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Ordinanza

Ordinanza n. 10665/2026 - Roma, Sezione 2B

A) per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento adottato dal Comune di Civitavecchia prot. n. 0030585/2024 del 28/03/2024, comunicato lo stesso giorno, contenente diffida “alla rimozione di tutti di tutti gli impianti di arredo urbano pubblicitari installati nel territorio comunale, nonché al ripristino dello stato originario dei luoghi, entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta)”; B) per l’accertamento del diritto della ricorrente all’applicazione delle previsioni di cui agli artt. 13 e 14 della convenzione rep. n. 171 del 16 settembre 2005;

Giustizia amministrativa202404687

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR non ha definito le domande di annullamento, sospensione o accertamento. Rilevata d’ufficio la possibile nullità della convenzione del 16 settembre 2005, ha applicato l’art. 73, comma 4, seconda parte, c.p.a., assegnando alle parti dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per depositare memorie sulla questione. La decisione è stata quindi riservata all’esito del contraddittorio integrativo.

TAR Lazio - Roma, Sez. II bisOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diffida alla rimozione di tutti gli impianti di arredo urbano pubblicitari installati nel territorio comunale e al ripristino dello stato originario dei luoghi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della diffida comunale del 28 marzo 2024, con la quale le è stata intimata la rimozione, entro trenta giorni, di tutti gli impianti di arredo urbano pubblicitari installati nel territorio comunale e il ripristino dello stato dei luoghi. Ha inoltre proposto domanda di accertamento del diritto all’applicazione delle previsioni degli artt. 13 e 14 della convenzione stipulata nel 2005. Dopo il passaggio della causa in decisione, il Collegio ha rilevato d’ufficio la possibile nullità della convenzione, questione non previamente sottoposta al contraddittorio delle parti.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 4, seconda parte, c.p.a.

    Quando il giudice rileva d’ufficio una questione non previamente sottoposta al contraddittorio, deve assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie prima di decidere.

  • artt. 13 e 14 della convenzione rep. n. 171 del 16 settembre 2005

    Previsioni convenzionali invocate dalla ricorrente a fondamento della domanda di accertamento; il TAR ha rilevato d’ufficio la possibile nullità della convenzione, senza ancora pronunciarsi definitivamente.

Massime di principio

  • Quando, dopo il passaggio della causa in decisione, il giudice amministrativo rileva d’ufficio una questione potenzialmente decisiva non discussa dalle parti, deve assegnare loro un termine per il deposito di memorie ai sensi dell’art. 73, comma 4, seconda parte, c.p.a., riservando la decisione all’esito del contraddittorio.
  • La possibile nullità di una convenzione rilevante per la definizione delle domande giudiziali costituisce questione da sottoporre previamente alle parti, anche se rilevata d’ufficio dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiNullità del provvedimento

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