Cassazione Civile, Ordinanza n. 17108/2023 del 15/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento ICI emessi per gli anni 2009 e 2011 su un immobile di proprietà dell'ente regionale per il diritto allo studio universitario, destinato ad attività didattica e ricettiva. Il giudice tributario di merito aveva annullato gli avvisi, ritenendo applicabile l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992, sul rilievo che l'attività svolta non avesse natura commerciale, nonostante l'immobile fosse anche utilizzato, in alcuni periodi dell'anno, per ospitalità/locazione a terzi a condizioni economiche inferiori a quelle di mercato. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 7 cit. per mancanza del requisito della destinazione esclusiva dell'immobile alle attività esenti; 2) violazione della medesima norma per difetto di utilizzo immediato e diretto da parte dell'ente proprietario, poiché gli alloggi erano parzialmente locati e non destinati stabilmente agli studenti; 3) omesso esame di un fatto decisivo, consistente nel fatto che la gestione delle residenze era affidata a una società partecipata dall'ente, con indicazioni documentali in atti; 4) omesso esame, in subordine, del fatto che la consulenza tecnica si era basata solo sulle rette degli studenti assegnatari e non anche sulle tariffe praticate nei periodi di locazione a terzi. La controricorrente ha resistito, chiedendo anche la trattazione in pubblica udienza.
La decisione
La Corte ha rigettato l'istanza di pubblica udienza, ha accolto il ricorso del Comune, ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha respinto l'originario ricorso dell'ente contribuente contro gli avvisi di accertamento ICI. Ha ritenuto fondati sia i motivi relativi ai presupposti dell'esenzione ex art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992, sia il motivo di omesso esame del fatto decisivo sulla gestione delle residenze. Secondo la Corte, l'esenzione richiede che l'immobile sia destinato esclusivamente e direttamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività indicate dalla norma; nel caso concreto, invece, l'attività ricettiva risultava svolta anche verso un pubblico di normali fruitori, con corrispettivi seppur inferiori al mercato, elemento incompatibile con la nozione di attività non commerciale. Inoltre, il giudice di merito avrebbe dovuto verificare anche la tipologia dell'utenza e la discontinuità dell'apertura annuale, nonché la diretta utilizzazione dell'immobile da parte dell'ente.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
"gli immobili ... destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive"
L'esenzione ICI spetta solo se ricorrono congiuntamente un requisito soggettivo e uno oggettivo; l'immobile deve essere destinato in concreto, in via esclusiva, a un'attività tra quelle previste e questa deve essere svolta con modalità non commerciali.
art. 7, comma 2-bis, d.l. 30 settembre 2005, n. 203
La norma viene richiamata come disposizone di breve durata e problematicamente compatibile con la disciplina unionale sugli aiuti di Stato, poi superata dall'intervento successivo.
art. 39, d.l. 4 luglio 2006, n. 223
Ha riformulato l'esenzione ICI, precisando che essa si applica alle attività che non abbiano esclusivamente natura commerciale.
art. 91-bis d.l. 24 gennaio 2012, n. 1
Ha ulteriormente disciplinato i presupposti dell'esenzione, in particolare per le ipotesi di utilizzazione mista degli immobili.
art. 107, paragrafo 1, TFUE
L'esenzione fiscale è compatibile con il diritto UE solo se non integra un aiuto di Stato a favore di attività economiche svolte in condizioni di mercato.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
È il parametro di censura invocato per le doglianze di violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
È il parametro di censura invocato per l'omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti.
Massime di principio
- L'esenzione ICI per gli enti non commerciali richiede la prova rigorosa che l'immobile sia destinato esclusivamente ad attività istituzionali esenti e che tali attività siano concretamente svolte con modalità non commerciali.
- La presenza di un corrispettivo, anche inferiore ai prezzi medi di mercato, è indice di attività commerciale; ai fini dell'esenzione non basta la mera riduzione delle tariffe o la non prevalenza dello scopo lucrativo.
- Per le attività ricettive occorre verificare in concreto anche la tipologia dell'utenza e la discontinuità dell'apertura annuale: l'accesso a un pubblico indifferenziato e l'operatività continuativa sono elementi incompatibili con l'esenzione.
- L'esenzione non può essere riconosciuta se manca l'utilizzo diretto dell'immobile da parte dell'ente per l'attività esente, specie quando la gestione sia affidata a soggetti terzi o partecipati e l'uso dell'immobile si traduca in una gestione di mercato.
- Nel giudizio di cassazione il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è ammissibile solo quando il fatto storico non sia stato valutato affatto e sia stato specificamente allegato e discusso nel merito.
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