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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22485/2024 del 04/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Entrambi gli imputati hanno impugnato la sentenza di appello del 23/10/2023. Longoni ha dedotto: mancanza dell'elemento psicologico della truffa; irregolarità nella delimitazione del fatto (presunta modifica della data di commissione e relative violazioni degli artt. 441 e 423 c.p.p.); omessa risposta del giudice sulle eccezioni di nullità/irritualità di sedici querele; errata applicazione dell'aggravante ex art. 61, n. 7 c.p.; errata negazione dei benefici e infondatezza del reato di autoriciclaggio per assenza di attività dissimulatoria; vizi nell'ordinanza di confisca (motivi aggiunti). Floreani ha dedotto: manifesta illogicità nel ritenere la sua responsabilità per riciclaggio laddove non sarebbe concorrente nelle truffe; inesistenza dell'elemento dissimulatorio per il reato di riciclaggio (bonifici tracciabili e causale veritiera); e che la rideterminazione della somma contestata alle truffe renderebbe irrilevante la contestazione del riciclaggio; ha inoltre impugnato provvedimenti di confisca.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi parzialmente fondati. Per Longoni: rigettati i motivi relativi all'assenza dell'elemento psicologico e alla presunta illegittima correzione della data di reato; parzialmente accolto il motivo relativo all'omessa risposta sulle eccezioni circa l'irritualità di otto querele (annullamento con rinvio affinché la Corte territoriale valuti la ritualità di quelle querele); accolta senza rinvio l'eccezione sull'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 7 c.p. (tale aggravante esclusa); dichiarata infondata la censura sull'autoriciclaggio (la condotta di trasferimento a conto di terzi è idonea ex ante a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa); infondato il motivo sui benefici di legge. Per Floreani: i motivi sono stati dichiarati manifestamente infondati quanto alla esclusione della responsabilità per riciclaggio e alla carenza di dissimulazione. Sui provvedimenti di confisca: la Corte ha ritenuto abnorme (e quindi ha annullato senza rinvio) l'ordinanza di confisca depositata il 12/06/2023 nella parte che disponeva la confisca in danno di Longoni e Floreani; inoltre ha rilevato carenza di interesse di Longoni rispetto alla confisca di somme intestate al coimputato deceduto. Infine la sentenza di appello è stata annullata limitatamente ai capi di truffa indicati (consumati in danno di Tramutola, Terrone, Bruno, Sarandrea, Moro, Autore, Egidio e Corradi) e sulla determinazione dell'aumento per continuazione per le residue truffe, con rinvio per gli aspetti indicati.

Norme richiamate

  • art. 568, comma 5 cod. proc. pen.

    Consente la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione per questioni relative a provvedimenti accessori quali le confische; la Corte ha riqualificato ed esaminato le impugnazioni su confische.

  • art. 441 e art. 423 cod. proc. pen.

    La Corte precisa che la precisazione della data di commissione non costituisce modifica dell'imputazione quando non tocca il nucleo sostanziale del fatto e non pregiudica il diritto di difesa.

  • art. 61, primo comma, n. 7 cod. pen.

    L'aggravante per danno patrimoniale di rilevante gravità deve essere valutata rispetto a ciascun reato singolarmente nell'ambito della continuazione; qui l'aggravante è stata esclusa perché non era contestata in modo puntuale e non può fondarsi sul danno complessivo.

  • art. 648 cod. pen. (ultimi commi)

    Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto

    La Corte ha ritenuto irrilevante, ai fini del riciclaggio/autorriciclaggio, l'improcedibilità di alcune truffe per mancanza di querela, richiamando la previsione dell'art. 648 che estende la responsabilità anche in tali ipotesi.

  • art. 648-bis e art. 648-ter.1 cod. pen.

    Applicati per definire i reati di riciclaggio e autoriciclaggio; la Corte ha confermato che la valutazione dell'idoneità dissimulatoria è ex ante e non viene automaticamente esclusa dal fatto che il trasferimento sia poi tracciato.

  • artt. 99, 163, 164 e 175 cod. pen.

    Norme richiamate in relazione ai benefici e al giudizio prognostico sul comportamento futuro dell'imputato; la Corte ha ritenuto infondata la censura sulla negazione dei benefici per carenza di contraddittorio difensivo sul punto.

  • art. 676 cod. proc. pen.

    Richiamato implicitamente nella decisione sulla confisca tardiva: l'omessa pronuncia sulla confisca deve essere fatta valere con gli strumenti processuali specifici e non può giustificare sempre una pronuncia successiva ritenuta abnorme.

Massime di principio

  • La valutazione della sussistenza dell'elemento psicologico della truffa richiede una motivazione adeguata: la conoscenza della mancanza di titolo o l'uso di simboli istituzionali falsi e l'inganno verso la vittima sono indici rilevanti di mala fede.
  • La rettifica o precisazione della data di commissione non costituisce necessariamente una modifica dell'imputazione se non incide sul nucleo fattuale e non pregiudica il diritto di difesa (principio di non mutamento del fatto sostanziale).
  • Le circostanze aggravanti riferite al danno patrimoniale (art. 61, n. 7) vanno valutate rispetto a ciascun reato oggetto della continuazione e non sul complesso cumulato dei danni, salvo espressa e puntuale contestazione.
  • In tema di riciclaggio e autoriciclaggio la valutazione dell'idoneità dissimulatoria è ex ante: anche trasferimenti bancari tra conti di soggetti diversi possono integrare attività idonee a ostacolare l'identificazione della provenienza illecita.
  • Le eccezioni sulla validità o irritualità di querele devono essere esaminate e motivate dal giudice di merito; l'omessa risposta può determinare annullamento con rinvio su quel punto.
  • I provvedimenti di confisca disposti in un momento successivo alla sentenza di merito possono essere ritenuti abnormi: l'omessa pronuncia in sentenza va gestita con gli strumenti processuali appropriati e la mancata tempestiva motivazione può determinare annullamento.
  • Chi impugna una confisca deve avere interesse concreto (ad es. non può impugnare la confisca di somme intestate a terzi deceduti se non può ottenere restituzione); l'interesse processuale è requisito per la rilevanza dell'impugnazione.

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