Cassazione Penale, Sentenza n. 10038/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso lamentava violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per presunta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. In particolare si contestava che il Tribunale di Vasto, pur avendo riconosciuto la speciale tenuità del danno ai sensi dell'art. 62 n. 4 cod. pen., avesse negato l'applicazione della diminuente prevista dall'art. 628, comma 2, cod. pen. (nella parte resa obbligatoria dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 86/2024) ritenendo tale diminuente incompatibile con la circostanza attenuante già concessa. Il ricorrente sosteneva che le due attenuanti sono basate su presupposti diversi e quindi compatibili e concorrenti. I fatti di causa: rapina commessa il 24/12/2017 in un Eurospin di Casalbordino; merce del valore irrilevante (10-15 euro); uso di un coltello (lama 5,5 cm) e minaccia ai dipendenti per assicurarsi la fuga; condanna irrevocabile del 18/02/2020 con pena di 2 anni, 8 mesi, 15 giorni e multa di euro 700,00, riconosciuta la circostanza attenuante speciale di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. La Corte ha confermato che, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 86/2024 (che ha reso applicabile una diminuente dell'art. 628, comma 2, quando il fatto risulti di lieve entità), il condannato può chiedere al giudice dell'esecuzione il riconoscimento della nuova attenuante e la rideterminazione della sanzione, salvo che il rapporto sia esaurito. Tuttavia la Corte ha anche affermato che l'eventuale riconoscimento della nuova diminuente non è automatico quando sia già stata concessa l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4: il giudice dell'esecuzione deve verificare se sussistano elementi ulteriori e non già valutati dal giudice di merito che giustifichino un ulteriore abbattimento. Nel caso concreto il Tribunale di Vasto, già avendo valutato globalmente la condotta (valore esiguo della refurtiva e l'uso limitato dell'arma nonostante la minaccia), non ha riscontrato fatti nuovi o non considerati che giustifichino l'applicazione dell'ulteriore diminuente; pertanto l'ordinanza impugnata è confermata e il ricorso respinto.
Norme richiamate
art. 628 cod. pen.
parte dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale n. 86/2024 nella parte in cui non prevedeva la diminuente per la lieve entità del fatto
La Corte Costituzionale ha imposto che, anche per la rapina, la pena possa essere diminuita fino ad un terzo quando il fatto, considerato nella sua concretezza, risulti di lieve entità (natura, mezzi, modalità, circostanze, o esiguità del danno/pericolo). Dopo la pronuncia costituzionale il giudice dell'esecuzione può riesaminare il trattamento sanzionatorio per applicare quella diminuente, purché emergano profili non già valutati nel giudizio di cognizione.
art. 628, comma 3, n. 1 cod. pen.
Norma aggravante collegata all'uso dell'arma nella rapina; nel caso concreto era stata contestata ma bilanciata dal giudice di merito e resa prevalente la circostanza attenuante ex art. 62 n. 4.
art. 62, n. 4 cod. pen.
Circostanza attenuante speciale della speciale tenuità del danno patrimoniale: applicata nel caso per il valore esiguo della refurtiva e il limitato pregiudizio derivante dall'episodio. Il riconoscimento di tale attenuante non esclude automaticamente la verifica per l'ulteriore diminuente introdotta dalla Corte Costituzionale; tuttavia il giudice deve evitare una doppia valutazione favorevole dello stesso elemento e verificare l'esistenza di profili aggiuntivi non già considerati.
art. 311 cod. pen.
Richiamata nella giurisprudenza come norma che disciplina l'attenuante della lieve entità del fatto nel suo complesso; la valutazione deve essere globale e può essere applicata anche alla rapina alla luce della sentenza costituzionale.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme invocate dal ricorrente per dedurre motivi di nullità e vizio della motivazione: la Corte ha ritenuto infondati i rilievi relativi a inosservanza/erronea applicazione della legge e a contraddittorietà della motivazione.
art. 4, comma 2, l. n. 110/1975
Norma relativa al porto/detenzione di armi: nel procedimento è stata contestata la violazione connessa all'uso del coltello; la condanna è stata emessa anche per questa fattispecie e valutata nel complesso della condotta.
art. 27 Cost.
richiamato dalla Corte Costituzionale nella motivazione dell'illegittimità dell'art. 628 nella parte indicata
La Corte Costituzionale ha ritenuto che l'impossibilità di ridurre la pena per i casi di offensività minima integri una violazione dei principi costituzionali legati alla funzione rieducativa e proporzionalità della pena ex art. 27 Cost.
Sentenza Corte Costituzionale n. 86/2024
«la pena in concreto comminata sia diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità»
Dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 628, comma 2, nella parte in cui non prevede la diminuente per la lieve entità: impone al giudice, anche del riesame in sede esecutiva, la possibilità di valutare la lieve entità per ridurre la pena fino a un terzo.
Sentenza Corte Costituzionale n. 120/2023
Pronuncia richiamata come precedente analogo (sull'art. 629, estorsione) che ha stabilito il principio secondo cui la lieve entità può giustificare una diminuzione della pena e che ha influenzato l'orientamento applicativo per reati affini.
Massime di principio
- Dopo una pronuncia di illegittimità costituzionale che introduce una nuova diminuente (es. lieve entità per la rapina), il condannato può chiedere la revisione del trattamento sanzionatorio al giudice dell'esecuzione anche se la condanna è già passata in giudicato, purché il rapporto non sia esaurito.
- Il riconoscimento di una attenuante già concesse (es. art. 62 n. 4 per speciale tenuità del danno) non preclude automaticamente l'applicazione della nuova diminuente: il giudice dell'esecuzione deve verificare se esistano elementi ulteriori e non già valutati che giustifichino un'ulteriore riduzione.
- Non è sufficiente che il fatto fosse già qualificato come di lieve entità in sede di cognizione: per applicare la nuova diminuente il giudice deve compiere una nuova valutazione nel suo complesso, evitando di valorizzare due volte lo stesso elemento favorevolmente.
- Basta anche un solo elemento concreto (natura, mezzi, modalità, circostanze, esiguità del danno o del pericolo) che impedisca di considerare il fatto lieve per motivare il diniego della diminuente; la valutazione è essenzialmente di fatto e rimane in gran parte rimessa al prudente apprezzamento del giudice.
- Nel caso di condotte con elementi aggravanti (es. uso di arma), l'esistenza di elementi attenuanti può comunque portare a una riduzione della pena, ma l'uso dell'arma può costituire fattore ostativo a ulteriori riduzioni se già considerato e non compensato da elementi nuovi di minore offensività.
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