Cassazione Penale, Sentenza n. 28069/2024 del 12/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva respinto l'appello contro il rigetto della richiesta di revoca o modifica della misura cautelare (sostituzione degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico). La misura era stata applicata per il riconoscimento di gravi indizi di colpevolezza per il reato di estorsione aggravata. Il ricorrente denunciava violazione di legge (art. 273 e art. 274 c.p.p.) e vizio di motivazione: il tribunale avrebbe sottovalutato le dichiarazioni della persona offesa che, in dibattimento, aveva escluso atti di violenza, e non avrebbe adeguatamente considerato la regolare attività lavorativa, l'assenza di precedenti specifici e il buon comportamento durante l'esecuzione della misura.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso ritenendo che le doglianze si risolvessero in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio e della valutazione di merito (attività non propria della Corte di legittimità) e che il ricorrente non si fosse confrontato con la motivazione persuasiva del provvedimento impugnato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
legge n.137/2020
Richiama la celebrazione del procedimento con contraddittorio scritto; indica la modalità procedurale seguita nel corso del giudizio
codice di procedura penale
Richiamato dal ricorrente per censurare la motivazione; la Corte ha ritenuto che la deduzione attiene alla valutazione di merito delle dichiarazioni della persona offesa e non a un vizio di diritto riconoscibile in Cassazione
codice di procedura penale
Invocato per contestare il riconoscimento delle esigenze cautelari nonostante lavoro e assenza di precedenti; la Corte ha considerato la doglianza come mera rivalutazione degli elementi di fatto e della motivazione di merito
codice di procedura penale
Prevede la condanna al pagamento delle spese e di una somma per la Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicato dalla Corte per determinare la sanzione pecuniaria di euro 3.000
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina il merito delle valutazioni probatorie: le censure che chiedono una rivalutazione delle dichiarazioni o della prova documentale sono, di norma, inammissibili.
- Per impugnare con successo decisioni cautelari in Cassazione occorre individuare un vizio di diritto o un errore logico-giuridico nella motivazione, non semplicemente dissentire sulla valutazione degli elementi fattuali.
- Quando si censura la motivazione del giudice del riesame è fondamentale confrontarsi puntualmente con gli argomenti espressi nel provvedimento e dimostrare contraddizioni, omissioni o applicazioni erronee di norme, anziché limitarsi a riaffermare elementi favorevoli al ricorrente.
- Circostanze personali positive (lavoro, assenza di precedenti, rispetto della misura) possono essere utili ma, da sole, non abbattono automaticamente il quadro indiziario; bisogna mostrare che tali elementi rendono manifestamente sproporzionata o ingiustificata la misura cautelare.
- Il rischio di inammissibilità comporta anche conseguenze economiche (spese processuali e somma alla Cassa delle ammende): è quindi importante selezionare e formulare i motivi di ricorso in termini di diritto e non di merito.
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