TFUE.

Fatti e procedimento amministrativo

VeriGraft AB aveva ottenuto una sovvenzione per sviluppare una tecnologia di vene ingegnerizzate con tessuti umani destinata a pazienti affetti da insufficienza venosa cronica. Nel corso del 2018 l’EASME aveva effettuato controlli etici sul progetto e aveva preso atto di indagini svolte in Svezia sull’operato di A, cofondatrice della società, e del suo gruppo di ricerca universitario. Sulla base di tali elementi, l’EASME ha avviato due procedure di preinformazione e, infine, ha risolto la convenzione, ritenendo applicabile l’articolo 50.3.1, lettera f), della convenzione di sovvenzione.

Normativa rilevante

Il programma quadro Orizzonte 2020 era fondato, tra l’altro, sugli articoli 173 e 182 TFUE ed era disciplinato dal regolamento (UE) n. 1291/2013 e dalla decisione 2013/743/UE. La gestione di parti del programma era stata delegata all’EASME mediante la decisione di esecuzione 2013/771/UE e la decisione di delega C(2013) 9414 final. La convenzione di sovvenzione conteneva, in particolare:

  • l’articolo 34, sul rispetto dei principi etici e degli obblighi connessi alle attività sensibili sotto il profilo etico;
  • l’articolo 50.3.1, lettera f), sul grave errore professionale commesso dal beneficiario o da persona che lo rappresenti o decida a suo nome;
  • l’articolo 50.3.2, che disciplina il contraddittorio prima della risoluzione;
  • l’articolo 57.2, che conferisce competenza al Tribunale ai sensi dell’articolo 272 TFUE.

Motivi del ricorso

VeriGraft ha dedotto tre motivi:

  • violazione dell’articolo 50.3.1, lettera f), perché l’errore professionale non sarebbe imputabile al beneficiario né a una persona che lo rappresenti o decida a suo nome;
  • violazione del principio di proporzionalità, per non aver considerato l’assenza di incidenza degli asseriti fatti sulla rilevanza scientifica del progetto;
  • violazione dei diritti della difesa, per non averle comunicato la relazione dell’esperto etico esterno che aveva influito sulla decisione.

Esame del terzo motivo: diritti della difesa

Il Tribunale ha ritenuto ricevibile il motivo, benché formulato nella replica, perché fondato su elementi emersi nel corso del giudizio. Nel merito, ha ricordato che l’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta garantisce il diritto di essere ascoltati prima dell’adozione di un provvedimento individuale lesivo, principio applicabile anche nei rapporti contrattuali dell’Unione.

Tuttavia, il Tribunale ha osservato che l’EASME non aveva fondato la risoluzione sulla relazione dell’esperto di etica esterno dell’11 dicembre 2018, ma sulla relazione del terzo controllo etico e sulle informazioni già contenute nella seconda lettera di preinformazione. Poiché la ricorrente aveva potuto presentare osservazioni su tale seconda lettera, non vi è stata violazione del diritto di essere ascoltata. La mancata comunicazione del nome dell’esperto esterno non era quindi idonea, nel caso concreto, a ledere i diritti della difesa.

Esame del primo motivo: errata applicazione dell’articolo 50.3.1, lettera f)

Il punto centrale della decisione è l’interpretazione della clausola di risoluzione. Il Tribunale ha rilevato che il beneficiario della convenzione era VeriGraft AB, non A. Inoltre, dagli elementi di causa risultava che A non era più membro del consiglio di amministrazione, non disponeva di poteri di rappresentanza o di decisione a nome della società e il suo rapporto di lavoro era stato sospeso e poi cessato prima della presentazione della proposta.

Il Tribunale ha evidenziato che la seconda lettera di preinformazione e la lettera di risoluzione imputavano il grave errore professionale ad A e non alla società beneficiaria. L’EASME aveva quindi costruito la risoluzione sul presupposto che il comportamento di A, cofondatrice, mettesse in dubbio l’integrità professionale e la capacità operativa della beneficiaria, ma tale ragionamento non coincideva con il testo dell’articolo 50.3.1, lettera f), che richiede un errore commesso dal beneficiario oppure da una persona fisica con poteri rappresentativi o decisionali.

Il Tribunale ha quindi escluso che A rientrasse nella categoria di soggetti prevista dalla clausola. Di conseguenza, la risoluzione era priva di fondamento giuridico. Ha inoltre respinto il tentativo dell’EASME di sostituire in giudizio una diversa motivazione di risoluzione, osservando che ciò avrebbe alterato il meccanismo contrattuale di preavviso e contraddittorio previsto dall’articolo 50.3.2.

Valutazione delle ulteriori argomentazioni dell’EASME

Il Tribunale ha ritenuto irrilevanti, ai fini della decisione, le deduzioni relative a un presunto occultamento da parte di VeriGraft delle irregolarità scientifiche di A o all’uso consapevole di pubblicazioni viziate. Tali argomentazioni, in sostanza, introducevano un nuovo motivo di risoluzione non contenuto nella lettera impugnata. Il Tribunale ha anche rilevato che, al momento della presentazione della proposta, alcune delle pubblicazioni contestate non erano state oggetto di un accertamento di frode o erano già state corrette con erratum, mentre l’articolo di EBioMedicine non era stato incluso nell’indagine del CEPN.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale ha accolto il primo motivo e, di conseguenza, ha annullato la risoluzione della convenzione di sovvenzione. Non è stato necessario esaminare il secondo motivo sul principio di proporzionalità. L’EASME è stata condannata alle spese.

Principio affermato

La sentenza afferma che, quando una convenzione di sovvenzione UE prevede la risoluzione per grave errore professionale commesso dal beneficiario o da chi lo rappresenta, l’istituzione non può risolvere il contratto se il comportamento censurato riguarda una persona che non rientra in tale categoria, anche se quella persona è cofondatrice o ex esponente del beneficiario. Inoltre, nel contesto di una clausola compromissoria, il giudice dell’Unione controlla la legittimità della risoluzione rispetto alla motivazione effettivamente posta a base dell’atto, senza consentire all’amministrazione di sostituirla con una nuova motivazione in corso di giudizio.

Come è indicizzato

Materieconvenzioni di sovvenzione ueprogrammi di ricerca e innovazionediritti della difesaclausola compromissoriaintegrità della ricerca

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