Sentenza n. 1455/2026 - Napoli, Sezione 9
per l’ottemperanza della Sentenza n. 153/17 del 12.01.2017, pubblicata il 24 gennaio 2017, pronunciata dalla Corte di Appello di Napoli Sezione Lavoro e Previdenza nel procedimento n. 3201/2012 R.G., passata in Giudicato il 28.03.2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata tempestiva esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, n. 153/17 del 12 gennaio 2017
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 153/17 del 12 gennaio 2017, passata in giudicato il 28 marzo 2023. La sentenza era stata notificata all'INAIL l'8 luglio 2024. Dopo la notifica del ricorso per ottemperanza, avvenuta il 7 agosto 2025, l'INAIL ha adottato la determinazione n. 218 dell'8 settembre 2025, con la quale, in esecuzione del giudicato, ha ammesso il ricorrente alla procedura selettiva per l'attribuzione di 29 posti del primo livello differenziato di professionalità, Ramo Tecnico Accertamento Rischi e Prevenzione, con decorrenza dal 1° gennaio 2005. Il ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la condanna dell'amministrazione alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale. L'INAIL ha chiesto la compensazione delle spese, sostenendo di avere dato spontanea e piena esecuzione alla sentenza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché l'INAIL ha dato esecuzione al giudicato con la determinazione n. 218/2025, ammettendo il ricorrente alla procedura selettiva. Il Collegio ha tuttavia condannato l'amministrazione alle spese del giudizio, liquidate in € 500,00 oltre oneri di legge, nonché al rimborso del contributo unificato. La compensazione è stata esclusa in applicazione della soccombenza virtuale: la sentenza ottemperanda era stata notificata all'INAIL l'8 luglio 2024, mentre l'atto esecutivo è stato adottato soltanto l'8 settembre 2025, dopo la notifica del ricorso per ottemperanza del 7 agosto 2025. È stata inoltre ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione esegue integralmente il giudicato nel corso del processo, la domanda deve essere definita con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
- La sopravvenuta esecuzione del giudicato non esclude necessariamente la condanna dell'amministrazione alle spese: ai fini della regolazione delle spese può rilevare la soccombenza virtuale.
- Quando l'amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la notifica del ricorso per ottemperanza, e a distanza significativa dalla notifica della sentenza passata in giudicato, tale comportamento può giustificare la condanna alle spese nonostante la cessazione della materia del contendere.
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