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Sentenza

Sentenza del 14/03/2019 n. 1577 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

IRES-IRPEG - Deduzione - Detrazione - Contratto di sponsorizzazione - Spese pubblicitarie - Inerenza - Effettività - Onere della prova - Economicità delle operazioni commerciali.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la deducibilità delle spese di sponsorizzazione ai fini IRES/IRPEG. Il contribuente doveva dimostrare l'effettività delle operazioni e la loro inerenza all'attività d'impresa, intesa non soltanto come astratta riferibilità all'oggetto sociale o congruità rispetto ai ricavi, ma anche come concreta utilità, almeno potenziale, per l'attività commerciale. L'Amministrazione aveva valorizzato l'antieconomicità dell'operazione, elemento idoneo a fondare un accertamento presuntivo e a trasferire sul contribuente l'onere di provare la regolarità, l'effettività e la giustificazione economica delle operazioni.

La decisione

La sentenza ha confermato che, quando l'Amministrazione contesta l'effettività, l'inerenza o l'economicità di una spesa, la mera presenza di fatture e la regolare contabilizzazione non sono sufficienti. Il contribuente deve fornire elementi concreti sull'esecuzione della sponsorizzazione, sul sostenimento effettivo del costo, sulla sua riferibilità all'impresa e sulle utilità commerciali potenziali. L'antieconomicità può quindi legittimare l'accertamento presuntivo, con inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.

Norme richiamate

  • D.P.R. 917/1986, art. 108, TUIR

    Disciplina la deducibilità delle spese di rappresentanza, subordinandola al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa fiscale.

  • D.P.R. 917/1986, art. 109, TUIR

    Richiede la prova dell'effettività dei costi e dell'inerenza all'attività d'impresa. L'inerenza comprende anche la potenziale utilità della spesa per l'attività commerciale e non si esaurisce nella mera registrazione contabile.

Massime di principio

  • La deducibilità di una sponsorizzazione non deriva automaticamente dall'esistenza di un contratto, di una fattura o dalla corretta contabilizzazione: occorre provare che la prestazione sia stata realmente eseguita.
  • Il contribuente deve dimostrare il collegamento tra la spesa e l'attività d'impresa, nonché una possibile utilità commerciale, anche se non è necessario provare un incremento immediato e certo dei ricavi.
  • Un'operazione manifestamente sproporzionata o antieconomica può giustificare un accertamento presuntivo da parte dell'Amministrazione finanziaria.
  • In presenza di contestazioni sull'economicità, l'onere probatorio ricade sul contribuente, che deve spiegare le ragioni dell'operazione e documentarne la concreta esecuzione.
  • La regolarità formale della contabilità non basta, perché fatture e annotazioni possono formalizzare operazioni inesistenti o importi superiori al valore effettivo.
  • È opportuno conservare contratto, pagamenti tracciabili, materiali pubblicitari, documentazione dell'evento o della prestazione, report delle attività svolte e ogni elemento utile a dimostrare l'utilità commerciale e la congruità del costo.

Testo integrale

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