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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49735/2023 del 14/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 16/01/2023 della Corte d'assise di Palermo che, in sede di incidente d'esecuzione promosso dal Comune di Cinisi e dall'ANBSC, aveva disposto la corresponsione agli eredi di Badalamenti Gaetano (tra cui il ricorrente) della somma di euro 71.078,48 quale restituzione per equivalente di un fabbricato rurale originariamente confiscato. Il ricorrente contestava: carenza di motivazione sulla sussistenza del requisito del "pregiudizio per l'interesse pubblico" necessario per la restituzione per equivalente ai sensi dell'art. 46 d.lgs. 159/2011; illegittimità della valorizzazione di attività svolte in periodi anteriori alla formale avvenuta acquisizione pubblica e successive alla revoca; la presunta assenza di una formale confisca (sostenendo che la confisca fosse frutto di errore materiale e quindi revocata); nullità dell'accordo del 28/01/2021 tra Comune e Associazione per violazione del giudicato; violazioni degli artt. 125 e 606 c.p.p. e dell'art. 6 CEDU; contestazione dei criteri di valutazione del bene e dell'uso delle spese di ristrutturazione nella determinazione del valore.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e perché solleva questioni non consentite in sede di legittimità. Ha affermato che l'art. 46 d.lgs. 159/2011 si applica a qualsiasi ipotesi di restituzione di beni confiscati "a qualunque titolo", senza richiedere che la restituzione derivi necessariamente da una revocazione ai sensi dell'art. 28; ha ritenuto che il bene fosse stato effettivamente sottoposto a vincolo reale per confisca e successivamente revocato, rendendo applicabile l'istituto della restituzione per equivalente; ha ritenuto legittima e sufficientemente motivata la valutazione del giudice del merito in ordine all'interesse pubblico e alla quantificazione del valore (valutando il valore prossimo a 800 euro/mq nella fascia bassa per lo stato del 2015, netta delle migliorie e rivalutata per inflazione), e ha qualificato come mera rinnovazione di questioni di merito le censure prospettate dal ricorrente non sindacabili in Cassazione. Per questi motivi il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia), art. 46

    L'art. 46 si applica a tutte le ipotesi di restituzione di beni confiscati "a qualunque titolo"; è norma generale che consente la restituzione per equivalente indipendentemente dalla causa che ha determinato la restituzione del bene.

  • decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, art. 28

    L'art. 28 disciplina la revoca in ambito antimafia, ma la Corte ha ritenuto che la presenza o meno di una revocazione formale ai sensi di tale articolo non limiti l'ambito di applicazione dell'art. 46.

  • decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, art. 56

    Richiamato in quanto base normativa dell'istanza di restituzione per equivalente proposta dal Comune e dall'ANBSC; conferma il quadro normativo generale per le istanze di restituzione.

  • Codice di procedura penale, artt. 125 e 606, comma 1, lett. b) ed e)

    Richiamati dal ricorrente come vizio di motivazione e errata applicazione della legge; la Corte ha ritenuto che le censure sollevassero questioni di merito o fossero manifestamente infondate e dunque non idonee a sostenere il ricorso di legittimità.

  • Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, art. 104‑bis

    Citato dal ricorrente per inquadrare la revoca della confisca come correzione di errore materiale; la Corte ha riconosciuto l'esistenza di un provvedimento di revoca ma ha affermato che ciò non preclude l'applicazione dell'art. 46.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6

    Invocato dal ricorrente per presunta violazione del diritto al giusto processo; la Corte non ha ritenuto la censura fondata né idonea a invertirne l'esito in sede di legittimità.

  • Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 21‑septies

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità dell'accordo del 2021 per elusione del giudicato; la Corte ha osservato che tali censure attengono alla validità di provvedimenti amministrativi che dovevano essere impugnati nelle sedi dedicate e non possono sorreggere il ricorso di cassazione in relazione a questioni di merito.

  • Codice di procedura penale, art. 611

    Richiamato in ordine alla trattazione del ricorso; indica la procedura seguita, ma non incide sulla valutazione di ammissibilità e merito delle censure.

Massime di principio

  • L'art. 46 del codice antimafia si applica genericamente a qualsiasi restituzione di beni confiscati 'a qualunque titolo', per cui la sua applicabilità non è limitata alle sole ipotesi di revoca formale ex art. 28.
  • La Cassazione sindaca principi di diritto e vizi di motivazione o di applicazione normativa, ma non procede a una rivalutazione dei fatti: contestazioni sulla valutazione del valore dell'immobile o sulla sussistenza dell'interesse pubblico sono, in linea generale, questioni di merito non sindacabili in sede di legittimità.
  • Per la restituzione per equivalente il giudice deve comunque verificare l'esistenza di un pregiudizio per l'interesse pubblico; il giudice può considerare l'utilizzo e le attività svolte sul bene nel periodo di gestione pubblica e le spese sostenute, stante la discrezionalità tecnica di merito.
  • La sussistenza di provvedimenti amministrativi o accordi successivi alla revoca della confisca e la loro contestazione devono essere dedotte nei giudizi o ricorsi amministrativi o nei procedimenti specifici; non tutte le doglianze amministrative sono idonee a fondare un ricorso di cassazione penale.
  • La trascrizione della confisca e l'apposizione del vincolo reale sono elementi oggettivi rilevanti: anche se successivamente revocata, la confisca ha avuto effetti reali che possono giustificare l'applicazione delle norme sulla restituzione.
  • Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie verso la Cassa delle ammende quando emergano profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
  • Suggerimento operativo: chi contesti la valutazione economica del bene o la legittimità di atti amministrativi collegati dovrebbe proporre ricorsi nelle sedi di merito competenti e produrre prove documentali concrete; in Cassazione è efficace concentrare le doglianze su errori di diritto o vizi della motivazione espressa in termini tali da essere sindacabili.

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