L.R. Toscana 40/2016
Modificazioni dei comprensori di bonifica e disciplina transitoria in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 79/2012 e alla l.r. 16/2016.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge ridefinisce i comprensori di bonifica toscani, conferma l’istituzione dei consorzi corrispondenti e aggiorna le regole per le modifiche dei comprensori e per il bilancio 2015 dei consorzi. Interviene anche sulla l.r. 16/2016, con soppressione e abrogazione di specifiche disposizioni. Vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.
Modifiche ai comprensori e ai consorzi di bonifica in Toscana, con disciplina transitoria sul bilancio 2015
Modifiche alla disciplina dei comprensori e dei consorzi di bonifica in Toscana
La legge regionale Toscana 28 giugno 2016, n. 40 interviene sulla disciplina dei consorzi di bonifica contenuta nella l.r. 79/2012, ridefinendo i comprensori di bonifica, la loro eventuale modifica e l’assetto dei consorzi corrispondenti. Contiene inoltre una disciplina transitoria sul bilancio di esercizio 2015 e alcune modifiche alla l.r. 16/2016.
Comprensori di bonifica e perimetrazione territoriale
L’intero territorio regionale è classificato di bonifica ed è suddiviso nei comprensori di bonifica regionali e interregionali indicati nell’allegato A. Tali comprensori sono qualificati come unità idrografiche e idrauliche omogenee, rilevanti ai fini della difesa del suolo e della gestione delle acque, anche per l’irrigazione.
Quando, per conseguire unità omogenee, occorra istituire o modificare comprensori interregionali, la delimitazione deve avvenire previa intesa con la Regione interessata. La delimitazione dei comprensori è contenuta nell’allegato A, descritto come estratto dalla cartografia consultabile sul sito istituzionale della Regione Toscana ai fini di pubblicità.
Modifiche dei comprensori
L’allegato A può essere modificato con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Conferenza per la difesa del suolo e previo parere vincolante della competente commissione consiliare. Se il parere non è reso entro trenta giorni dall’assegnazione, se ne può prescindere.
Per i comprensori interregionali, la modifica segue la medesima procedura, ma richiede anche la previa intesa con la Regione interessata.
Consorzi di bonifica: natura, organizzazione e denominazione
Per ciascun comprensorio indicato nell’allegato A è istituito un consorzio di bonifica. I consorzi sono enti pubblici economici a base associativa, dotati di proprio statuto, e devono operare secondo i principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e nel rispetto dell’equilibrio di bilancio.
Nell’organizzazione delle strutture operative, i consorzi devono assicurare una presenza efficace su tutto il territorio di competenza e mantenere nel tempo il livello dei servizi.
Per i territori confinanti con comprensori interregionali, i consorzi di bonifica toscani devono raccordarsi con i consorzi interregionali interessati per la manutenzione del territorio toscano di riferimento, anche mediante forme di collaborazione e scambio reciproco di informazioni.
La legge conferma la denominazione dei sei consorzi:
- Consorzio 1 Toscana Nord;
- Consorzio 2 Alto Valdarno;
- Consorzio 3 Medio Valdarno;
- Consorzio 4 Basso Valdarno;
- Consorzio 5 Toscana Costa;
- Consorzio 6 Toscana Sud.
Assemblea consortile
È modificata una disposizione relativa alle funzioni dell’assemblea consortile, sopprimendo nel testo previgente il riferimento all’“adozione” contenuto nell’articolo 15, comma 1, lettera d), della l.r. 79/2012.
Disciplina transitoria sul bilancio di esercizio 2015
Per il bilancio di esercizio 2015 dei consorzi è prevista una procedura transitoria: l’assemblea consortile adotta il bilancio nel rispetto delle direttive dell’articolo 22, comma 2, lettera m), e delle disposizioni della legge, e lo trasmette entro quindici giorni, insieme al parere del revisore dei conti, alla Giunta regionale.
La Giunta esprime un parere vincolante entro i successivi sessanta giorni; decorso tale termine, il parere si intende acquisito. Tenendo conto delle eventuali osservazioni regionali, l’assemblea consortile approva il bilancio di esercizio 2015 entro il 30 luglio 2016.
Modifiche alla l.r. 16/2016
La legge sopprime il punto 7 del preambolo della l.r. 16/2016 e abroga l’articolo 26 della medesima legge.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
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