Sentenza del 14/03/2019 n. 1577 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IRES-IRPEG - Deduzione - Detrazione - Contratto di sponsorizzazione - Spese pubblicitarie - Inerenza - Effettività - Onere della prova - Economicità delle operazioni commerciali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la deducibilità delle spese di sponsorizzazione ai fini IRES/IRPEG. Il contribuente doveva dimostrare l'effettività delle operazioni e la loro inerenza all'attività d'impresa, intesa non soltanto come astratta riferibilità all'oggetto sociale o congruità rispetto ai ricavi, ma anche come concreta utilità, almeno potenziale, per l'attività commerciale. L'Amministrazione aveva valorizzato l'antieconomicità dell'operazione, elemento idoneo a fondare un accertamento presuntivo e a trasferire sul contribuente l'onere di provare la regolarità, l'effettività e la giustificazione economica delle operazioni.
La decisione
La sentenza ha confermato che, quando l'Amministrazione contesta l'effettività, l'inerenza o l'economicità di una spesa, la mera presenza di fatture e la regolare contabilizzazione non sono sufficienti. Il contribuente deve fornire elementi concreti sull'esecuzione della sponsorizzazione, sul sostenimento effettivo del costo, sulla sua riferibilità all'impresa e sulle utilità commerciali potenziali. L'antieconomicità può quindi legittimare l'accertamento presuntivo, con inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.
Norme richiamate
D.P.R. 917/1986, art. 108, TUIR
Disciplina la deducibilità delle spese di rappresentanza, subordinandola al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa fiscale.
D.P.R. 917/1986, art. 109, TUIR
Richiede la prova dell'effettività dei costi e dell'inerenza all'attività d'impresa. L'inerenza comprende anche la potenziale utilità della spesa per l'attività commerciale e non si esaurisce nella mera registrazione contabile.
Massime di principio
- La deducibilità di una sponsorizzazione non deriva automaticamente dall'esistenza di un contratto, di una fattura o dalla corretta contabilizzazione: occorre provare che la prestazione sia stata realmente eseguita.
- Il contribuente deve dimostrare il collegamento tra la spesa e l'attività d'impresa, nonché una possibile utilità commerciale, anche se non è necessario provare un incremento immediato e certo dei ricavi.
- Un'operazione manifestamente sproporzionata o antieconomica può giustificare un accertamento presuntivo da parte dell'Amministrazione finanziaria.
- In presenza di contestazioni sull'economicità, l'onere probatorio ricade sul contribuente, che deve spiegare le ragioni dell'operazione e documentarne la concreta esecuzione.
- La regolarità formale della contabilità non basta, perché fatture e annotazioni possono formalizzare operazioni inesistenti o importi superiori al valore effettivo.
- È opportuno conservare contratto, pagamenti tracciabili, materiali pubblicitari, documentazione dell'evento o della prestazione, report delle attività svolte e ogni elemento utile a dimostrare l'utilità commerciale e la congruità del costo.
Testo integrale
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