L.R. Toscana 37/2016
Disposizioni in materia di esercizio di funzioni con soggetti terzi. Modifiche alla l.r. 7/2005.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la l.r. Toscana 7/2005 consentendo alla Regione di avvalersi di soggetti terzi, soprattutto associazioni di pescatori, per alcune attività di gestione e tutela della fauna ittica e delle acque interne. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore la Giunta deve adeguare il regolamento attuativo. La disciplina è oggi ancora utile solo come quadro organizzativo generale, non essendo legata a un termine finale.
Esercizio di funzioni regionali in materia ittica con soggetti terzi
Esercizio di funzioni con soggetti terzi
La legge regionale della Toscana interviene sulla disciplina della gestione delle risorse ittiche e della pesca nelle acque interne, introducendo la possibilità per la Regione di affidarsi a soggetti terzi per lo svolgimento di specifiche funzioni operative. Il provvedimento si applica nel territorio regionale e integra la l.r. 7/2005 con una previsione organizzativa destinata a incidere sull’attuazione concreta della normativa ittica.
Soggetti terzi utilizzabili dalla Regione
La Regione può avvalersi di soggetti terzi, con particolare riferimento alle associazioni di pescatori che agiscano unitariamente. Se tali associazioni hanno rilevanza nazionale, possono essere utilizzate anche singolarmente.
Funzioni affidabili a soggetti terzi
L’elenco delle attività che possono essere svolte tramite soggetti terzi riguarda in particolare:
- la gestione delle zone di frega;
- la gestione delle zone di protezione parziale o totale della fauna ittica;
- la gestione delle zone a regolamento specifico;
- la gestione dei campi gara;
- la rilevazione dei retoni e degli impianti fissi di pesca;
- la gestione degli incubatoi ittici pubblici;
- il recupero del novellame in acque dove non abbia possibilità di sicuro sviluppo e la sua ridestinazione;
- il recupero della fauna ittica a rischio e gli interventi di emergenza per la sua tutela.
Regolamento attuativo
Le modalità operative per l’esercizio delle funzioni affidabili a soggetti terzi sono demandate al regolamento di attuazione della legge regionale. La norma primaria non disciplina direttamente procedure, criteri o forme di convenzionamento, rinviando a tale fonte secondaria.
Norma transitoria e adeguamento del regolamento
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve modificare il regolamento di attuazione della l.r. 7/2005, adottato con d.p.g.r. 22 agosto 2005, n. 54/R, per adeguarlo alla nuova disciplina.
Rilevanza attuale
La legge non contiene un termine finale di efficacia né una disciplina limitata a un esercizio finanziario specifico. Resta quindi una previsione organizzativa generale, potenzialmente ancora rilevante per l’assetto delle funzioni regionali in materia di pesca nelle acque interne.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 14 giu 2016L.R. Toscana 36/2016
- Legge · 10 giu 2016L.R. Toscana 35/2016
- Legge · 28 giu 2016L.R. Toscana 41/2016
- Legge · 28 giu 2016L.R. Toscana 40/2016
- Legge · 28 giu 2016L.R. Toscana 39/2016
- Legge · 26 mag 2016L.R. Toscana 34/2016
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →