Cassazione Penale, Sentenza n. 44911/2023 del 08/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale della Libertà che, su istanza di riesame avverso misura cautelare emessa dal GIP di Ragusa (custodia in carcere per sei furti di autovetture commessi tra il 15 e 19 giugno 2022), aveva annullato l'ordinanza rispetto ad alcune imputazioni divenute procedibili a querela ma confermato la custodia cautelare per il resto. Il ricorso per cassazione articolava due motivi: (1) vizio di applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625 n.7 c.p., sostenendo l'insussistenza della fattispecie aggravante rispetto al capo 4); (2) vizio della motivazione e violazione delle norme processuali cautelari (artt. 274, 275, 275-bis, 292 c.p.p.), censurando l'omessa valutazione specifica sull'inidoneità degli arresti domiciliari con controllo elettronico e la carenza motivazionale sulla necessità della custodia in carcere, nonché l'aver dedotto pericoli (fuga o reiterazione) in modo puramente apodittico e fondato solo sulla gravità dei fatti.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625 n.7 c.p. anche quando il bene si trovi in area privata ma liberamente accessibile e affidato alla buona fede altrui. Ha invece accolto il secondo motivo: l'ordinanza impugnata non ha fornito una valutazione esplicita e non apodittica sull'inidoneità degli arresti domiciliari con controllo a distanza (braccialetto elettronico) e si è limitata a ritenere la custodia carceraria adeguata in ragione della gravità dei fatti. Per ciò la Corte ha annullato l'ordinanza e rinviato il giudizio sul punto al Tribunale del Riesame di Catania per nuovo esame delle esigenze cautelari e della proporzionalità/adeguatezza delle misure alternative.
Norme richiamate
art. 625 n. 7 cod. pen.
L'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede si applica anche quando il bene si trovi in area privata ma liberamente accessibile, determinando un affidamento alla buona fede altrui se non è possibile una custodia continua da parte del proprietario.
art. 125 n. 3 cod. proc. pen.
Richiama i canoni di motivazione; la Corte ha valutato la fondatezza della censura relativa a motivazione contraddittoria o illogica in relazione all'applicazione dell'aggravante.
art. 274 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Norma richiamata nel motivo di impugnazione relativo alle esigenze cautelari; la valutazione deve essere conforme ai criteri di proporzionalità e adeguata motivazione delle esigenze cautelari.
art. 275 commi 3 e 3-bis cod. proc. pen.
Prevedono il regime di presunzioni per specifici reati e la disciplina delle esigenze cautelari; la Corte ricorda che se non opera tale regime speciale, il giudice deve motivare esplicitamente l'inidoneità delle misure alternative e non può limitarsi alla gravità del reato.
art. 275-bis cod. proc. pen.
Regola le modalità di controllo a distanza (es. braccialetto elettronico); la Corte ha rilevato che l'eventuale idoneità di tale strumento deve essere valutata e motivata dal giudice quando si esclude una misura meno afflittiva.
art. 292 cod. proc. pen.
Richiama i criteri e le esigenze cautelari in generale; la motivazione deve affrontare specificamente i presupposti di pericolo di fuga e di reiterazione e l'idoneità delle misure alternative.
art. 94 comma 1-ter disp. att. c.p.p.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti a cancelleria in seguito all'annullamento e rinvio dell'ordinanza.
Massime di principio
- L'aggravante di cui all'art. 625 n.7 c.p. può valere anche per beni collocati in aree private se liberamente accessibili e affidati alla buona fede di terzi; non è necessario che l'area sia pubblica.
- Quando si escludono misure cautelari meno afflittive (arresti domiciliari con controllo elettronico) il giudice deve motivare in modo esplicito e non apodittico l'inidoneità di tali misure a contenere i rischi (fuga, reiterazione); la sola gravità del reato non basta.
- L'assenza di precedenti o di comportamenti in ambito domestico e l'inesistenza di fatti dimostrativi di inaffidabilità sono elementi che, se presenti, devono essere considerati dal giudice nella valutazione della misura cautelare.
- La discrezionalità del giudice delle misure cautelari è vincolata all'obbligo di motivazione puntuale: deve emergere quali specifiche circostanze rendono inefficace qualsiasi affidamento fiduciario o i controlli a distanza.
- In caso di motivazione carente sulla scelta della misura cautelare, la Corte di Cassazione può annullare e rinviare al tribunale del riesame per un nuovo esame, che dovrà valutare comparativamente la proporzione e l'adeguatezza delle misure alternative.
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