Sentenza n. 1056/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'ottemperanza - al giudicato formatosi sulla Sentenza n. 5504/2024 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro nel giudizio RG n. 3022/2024, pubblicata in data 17/07/2024 e notificata il 18/12/2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto dei ricorrenti alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione e ordinato l'emissione dei relativi buoni elettronici
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti scolastici)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 5504/2024 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro. La pronuncia aveva dichiarato il loro diritto a usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, ai sensi dell'art. 1, commi 121-124, della legge n. 107/2015, con riferimento alle annualità individualmente indicate per ciascun ricorrente, e aveva condannato il Ministero all'emissione di buoni elettronici del valore di 500 euro per ciascuna annualità. I ricorrenti hanno dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione e chiesto l'adozione delle misure necessarie all'esecuzione, compresa la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto, senza tuttavia documentare l'avvenuta esecuzione. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza, attestato da certificazione di cancelleria, e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo integrati i presupposti dell'art. 114 c.p.a. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Napoli entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore, provvedendo all'emissione dei buoni elettronici e alla corresponsione di quanto riconosciuto ai ricorrenti. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, attribuendogli ulteriori sessanta giorni per l'esecuzione su richiesta dei ricorrenti e includendo tra gli atti adottabili anche eventuali modifiche di bilancio. Il compenso del commissario, determinato in 500 euro, è stato posto a carico del Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 700 euro oltre accessori, alla rifusione del contributo unificato e alla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, compresa la nomina di un commissario ad acta, quando ne ricorrano i presupposti.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione costituisce, nella fattispecie, presupposto per l'azione di ottemperanza.
art. 1, commi 121-124, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del diritto dei docenti di ruolo alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, riconosciuto dal giudicato da eseguire.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato impone a una pubblica amministrazione un'obbligazione puntuale di facere o di corresponsione di somme e l'Amministrazione non vi adempie dopo il decorso del termine previsto dalla legge, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'integrale esecuzione entro un termine fissato nella decisione.
- Nel giudizio di ottemperanza, la prova del passaggio in giudicato del titolo e dell'inutile decorso del termine legale per l'adempimento consente al giudice di accertare l'inadempimento dell'Amministrazione e di adottare le misure esecutive necessarie.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza, fissandone i poteri, il termine per l'intervento sostitutivo e ponendo compenso, spese e oneri dell'attività commissariale a carico dell'Amministrazione inadempiente.
- La nomina del commissario ad acta può comprendere il potere di adottare tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato, incluse eventuali modifiche di bilancio, quando tali atti siano funzionali all'adempimento dell'obbligo imposto dalla sentenza.
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