Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 00205/2024 del 04/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, dichiarato inammissibile il secondo e rigettato il terzo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La cassazione è avvenuta per l'omessa pronuncia della Corte territoriale sul motivo di appello relativo alla liquidazione delle spese di primo grado.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (convenuti)

La controversia

La controversia riguardava un complesso immobiliare (Villa Adelasia) e i beni mobili ivi presenti. La società proprietaria aveva chiesto l'accertamento che i convenuti non avessero mai posseduto l'immobile per il tempo utile all'usucapione e la loro condanna alla restituzione/rilascio. Uno dei convenuti aveva proposto domanda riconvenzionale di usucapione, sostenendo di aver posseduto l'intera villa dal 1985 al 2009, con una breve interruzione. L'altro convenuto aveva chiesto il rigetto delle domande. In appello i convenuti avevano censurato, tra l'altro, la liquidazione delle spese di primo grado, il rigetto della tesi di usucapione e la disciplina della mediazione. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) omessa pronuncia e/o omesso esame del motivo di appello sulla liquidazione delle spese del primo grado, sostenendo che il valore della causa dovesse considerarsi indeterminabile e che le spese fossero state liquidate oltre i parametri; 2) omesso esame di fatti decisivi e vizio motivazionale sulla qualificazione della posizione del convenuto come mera detenzione e non possesso utile all'usucapione; 3) omesso rilievo della mancata partecipazione personale della società alla mediazione e violazione degli artt. 5 e 8 d.lgs. n. 28 del 2010, con richiesta di declaratoria di improcedibilità.

Norme richiamate

  • art. 614 bis c.p.c.

    euro 500,00 per ogni giorno di ritardo

    richiamato come misura coercitiva richiesta in primo grado per ritardata esecuzione dell'obbligo di restituzione

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato in relazione alla liquidazione delle spese di lite e alla loro contestazione in appello

  • art. 15 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere che il valore della causa dovesse essere trattato come indeterminabile ai fini della liquidazione delle spese

  • art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28 del 2010

    indica la mediazione obbligatoria quale condizione di procedibilità della domanda

  • art. 5, comma 2, d.lgs. n. 28 del 2010

    richiamato per affermare che in appello la mediazione può essere disposta dal giudice con valutazione discrezionale

  • art. 8 d.lgs. n. 28 del 2010

    richiamato per il regime di eccezione della improcedibilità e per la disciplina della partecipazione alla mediazione

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato per delimitare il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale e per dichiarare inammissibile la censura nei casi di doppia conforme

  • art. 348-ter c.p.c.

    richiamato per l'inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione fondato sull'omesso esame di fatti decisivi in presenza di doppia conforme

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia della corte di appello su uno specifico motivo di gravame relativo alla liquidazione delle spese di lite integra vizio denunciabile in cassazione e comporta la cassazione con rinvio.
  • In presenza di doppia conforme, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica e confronta le differenti ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il sindacato della Cassazione sulla motivazione è circoscritto alle sole anomalie motivazionali radicali, non essendo sufficiente il mero difetto di sufficienza o persuasività della motivazione.
  • In tema di mediazione obbligatoria, l'improcedibilità per mancato esperimento o per irregolarità rilevanti della procedura deve essere eccepita tempestivamente dal convenuto o rilevata d'ufficio dal giudice entro la prima udienza; in difetto, la questione è preclusa in appello.
  • La mera relazione di fatto con il bene, quando derivi da un rapporto familiare o da una detenzione originaria, non basta per l'usucapione se non è provato un mutamento dell'animus e un'interversione del possesso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProvePossessoProprietà
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.