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Sentenza

Sentenza n. 3610/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento del provvedimento di diniego del visto di ingresso per lavoro subordinato emesso dall’Ambasciata d’Italia di Accra, prot. n. 20250002357, e notificato al ricorrente in data 18/07/2025, nonché di ogni altro atto o provvedimento presupposto o consequenziale, conosciuto e non.

Giustizia amministrativa202511256

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché, a seguito del riesame disposto nella fase cautelare, l'Amministrazione ha rilasciato il visto richiesto. Le spese sono state poste a carico del MAECI in applicazione della soccombenza virtuale, con condanna al pagamento di 1.000 euro, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, in favore del difensore della parte ricorrente dichiaratosi anticipatario.

TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto di ingresso per lavoro subordinato emesso dall'Ambasciata d'Italia ad Accra

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto di ingresso per lavoro subordinato, notificato il 18 luglio 2025, chiedendone l'annullamento insieme agli atti presupposti e consequenziali. L'Amministrazione si è costituita resistendo al ricorso. In sede cautelare è stato disposto il riesame del provvedimento; all'esito del riesame l'Amministrazione ha rilasciato il visto, facendo venire meno l'interesse alla decisione di merito.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    ex art. 60 cod. proc. amm.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, sentite le parti nella camera di consiglio.

  • art. 34 c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata in ragione del rilascio del visto da parte dell'Amministrazione a seguito del riesame.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È disposto l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati quali presupposti per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, l'Amministrazione rilascia il titolo o adotta il provvedimento richiesto a seguito del riesame disposto in sede cautelare, viene meno l'interesse alla decisione sul ricorso e il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere non impedisce la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, mediante valutazione della posizione sostanziale delle parti alla luce dell'esito del giudizio e della condotta amministrativa sopravvenuta.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEstinzione, perenzione e improcedibilitàTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTutela cautelare

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