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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-715/20

Judgment of the General Court (Second Chamber) of 2 March 2022. — Degode-Dermago Development GmbH v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for the EU word mark Skinovea – Earlier national word mark SKINOREN – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-715/20

Giurisprudenza europea62020TJ0715

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso contro la decisione della Commissione di ricorso di EUIPO che aveva accolto l'opposizione del titolare del marchio anteriore SKINOREN. È stato confermato che tra Skinovea e SKINOREN esiste un rischio di confusione per parte dei prodotti e servizi rivendicati, soprattutto per la forte somiglianza dei segni e per l'identità o la similarità dei prodotti farmaceutici e dei servizi connessi. Il Tribunale ha quindi confermato il rigetto della domanda di registrazione per i prodotti e servizi interessati e ha condannato la ricorrente alle spese.

Marchio UE Skinovea/SKINOREN: conferma del rischio di confusione ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 tra segni e prodotti cosmetici/farmaceutici e servizi connessi.

La questione giuridica

Se la Commissione di ricorso di EUIPO avesse correttamente ritenuto sussistente un rischio di confusione tra il segno richiesto "Skinovea" e il marchio anteriore "SKINOREN", alla luce della comparazione dei prodotti e servizi interessati e della somiglianza visiva, fonetica e concettuale dei segni, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

Principio di diritto

Il Tribunale conferma che, ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, sussiste rischio di confusione quando i segni presentano un'elevata somiglianza visiva, una somiglianza fonetica media e nessun significato percepibile dal pubblico rilevante, e i prodotti/servizi sono identici o simili almeno in parte; la presenza di un elemento iniziale comune non descrittivo o comunque distintivo per il pubblico pertinente può incidere in modo decisivo sull'impressione complessiva, anche se alcuni prodotti o servizi richiedono un livello di attenzione elevato. Nel caso concreto, "Skinovea" e "SKINOREN" sono stati ritenuti complessivamente simili, con conseguente conferma del diniego parziale di registrazione del marchio richiesto.

Norme richiamate

  • Regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 46 del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articoli 66-71 del regolamento (UE) 2017/1001

Marchio UE Skinovea/SKINOREN: rischio di confusione ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001

La pronuncia riguarda un ricorso avverso una decisione della Quinta commissione di ricorso di EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell'Unione europea. Il contendere opponeva il segno richiesto "Skinovea" al marchio anteriore bulgaro "SKINOREN" e investiva la valutazione del rischio di confusione per prodotti cosmetici, farmaceutici e servizi collegati.

Fatti e procedimento amministrativo

Degode-Dermago Development GmbH aveva chiesto la registrazione del segno denominativo Skinovea per prodotti delle classi 3, 5, 35 e 44, comprendenti cosmetici, preparazioni farmaceutiche e mediche, servizi di vendita al dettaglio di tali prodotti e servizi di consulenza sanitaria. Leo Pharma A/S, quale successore di Bayer Pharma AG, aveva proposto opposizione fondandola sul marchio bulgaro anteriore SKINOREN, registrato per "pharmaceutical products, including products for topical treatment for acne" nella classe 5, invocando l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

L'Opposition Division aveva accolto l'opposizione in parte; la Commissione di ricorso aveva poi respinto l'impugnazione della richiedente. La decisione contestata aveva ritenuto che il pubblico pertinente fosse composto dal pubblico generale e da professionisti dei settori cosmetico, farmaceutico e medico in Bulgaria, con un livello di attenzione variabile da medio ad alto.

Quadro normativo e criteri applicati

Il Tribunale richiama l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, secondo cui il marchio richiesto non può essere registrato, su opposizione del titolare di un marchio anteriore, quando per l'identità o somiglianza dei segni e dei prodotti o servizi esiste un rischio di confusione nel territorio in cui il marchio anteriore è protetto. Ricorda inoltre la giurisprudenza costante sulla valutazione globale del rischio di confusione, basata sull'impressione complessiva e sul principio di interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti o servizi.

Pubblico pertinente e territorio rilevante

Il Tribunale conferma che il pubblico pertinente era costituito sia dal consumatore medio sia da professionisti dei settori interessati, e che il territorio rilevante era la Bulgaria, poiché il marchio anteriore era un marchio nazionale bulgaro. Viene altresì ribadito che, per negare la registrazione di un marchio dell'Unione, è sufficiente che un motivo relativo di rifiuto sussista anche soltanto in una parte dell'Unione.

Quanto al livello di attenzione, il Tribunale osserva che per i prodotti di classe 5 l'attenzione è normalmente alta, così come per i servizi connessi a tali prodotti, mentre per i cosmetici di classe 3 l'attenzione del consumatore medio è in genere media.

Comparazione dei prodotti e dei servizi

Il Tribunale conferma l'analisi della Commissione di ricorso:

  • i prodotti cosmetici di classe 3 del marchio richiesto presentano un basso grado di similarità con i prodotti farmaceutici di classe 5 del marchio anteriore, perché hanno diversa natura e diversa indicazione terapeutica, pur potendo avere analoghe modalità di distribuzione, stesso pubblico finale e talora gli stessi fabbricanti;
  • i prodotti di classe 5 del marchio richiesto sono in larga parte identici ai prodotti farmaceutici designati dal marchio anteriore, oppure almeno altamente simili, poiché rientrano nella più ampia categoria dei "pharmaceutical products";
  • i servizi di vendita al dettaglio della classe 35, riferiti proprio a tali prodotti farmaceutici, hanno un basso o comunque certo grado di similarità con i prodotti della classe 5, per complementarità e coincidenza dei canali di commercializzazione;
  • i servizi di consulenza sanitaria della classe 44 presentano un basso grado di similarità con i prodotti farmaceutici, in quanto possono riguardare l'uso di tali prodotti e risultano complementari ad essi.

Comparazione dei segni: elemento comune, impressione visiva e fonetica

Sul piano dei segni, il Tribunale dà rilievo all'elemento comune iniziale "skin". Rileva che, per il pubblico bulgaro, non è dimostrato che tale termine inglese sia compreso come parola di uso comune; pertanto esso non può essere considerato banalmente descrittivo o privo di distintività. Al contrario, viene ritenuto dotato di un grado di distintività almeno medio per il pubblico rilevante.

Il Tribunale conferma inoltre che l'elemento iniziale comune, collocato in apertura dei segni, contribuisce in modo significativo all'impressione d'insieme. Poiché i due segni hanno otto lettere e sei di esse coincidono nello stesso ordine, la somiglianza visiva è elevata. La pronuncia comune delle prime due sillabe produce anche una somiglianza fonetica media, non neutralizzata dalle diverse finali "ren" e "vea".

Quanto al profilo concettuale, il Tribunale ritiene impossibile effettuare una vera comparazione concettuale, poiché il pubblico pertinente non percepisce con sufficiente sicurezza un significato comune dei termini impiegati. La somiglianza va quindi apprezzata globalmente come elevata sul piano visivo e media su quello fonetico.

Valutazione globale del rischio di confusione

Applicando il principio di interdipendenza, il Tribunale osserva che la parziale identità o similarità dei prodotti e dei servizi può essere compensata da una maggiore somiglianza tra i segni. Poiché il marchio anteriore presenta un grado medio di distintività e i segni sono molto vicini sul piano visivo e fonetico, il pubblico pertinente potrebbe credere che i prodotti e servizi provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate.

Il Tribunale sottolinea anche che il pubblico conserva un ricordo imperfetto dei marchi e che l'elemento iniziale comune può rimanere impresso più di altri elementi distintivi finali. Il fatto che alcuni prodotti o servizi richiedano un livello di attenzione elevato non elimina il rischio di confusione, considerata la forte prossimità complessiva dei segni.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale respinge il motivo unico dedotto dalla ricorrente, fondato sulla violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001. Conferma quindi la decisione della Commissione di ricorso di EUIPO e, di conseguenza, il rigetto del ricorso. La ricorrente è condannata alle spese.

Principio affermato

Ai fini dell'opposizione ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, un marchio può essere rifiutato quando i prodotti o servizi sono identici o simili almeno in parte e i segni, valutati nel loro insieme, presentano una forte somiglianza visiva e una somiglianza fonetica sufficiente, anche se il pubblico di riferimento è attento e anche se non si può svolgere una comparazione concettuale per mancanza di significato percepito.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell'unione europeaopposizione alla registrazionerischio di confusioneprodotti cosmetici e farmaceuticiservizi di vendita al dettaglio e consulenza sanitaria

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