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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42516/2022 del 09/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore impugnava la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Verbania del 16/11/2021 con due motivi: (1) violazione di legge, sostenendo che il giudice avrebbe erroneamente trattato le condotte relative alla detenzione illegale di armi da guerra e di armi comuni da sparo sotto il vincolo della continuazione (o, comunque, che la disciplina della continuazione fosse stata applicata in modo errato rispetto alla distinzione per tipologia di arma); (2) vizio della motivazione e errore nel calcolo della pena, contestando l'esclusione (o la regolazione) della continuazione e sostenendo che la riduzione per le attenuanti generiche avrebbe dovuto essere operata prima dell'aumento di pena applicato ai sensi dell'art. 81 c.p.v., anziché dopo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il ricorso fraintende il contenuto della sentenza impugnata e ha censurato doglianze dirette a principi applicati correttamente dal giudice di merito. La Corte ha richiamato il costante orientamento secondo cui, nella detenzione illegale di più armi di differente tipologia, si configurano reati distinti per ciascun gruppo di armi appartenenti alla medesima categoria, potendo però l'omogeneità delle violazioni costituire presupposto per il riconoscimento del vincolo della continuazione quando sussista un disegno criminoso unitario. Ha inoltre ritenuto corretta la modalità applicativa delle attenuanti generiche nel caso di reato continuato: se le attenuanti si basano su elementi soggettivi riferibili alla persona, esse si riferiscono indistintamente a tutte le violazioni unificate quoad poenam, e la riduzione può legittimamente essere operata sul quantitativo risultante dall'aumento ex art. 81 c.p. (con effetto numericamente equivalente alla riduzione proporzionale sulle singole pene e successivo cumulo). Infine la Corte ha ritenuto congrua e non viziata la determinazione discrezionale della pena operata dal giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 81, comma secondo, codice penale

    Richiamata nella sentenza come norma che giustifica l'aumento di pena applicato dal giudice di merito; la Corte conferma che, ove le attenuanti generiche siano di natura soggettiva e riferibili alla persona, è legittimo applicare la riduzione delle attenuanti sul totale già aumentato ai sensi dell'art. 81 c.p., essendo il risultato numericamente equivalente all'applicazione separata.

  • art. 62-bis, codice penale

    Norma applicata dal giudice di merito per la riduzione di pena prevista in caso di giudizio abbreviato; la Corte ne dà atto come correttamente computata nella determinazione della pena.

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 25203 del 15/04/2019 (Evtodiev)

    Richiamata come orientamento costante secondo cui, nella detenzione illegale di più armi di differente tipologia, si configurano reati distinti per ciascun gruppo di armi della stessa categoria, pur potendo valutarsi l'omogeneità delle violazioni come presupposto per il riconoscimento del vincolo della continuazione.

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 20945 del 25/02/2021 (Casarano)

    Richiamata in relazione al principio secondo cui, in caso di reato continuato, le circostanze attenuanti di natura soggettiva riferibili alla persona si riferiscono indistintamente a tutte le violazioni unificate quoad poenam, legittimando l'applicazione della riduzione sulle pene unificate.

Massime di principio

  • La detenzione illegale di armi di tipologia diversa può dar luogo a reati distinti per ciascun gruppo di armi appartenenti alla medesima categoria, ma la sussistenza di un disegno criminoso unitario può giustificare il riconoscimento del vincolo della continuazione.
  • Nel reato continuato le circostanze attenuanti di natura soggettiva, riferibili alla persona dell'imputato, possono essere applicate unitariamente a tutte le violazioni unificate quoad poenam; applicare la riduzione dopo eventuali aumenti ex art. 81 c.p. è considerato numericamente ed operativamente equivalente all'applicazione separata sulle singole pene.
  • La determinazione della pena mantiene un ampio margine di discrezionalità del giudice di merito; le critiche alla congruità della motivazione richiedono che venga dimostrato un vizio logico o un'assenza di motivazione, non semplicemente una diversa valutazione del merito.
  • In sede di impugnazione, è essenziale interpretare correttamente il contenuto e i principi applicati nella decisione di merito: censure che fraintendono la sentenza o che attaccano principi già applicati correttamente rischiano l'inammissibilità.

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