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Sentenza

Sentenza n. 658/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l'annullamento - del provvedimento della Prefettura di Vibo Valentia del 5 marzo 2025, prot. n. P-VV/L/Q/2023/101680, di revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato già rilasciato in data 28 novembre 2024; - di ogni altro atto che sia o possa considerarsi presupposto, connesso o conseguenza dell’atto sopra impugnato e che con lo stesso sia comunque posto in rapporto di correlazione, ivi inclusa in particolare: la comunicazione di avvio del procedimento del 18 febbraio 2025.

Giustizia amministrativa202500612

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato già rilasciato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)

Prevale il privato

La controversia

La Prefettura aveva revocato il nulla osta rilevando discrepanze tra i dati dell’istanza, la documentazione prodotta e i documenti trasmessi via PEC, con particolare riferimento alla diversa ubicazione dell’alloggio rispetto alla residenza della datrice di lavoro; la mancata iniziale produzione del certificato di idoneità alloggiativa; e la mancata presentazione della lavoratrice e della datrice di lavoro, entro otto giorni lavorativi dall’ingresso in Italia, presso lo sportello unico per l’immigrazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno. La ricorrente ha dedotto il difetto di motivazione, l’omessa considerazione delle giustificazioni offerte dalla datrice di lavoro, della documentazione medica e delle proprie condizioni di salute, nonché l’irragionevolezza e la sproporzione della revoca. Ha sostenuto che il ritardo fosse riconducibile alla ricerca di un diverso alloggio e a cause di forza maggiore e che il termine per la stipula del contratto di soggiorno non avesse natura perentoria. Ha inoltre evidenziato che la datrice di lavoro aveva confermato, nelle memorie endoprocedimentali, il persistente interesse all’assunzione. Nel corso del giudizio è stata prodotta documentazione relativa a una nuova occupazione, ma il TAR l’ha ritenuta irrilevante e non ha esaminato l’istanza di rimessione in termini per il deposito tardivo.

La decisione

Il ricorso è stato accolto e la revoca è stata annullata, salvo il riesercizio del potere amministrativo. Il TAR ha ritenuto irrilevanti le discrasie relative all’alloggio, poiché la lavoratrice aveva reperito, tra la presentazione della domanda e l’ingresso in Italia, un diverso alloggio comunque idoneo; tale circostanza avrebbe dovuto essere considerata dall’amministrazione prima della revoca. È stato inoltre ravvisato un difetto di motivazione: il provvedimento aveva affrontato con formule stereotipate le giustificazioni relative al ritardo nella presentazione allo sportello unico, senza confrontarsi con i profili centrali delle osservazioni, ossia la deduzione del caso fortuito o della forza maggiore e la persistente volontà della datrice di lavoro di impiegare la lavoratrice. La revoca è stata ritenuta anche sproporzionata rispetto alla violazione procedimentale, considerato il favor dell’ordinamento per la permanenza del lavoratore straniero regolarmente entrato nel territorio nazionale. L’amministrazione, nel rieditare il potere, dovrà considerare le attuali condizioni di vita e di impiego della ricorrente. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 1, d.lgs. 286/1998

    assicura il diritto di permanere sul territorio nazionale al lavoratore che abbia perso l’impiego e ai suoi familiari

    La disposizione esprime un favor dell’ordinamento per la permanenza del lavoratore straniero regolarmente entrato nel territorio nazionale e concorre a rendere sproporzionata la revoca del nulla osta per una violazione meramente procedimentale, quando siano state offerte giustificazioni e permanga l’interesse all’impiego.

Massime di principio

  • La revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato non può fondarsi automaticamente su discrasie relative all’alloggio quando, prima dell’ingresso dello straniero, sia stato reperito un diverso alloggio comunque idoneo; tale circostanza deve essere valutata dall’amministrazione prima dell’adozione della revoca.
  • Il provvedimento di revoca deve motivare specificamente sulle giustificazioni offerte nel procedimento, confrontandosi con le deduzioni relative al caso fortuito o alla forza maggiore che avrebbero impedito la tempestiva presentazione allo sportello unico per l’immigrazione.
  • La motivazione è illegittima quando si limita a formule stereotipate e non esamina il persistente interesse del datore di lavoro all’assunzione della lavoratrice straniera, manifestato nelle memorie endoprocedimentali.
  • La revoca del nulla osta per la mancata tempestiva stipula del contratto di soggiorno deve rispettare il principio di proporzionalità e tenere conto del favor dell’ordinamento per la permanenza del lavoratore straniero regolarmente entrato nel territorio nazionale.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezzaPartecipazione procedimentaleEffetto conformativo e riedizione del potere

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