L.R. Toscana 39/2016
Nuove disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia. Modifiche alla l.r. 3/1994.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge ridefinisce gli ATC toscani come ambiti di dimensione sub provinciale, demandando al piano faunistico venatorio regionale la determinazione di confini e dimensioni. Per la prima applicazione, entro il 30 novembre 2016 il Consiglio regionale doveva ripartire il territorio e, entro il 31 dicembre 2016, nominare organi direttivi e revisore unico; fino a tali nomine i comitati già esistenti hanno operato in regime commissariale.
Disposizioni sugli ambiti territoriali di caccia (ATC) in Toscana
Ambiti territoriali di caccia in Toscana
La legge regionale interviene sulla disciplina degli ambiti territoriali di caccia (ATC) prevista dalla l.r. 3/1994, ridefinendone caratteristiche e modalità di prima attuazione. La disciplina riguarda esclusivamente la Regione Toscana e si inserisce nell’organizzazione del territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata.
Dimensione e delimitazione degli ATC
Gli ATC devono avere dimensioni sub provinciali. I confini territoriali e la loro estensione non sono fissati direttamente dalla legge, ma sono individuati nel piano faunistico venatorio regionale previsto dall’articolo 6 ter della l.r. 3/1994. In questo modo la definizione concreta degli ambiti è rimessa allo strumento di pianificazione faunistico-venatoria regionale.
Prima applicazione e scadenze operative
Per la prima applicazione della nuova disciplina, il Consiglio regionale deve ripartire il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata in ATC di dimensioni sub provinciali entro il 30 novembre 2016. Successivamente, il Presidente della Giunta regionale deve provvedere alla nomina degli organi direttivi entro il 31 dicembre 2016, e nello stesso termine il Consiglio regionale deve nominare i revisori unici.
Regime transitorio e gestione commissariale
Fino alla nomina dei comitati di gestione previsti dalla nuova disciplina, i comitati di gestione degli ATC già nominati ai sensi della l.r. 88/2014 continuano a operare in forma commissariale. Tale gestione provvisoria serve a garantire la gestione e la conservazione della fauna selvatica in conformità all’articolo 14 della legge statale n. 157/1992 e riguarda le funzioni di cui all’articolo 12 della l.r. 3/1994, con riferimento a ciascuno dei sottoambiti ricadenti nel territorio di competenza.
Modifiche alla disciplina previgente
La legge sostituisce il comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 3/1994 con la nuova disciplina sugli ATC sub provinciali e sui rinvii al piano faunistico venatorio regionale. È inoltre abrogato il comma 3 del medesimo articolo 11.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. Le disposizioni di prima applicazione erano legate a scadenze puntuali del 2016, già esaurite.
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