Cassazione Penale, Sentenza n. 10084/2026 del 16/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Campanella ha impugnato la sentenza del Tribunale di Palermo sostenendo che la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile il suo appello per mancata indicazione dell'elezione/dichiarazione di domicilio nell'atto di impugnazione. I motivi del ricorso per cassazione erano: (1) violazione dell'art. 581, comma 1-ter c.p.p., per interpretazione eccessivamente formalistica nonostante esistesse una valida elezione di domicilio e la regolare notifica al difensore; (2) vizio di forma perché l'inammissibilità sarebbe dovuta essere pronunciata con ordinanza ex art. 591 e non con sentenza; (3) violazione dell'art. 177 c.p.p., poiché l'atto avrebbe comunque raggiunto lo scopo richiesto dalla norma; (4) violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e dell'art. 6 CEDU per una sostanziale negazione del diritto al doppio grado di giudizio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto fondata la causa di inammissibilità prevista dall'art. 581, comma 1-ter c.p.p. (nel testo vigente al momento della proposizione dell'appello), perché l'atto di impugnazione non conteneva né depositava la dichiarazione o elezione di domicilio né richiamava espressamente una precedente dichiarazione con indicazione della sua collocazione nel fascicolo. La Corte ha chiarito che la mera esistenza agli atti di una elezione di domicilio non è sufficiente: l'atto di impugnazione deve contenere o allegare la dichiarazione ovvero richiamarla con indicazione della sua collocazione. Ha altresì affermato che la notifica al difensore domiciliatario, senza notifica personale all'imputato, non prova la conoscenza dell'udienza e non neutralizza la causa di inammissibilità. Sul punto formale ha altresì precisato che la declaratoria di inammissibilità può assumere la forma della sentenza o dell'ordinanza a seconda dello stato del procedimento e che nel caso di specie non è stato leso il diritto di difesa, essendo la questione stata decisa dopo contraddittorio. Le censure costituzionali e sovranazionali (art. 24, 111 Cost., art. 6 CEDU) sono state ritenute manifestamente infondate: la norma è prevedibile, perseguiva fini legittimi e non risultava eccessivamente formalistica nel caso concreto. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581 c.p.p., comma 1-ter
Richiede, a pena di inammissibilità, il deposito unitamente all'atto d'impugnazione della dichiarazione o elezione di domicilio per la notifica del decreto di citazione a giudizio, o almeno un richiamo espresso e specifico a precedente dichiarazione/e elezione con indicazione della sua collocazione nel fascicolo; la mera esistenza di una elezione agli atti non è sufficiente.
art. 591 c.p.p., commi 2-4
Prevede che l'inammissibilità dell'impugnazione vada dichiarata, di regola, con ordinanza de plano; tuttavia il comma 4 stabilisce che, se non rilevata secondo il comma 2, l'inammissibilità può essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento, sicché la pronuncia può assumere la forma dell'ordinanza o della sentenza a seconda dello stato processuale.
art. 125 c.p.p., comma 3
Richiamato nella doglianza relativa alla forma della pronuncia; in pratica la Corte ha confermato che la forma (sentenza/ordinanza) dipende dallo stato del procedimento e non rende di per sé illegittima la declaratoria di inammissibilità.
art. 157-ter c.p.p., comma 3
Collega la disciplina delle impugnazioni e la necessità di individuare il domicilio per le notificazioni, contribuendo alla ratio della previsione di cui all'art. 581, comma 1-ter.
art. 164 c.p.p. (novellato)
Ricondotto al quadro normativo volto a razionalizzare le modalità di notifica e le impugnazioni, coerente con l'esigenza di certezza e regolarità delle notifiche.
art. 177 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che l'atto, pur carente, aveva comunque raggiunto lo scopo; la Corte ha ritenuto tale doglianza generica e infondata, non sufficiente a escludere la causa di inammissibilità.
art. 24 Cost.
Cuestione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente per violazione del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto la norma compatibile con l'articolo, in quanto regola modalità accessorie del difensore e non limita il diritto di impugnare.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione al diritto al doppio grado di giudizio; la Corte ha ritenuto che la disciplina formale non neghi il principio costituzionale, essendo giustificata da fini legittimi.
art. 6 CEDU (art. 6 Convenzione europea dei diritti dell'uomo)
Esaminata la prospettiva di limitazione dell'accesso ai giudici, la Corte ha ritenuto che la previsione normativa sia prevedibile, persegua fini legittimi e non sia eccessivamente formalistica, rispettando il bilanciamento e la proporzionalità richiesti dalla giurisprudenza europea.
Legge 9 agosto 2024, n. 114
Ha abrogato il comma 1-ter dell'art. 581 per impugnazioni proposte dopo il 24 agosto 2024; nel caso di specie l'appello era stato proposto anteriormente, quindi si applicava la disciplina previgente.
Massime di principio
- Per appelli proposti prima del 24/08/2024 l'atto d'impugnazione deve contenere o allegare la dichiarazione/elezione di domicilio ovvero richiamarla espressamente indicando la sua collocazione nel fascicolo; la mancanza determina inammissibilità.
- La sola presenza negli atti di una precedente elezione di domicilio non esclude la causa di inammissibilità se l'atto di impugnazione non la richiama o non l'allega.
- Se il decreto di citazione per il giudizio d'appello è stato notificato personalmente all'imputato prima della trattazione, ciò può escludere l'inammissibilità perché prova la conoscenza dell'udienza; la notifica al difensore domiciliatario senza notifica personale all'imputato non è automaticamente equivalente.
- La dichiarazione di inammissibilità può essere pronunciata in ordinanza o in sentenza a seconda dello stato del procedimento; la forma scelta non costituisce di per sé motivo di annullamento.
- Le censure costituzionali o CEDU contro requisiti formali di ammissione dell'impugnazione sono difficilmente accolte se la norma è prevedibile, persegue fini legittimi e risulta proporzionata rispetto agli scopi (certezza delle notifiche e stabilità del giudicato).
- In situazioni analoghe è necessario assolvere gli adempimenti formali richiesti dalle norme vigenti al momento della proposizione dell'impugnazione per evitare la declaratoria di inammissibilità e le relative sanzioni (spese e somme a titolo di ammenda).
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