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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22989/2025 del 18/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza del GIP con cui era stata applicata la pena su richiesta delle parti, lamentando la mancata correlazione tra fatto e qualificazione giuridica operata in sentenza. In particolare, ha sostenuto che il fatto contestato dovesse essere ricondotto alla fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, anziché alla qualificazione giuridica recepita nella decisione di patteggiamento. La Corte ha però rilevato che il ricorso si fondava su un motivo non deducibile in sede di legittimità, poiché la censura non integrava un errore manifesto di qualificazione giuridica, ma richiedeva una rivalutazione non consentita del capo d'imputazione e della motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto applicabile il regime limitativo del ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento emessa dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Ha quindi escluso che la doglianza sull'erronea qualificazione giuridica fosse ammissibile, osservando che tale motivo è proponibile solo in caso di errore manifesto, immediatamente percepibile e privo di margini di opinabilità. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato come base procedurale della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento).

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza

    limita i casi in cui è ammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento; la censura sulla qualificazione giuridica è ammissibile solo nei casi consentiti dalla norma.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità quando la causa è immediatamente rilevabile.

  • art. 616 c.p.p.

    prevede la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    richiamato dal ricorrente come ipotesi che avrebbe dovuto essere riconosciuta in luogo della diversa qualificazione giuridica contestata.

  • legge n. 103 del 2017, art. 1, comma 50

    individuata come fonte dell'assetto normativo applicabile alle sentenze di patteggiamento rese dopo la sua entrata in vigore.

  • Corte Cost. n. 186 del 13.6.2000

    richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, con conseguente applicazione della sanzione pecuniaria.

  • Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022

    richiamata per precisare che l'erronea qualificazione giuridica è deducibile solo se palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione, senza margini di opinabilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione avverso una sentenza di patteggiamento pronunciata dopo l'entrata in vigore della riforma del 2017, il ricorso è esperibile solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • La deduzione di erronea qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo se l'errore è manifesto, cioè immediatamente percepibile e privo di margini di opinabilità rispetto al capo di imputazione e alla motivazione della sentenza.
  • Non è ammissibile in cassazione una censura che, sotto la veste dell'erronea qualificazione giuridica, miri in realtà a sollecitare una rivalutazione del fatto o una diversa lettura del contenuto dell'imputazione e della decisione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non vi è assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al ricorrente conseguono le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiInutilizzabilità della prova

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