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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7795/2022 del 03/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso il provvedimento del G.I.P. di Benevento che aveva disposto il divieto di dimora nella provincia di Benevento per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Il ricorrente censurava: 1) la qualificazione come dilatoria della proposta di concordato preventivo; 2) la ritenuta fittizietà dei contratti di fitto d'azienda con F&P s.r.l. ed E&M s.a.s., nonostante fossero stati valutati favorevolmente dagli organi fallimentari; 3) la riconducibilità ai reati dei versamenti di somme sui conti dei familiari, sostenendo che non fossero provati come incassi "a nero" né facessero parte del patrimonio della fallita; 4) l'asserita inesistenza o attendibilità delle scritture contabili; 5) l'errata valutazione delle esigenze cautelari e della pericolosità, anche in ragione del tempo intercorso e della vendita dell'azienda alla E&M. Il ricorrente domandava l'annullamento dell'ordinanza di riesame.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi proposti aspecifici e mera reiterazione delle doglianze già disattese dal giudice del riesame, non consentendo alla Cassazione una rivalutazione di merito sui fatti e sugli indizi. La Corte ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale del riesame che aveva rilevato: controllo di fatto dell'indagato sulle società subentrate nella gestione, versamenti ingiustificati su conti familiari per circa 500.000 euro indicativi di distrazione di ricavi non annotati in contabilità, omissione o irregolarità delle scritture contabili e tentativo di sviare le indagini inducendo dipendenti a rendere dichiarazioni false. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale aveva valutato la pericolosità e il rischio di reiterazione tenendo conto della personalità dell'indagato, dei precedenti e dei procedimenti pendenti. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di procedimento e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dalla difesa per censurare vizî di motivazione e di prova. Dalla sentenza emerge che la Corte non ha riscontrato violazioni tali da rendere la motivazione insufficiente.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa in rapporto alla valutazione degli elementi favorevoli; la Corte ricorda che in sede cautelare gli elementi a favore devono essere oggettivi e concludenti e non semplici esposizioni difensive.

  • art. 358 cod. proc. pen.

    Richiamato con riferimento all'onere di accertamento della destinazione delle somme trasferite; la Corte ha ritenuto che la mancanza di giustificazione documentale e l'ammissione dei trasferimenti costituiscano elemento indiziario valido di distrazione.

  • art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma sulle esigenze cautelari per pericolosità e rischio di reiterazione. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale del riesame che ha considerato la personalità dell'indagato, i precedenti e i procedimenti pendenti, nonché il tentativo di sviamento delle indagini, quale elemento indicativo di pericolosità.

  • art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma richiamata in tema di inammissibilità per mancanza di specificità dei motivi; la Corte ha applicato tale principio per dichiarare inammissibile il ricorso che non ha adeguatamente confrontato le proprie argomentazioni con la motivazione del giudice censurato.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese del procedimento conseguente all'inammissibilità del ricorso e per la comminazione dell'ammenda alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari deve essere specifico e motivato: la mera reiterazione di censure già decise dal giudice del riesame rende il ricorso inammissibile.
  • La Corte di legittimità non riesamina i fatti né il peso degli indizi; per ottenere accoglimento è necessario denunciare violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione, non una diversa valutazione del materiale probatorio.
  • Trasferimenti di somme rilevanti su conti di familiari, senza giustificazione documentale e con ammissione dello stesso indagato, possono essere valutati come elementi indiziari di distrazione di patrimoni aziendali, anche in assenza di un'assoluta prova diretta.
  • Contratti formalmente approvati dagli organi della procedura concorsuale possono tuttavia essere considerati fittizi se emergono elementi che dimostrano il controllo di fatto dell'indagato e la finalità di svuotare l'impresa.
  • Ai fini della valutazione della pericolosità e del rischio di reiterazione (art. 274 c.p.p.) il giudice può considerare precedenti penali e procedimenti pendenti relativi a reati della stessa specie, nonché condotte volte a inquinare le indagini, pur se il GIP aveva escluso il pericolo di inquinamento.

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