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Legge

L.R. Toscana 43/2016

Norme per il governo del territorio. Misure di semplificazione e adeguamento alla disciplina statale. Nuove previsioni per il territorio agricolo. Modifiche alla l.r. 65/2014, alla l.r. 5/2010 e alla l.r. 35/2011.

Normativa regionaleL.R. Toscana 43/2016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la l.r. Toscana 65/2014 su pianificazione, varianti semplificate, conferenze di copianificazione, disciplina del territorio rurale, controlli, sanzioni e procedure edilizie; modifica inoltre la l.r. 5/2010 e la l.r. 35/2011. Introduce anche disposizioni transitorie, una banca dati dei pareri e termini procedurali. Alcune norme hanno rilievo soprattutto transitorio o per procedimenti già avviati.

Modifiche al governo del territorio toscano e al regime del territorio rurale

Norme per il governo del territorio, territorio rurale e semplificazioni procedurali

La legge regionale Toscana n. 43 del 2016 interviene in modo ampio sulla l.r. 65/2014, coordinandola con la disciplina statale e riorganizzando numerosi profili della pianificazione territoriale, urbanistica ed edilizia. Rafforza anche la disciplina del territorio agricolo, modifica la normativa sul recupero abitativo dei sottotetti e aggiorna la legge regionale sulle opere strategiche.

Interventi sul procedimento di pianificazione e sulla cooperazione istituzionale

La legge modifica la disciplina degli atti di governo del territorio, precisando i contenuti dell’atto di avvio e riducendo alcuni tempi procedimentali o portandoli a 30 giorni. Viene istituita una banca dati regionale dei pareri in materia di governo del territorio, finalizzata a uniformare l’interpretazione della legge e a velocizzare i procedimenti. I pareri richiesti dagli enti locali su questioni interpretative generali e le linee di indirizzo della Giunta sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione Toscana.

La conferenza paritetica interistituzionale assume anche una funzione propositiva e interpretativa, potendo trasmettere alla Giunta regionale rilievi e proposte per linee di indirizzo rivolte agli enti locali. Anche l’osservatorio paritetico della pianificazione rafforza la propria funzione di monitoraggio, con comunicazione annuale degli esiti a Giunta, Consiglio e conferenza paritetica.

Pianificazione intercomunale e ambiti associati

La disciplina del piano strutturale intercomunale viene estesa e resa più flessibile. Non è più limitata ai soli comuni non obbligati all’esercizio associato delle funzioni fondamentali; è prevista anche la possibilità di convenzione con un’unione di comuni di cui i comuni non facciano parte. L’esercizio associato deve svolgersi, in via generale, tra comuni contermini nel medesimo ambito sovracomunale.

Lo statuto dell’unione può attribuire all’unione stessa le competenze per adozione e approvazione del piano strutturale intercomunale, fissando termini e modalità per i pareri dei singoli comuni. La legge disciplina anche il ruolo dell’organo competente, la trasmissione della proposta ai comuni e il momento di efficacia del piano, che coincide con la pubblicazione sul BURT dell’avviso di approvazione.

Per i comuni obbligati all’esercizio associato della funzione urbanistico-edilizia, l’adempimento avviene mediante piano strutturale intercomunale; per i comuni facenti parte di un’unione, pur non obbligati, restano fermi gli ambiti di riferimento della l.r. 68/2011. Se i comuni obbligati sono non contermini, possono adempiere tramite convenzione istituendo un ufficio comune per le funzioni urbanistico-edilizie indicate dalla legge.

Conferenza di copianificazione e varianti semplificate

La conferenza di copianificazione è ampliata e chiarita nei suoi presupposti. Rientrano tra i casi soggetti a previo parere anche le varianti ai piani strutturali prive di previsioni localizzative, gli interventi connessi a programmi aziendali agricoli e altre ipotesi specificamente elencate. La Regione deve convocare la conferenza entro 30 giorni dalla richiesta; la prima seduta si svolge entro 60 giorni.

Per le varianti semplificate viene introdotta una disciplina generale: esse non richiedono l’avvio del procedimento di cui all’articolo 17 e devono comunque rispettare le normative di settore incidendo sulla disciplina urbanistica. Sono inoltre precisati i procedimenti relativi alle varianti semplificate al piano strutturale, al piano operativo e al piano strutturale intercomunale.

Termini di efficacia, salvaguardie e discipline transitorie della pianificazione

La legge estende da 15 a 30 giorni il termine di efficacia degli strumenti di pianificazione dopo la pubblicazione sul BURT in alcune ipotesi. Per il piano strutturale intercomunale e per la variante generale è previsto un termine massimo di formazione di tre anni dall’avvio del procedimento, prorogabile di ulteriori sei mesi in caso di osservazioni numerose o complesse.

Decorso il termine, e fino alla pubblicazione dell’atto di approvazione, sono inibiti specifici interventi edilizi; analoghe limitazioni operano anche in caso di decadenza delle salvaguardie, fino all’adozione del piano operativo. Per i comuni già dotati di strumenti urbanistici approvati o di regolamento urbanistico scaduto, sono previste norme transitorie che consentono talune varianti e sospendono, oltre un certo termine, specifiche trasformazioni edilizie se non è stato avviato il nuovo percorso pianificatorio.

Territorio rurale e disciplina del patrimonio edilizio agricolo

La parte più incisiva della legge riguarda il territorio rurale. Si ridefiniscono gli interventi consentiti sul patrimonio edilizio agricolo sia in assenza sia in presenza di programma aziendale, distinguendo meglio il ruolo dell’imprenditore agricolo professionale e i limiti volumetrici. Vengono ampliate le tipologie di intervento consentite, incluse alcune addizioni volumetriche, trasferimenti di volumetrie, interventi per abbattimento barriere architettoniche, efficientamento energetico e ristrutturazioni, mantenendo la destinazione agricola e la tutela dell’edilizia storico-testimoniale.

Per l’imprenditore agricolo professionale sono riservati specifici ampliamenti e trasferimenti di volumetrie entro limiti massimi puntuali, con divieto di sommare alcuni volumi. Nei casi di interventi per agriturismo è richiesto un impegno a non mutare la destinazione d’uso agricola per 15 anni.

Il programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale viene regolato in modo più dettagliato: il comune verifica la conformità urbanistica, può convocare una conferenza di servizi entro 60 giorni e il programma ha durata decennale decorrente dall’atto di approvazione. In alcuni casi il programma vale come piano attuativo, in particolare se prevede ristrutturazioni urbanistiche con perdita della destinazione agricola.

La legge disciplina inoltre l’utilizzo di immobili industriali o commerciali per attività agricola, consentendolo anche nel territorio urbanizzato, con comunicazione preventiva allo sportello unico quando non siano necessarie opere edilizie. Lo sportello effettua controlli a campione su almeno il 10% delle comunicazioni. L’utilizzo non muta la destinazione industriale o commerciale dell’immobile.

Sono anche precisati i manufatti temporanei, i manufatti agricoli amatoriali e quelli per il ricovero di animali domestici, i cui interventi sono assoggettati a SCIA o permesso di costruire secondo i casi. Per i manufatti temporanei e per le serre sono previste disposizioni transitorie fino all’adeguamento degli strumenti comunali.

Regole su pianificazione comunale, categorie funzionali e rigenerazione urbana

La legge aggiorna le norme sul piano strutturale, sul piano operativo e sulle categorie funzionali. Viene chiarito che le nuove funzioni e le trasformazioni urbane possono essere collegate agli interventi di trasformazione urbana definiti dal regolamento regionale. Si precisa inoltre il regime delle salvaguardie: esse operano immediatamente dalla pubblicazione dell’avviso di adozione del piano strutturale e comunque non oltre tre anni dalla pubblicazione dell’avviso di approvazione.

La disciplina delle categorie funzionali e dei mutamenti di destinazione d’uso viene riformulata, specificando anche come si presume la destinazione d’uso attuale: sulla base di titoli abilitativi o atti pubblici, di atti in possesso della pubblica amministrazione antecedenti allo strumento urbanistico oppure, in mancanza, della posizione catastale.

In materia di perequazione, compensazione e rigenerazione urbana, vengono estesi i riferimenti normativi e precisati i contenuti delle schede di intervento. L’approvazione del piano di intervento di rigenerazione urbana integra gli strumenti urbanistici e, se necessario, costituisce vincolo preordinato all’esproprio; il permesso di costruire è rilasciato dopo la stipula della convenzione.

Disciplina edilizia, titoli abilitativi e controlli

La legge adegua molte disposizioni edilizie alla normativa statale. Vengono aggiornate le nozioni di permesso di costruire, SCIA, attività edilizia libera, varianti in corso d’opera, commissioni edilizie e certificato di agibilità. Il termine di ultimazione dei lavori non può superare tre anni dall’inizio; la proroga è possibile solo per fatti estranei alla volontà del titolare e, se richiesta prima della scadenza.

Sono ricondotti al permesso di costruire alcuni interventi prima disciplinati diversamente, tra cui l’installazione di manufatti per attività agricola amatoriale e ricovero animali domestici, e vengono precisate le installazioni stagionali per attività economiche, removibili entro 180 giorni. Nell’attività edilizia libera sono incluse le pompe di calore aria-aria sotto una certa potenza e gli impianti di colture stagionali o poliennali.

Per il certificato di agibilità si rafforza il ruolo delle verifiche igienico-sanitarie, impiantistiche e acustiche; è introdotto un contributo massimo di 100 euro destinato alle ASL per coprire i costi delle ispezioni. La legge disciplina anche le commissioni per il paesaggio, i procedimenti nelle zone sismiche e a bassa sismicità, il deposito dei progetti e i controlli regionali.

Contributi di costruzione, oneri e sanzioni edilizie

La legge interviene sul contributo di costruzione e sugli oneri di urbanizzazione, allineandosi alla disciplina statale e specificando che alcune fattispecie, come determinati aumenti di superficie utile o mutamenti d’uso, comportano il pagamento di oneri commisurati alla sola incidenza urbanistica. Viene chiarito che nelle convenzioni e nei piani attuativi di importo sotto soglia le opere di urbanizzazione primaria sono realizzate direttamente dal titolare del permesso.

In materia sanzionatoria si introducono una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro per l’inottemperanza agli ordini comunali, con importo massimo per gli abusi in aree ad alto rischio idrogeologico o su immobili specifici. I proventi sono destinati alla demolizione degli abusi e al verde pubblico. Viene inoltre introdotta una disciplina per le tolleranze costruttive entro il 2% per singola unità immobiliare, con effetti sul regime delle difformità dal titolo abilitativo.

È poi prevista una sanzione specifica per le opere residenziali eseguite prima del 17 marzo 1985 in parziale difformità, quando il ripristino non sia possibile, pari al doppio del costo di produzione della parte difforme.

Modifiche alla l.r. 5/2010 sul recupero abitativo dei sottotetti

La legge aggiorna la normativa sul recupero dei sottotetti, qualificando gli interventi come ristrutturazione edilizia conservativa ai sensi della l.r. 65/2014 e ribadendo la soggezione a SCIA, salvo i casi in cui il titolo sia diverso per effetto della disciplina regionale. I contributi e gli oneri richiamano ora la disciplina della l.r. 65/2014. Gli interventi di recupero non sono computati nella capacità edificatoria attribuita dagli strumenti urbanistici comunali.

Modifiche alla l.r. 35/2011 sulle opere strategiche

Per gli accordi di programma relativi alle opere pubbliche di interesse regionale, viene chiarito che essi costituiscono, ove necessario, variante agli strumenti urbanistici comunali. Le varianti possono riguardare anche aree e immobili necessari a opere complementari o accessorie o alla valorizzazione strettamente necessaria alla realizzazione dell’opera strategica. Nelle aree interessate è privilegiato il recupero del patrimonio edilizio esistente.

La procedura speciale non si applica, in alcuni casi, alle varianti fuori dal territorio urbanizzato o che prevedono nuove destinazioni per medie o grandi strutture di vendita. Se la variante coinvolge più enti territoriali, si procede mediante accordo di pianificazione.

Disposizioni transitorie, pubblicazione del PIT ed entrata in vigore

La legge contiene numerose disposizioni transitorie per procedimenti già avviati, per piani strutturali intercomunali adottati o in corso, per manufatti temporanei e per la fusione di comuni. È inoltre presa d’atto e disposta la pubblicazione del testo coordinato del PIT, che dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURT sostituisce i precedenti atti.

I procedimenti avviati ai sensi degli articoli 207 e 208 della l.r. 65/2014 e pendenti al 25 novembre 2015 si concludono secondo la disciplina previgente. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURT.

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