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Sentenza

Sentenza del 21/02/2025 n. 87 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Parma

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di liquidazione per imposta di registro (avviso n.2022/001/---- notificato 9.6.2023) relativo all'ordinanza di assegnazione ex pignoramento presso terzi (R.G.E. 1803/2022) emessa dal Tribunale di Parma il 25.1.2023. L'Ufficio ha liquidato l'imposta in misura proporzionale (0,5%) applicandola sulla somma precettata di € 667.881,08 (imposta liquidata € 3.339,00). La ricorrente deduce che l'art.8 della Tariffa non debba applicarsi alla specie e contesta la determinazione della base imponibile, sostenendo che l'imposta, se dovuta in misura proporzionale, debba essere calcolata sull'importo effettivamente assegnato/trasferito (o secondo criteri analoghi a quelli previsti per le pensioni), e non sulla somma precettata; chiede inoltre, ai sensi dell'art.363-bis c.p.c., il rinvio pregiudiziale alla Cassazione.

La decisione

Il giudice ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'ordinanza di assegnazione ex artt.552-553 c.p.c. abbia natura traslativa (datio in solutum, sebbene "salvo esazione" e quindi pro solvendo) e costituisca l'atto finale del procedimento di espropriazione presso terzi; perciò rientra nell'ambito dell'art.8, Tariffa Parte I (in particolare lett. a) come atto recante trasferimento) e l'imposta di registro è dovuta in misura proporzionale applicando l'aliquota prevista dall'art.6 (0,50%). Quanto alla base imponibile, il giudice ha ritenuto che debba farsi riferimento all'importo del credito azionato (il credito precettato), così come indicato nell'atto di precetto, e non al solo importo effettivamente riscossibile periodicamente o all'assegnazione frazionata. Non ricorrono i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Cassazione. Spese compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n.131 (Testo Unico imposta di registro), art.8 Tariffa Parte I

    i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione

    L'art.8 Tariffa, lett. a) comprende i provvedimenti di assegnazione con effetti traslativi; pertanto le ordinanze di assegnazione sono soggette all'imposta di registro secondo le stesse regole previste per atti recanti trasferimento.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, Tariffa Parte I, art.6

    aliquota dello 0,50% (Cessioni di crediti, ... )

    L'art.6 fornisce l'aliquota dello 0,50% applicabile alle cessioni di crediti; il giudice ha ritenuto applicabile tale aliquota all'ordinanza di assegnazione in quanto atto traslativo di credito.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, art.37

    atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio

    Articolo indicato a titolo esemplificativo per gli atti giudiziari soggetti a imposta; l'art.8 integra l'elenco includendo espressamente aggiudicazione e assegnazione come provvedimenti aventi effetti traslativi.

  • Codice di Procedura Civile, artt.552-553

    il giudice dell'esecuzione le assegna in pagamento, salvo esazione, ai creditori concorrenti

    Descrivono la procedura e la natura dell'assegnazione: l'ordinanza assegna il credito pignorato "salvo esazione", con effetto traslativo condizionato (pro solvendo), elemento che supporta l'assoggettamento a imposta proporzionale.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, art.20

    nel caso in cui l'atto da registrare sia una sentenza, è al contenuto e agli effetti della stessa che occorre fare riferimento

    Principio dell'imposta d'atto: la tassazione deve riferirsi al contenuto/effecti dell'atto giudiziale da registrare; applicato all'ordinanza di assegnazione per determinare natura e base imponibile.

  • Codice di Procedura Civile, art.363-bis

    Norma che consente il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione; il giudice ha ritenuto non sussistessero i presupposti per il rinvio nella fattispecie.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, artt.44 e 46 (richiamati dalla ricorrente)

    Norme relative alla determinazione della base imponibile per altri istituti (es. aggiudicazione, pensioni); la ricorrente ne chiedeva l'analogia per le prestazioni periodiche, ma il giudice ha ritenuto prevalente il criterio del valore del credito azionato indicato nell'atto.

Massime di principio

  • Le ordinanze di assegnazione di crediti ex artt.552-553 c.p.c., ove abbiano natura traslativa (datio in solutum "salvo esazione"), possono essere ricomprese tra gli atti previsti dall'art.8 Tariffa Parte I e soggette all'imposta di registro in misura proporzionale se configurabili come trasferimento di crediti.
  • L'applicazione dell'aliquota dello 0,50% (art.6 Tariffa) è coerente quando l'ordinanza ha effetto traslativo assimilabile a cessione di crediti; pertanto l'Ufficio può liquidare l'imposta proporzionale su tali provvedimenti.
  • La base imponibile si determina in relazione al contenuto e agli effetti dell'atto giudiziale registrato (principio dell'imposta d'atto): per l'ordinanza di assegnazione il giudice può assumere come riferimento l'importo del credito azionato (precettato) indicato nell'atto, e non necessariamente l'ammontare effettivamente riscosso periodicamente.
  • Nonostante orientamenti giurisprudenziali contrastanti (alcune pronunce favorevoli a imposta fissa), vi è un orientamento maggioritario recente che considera l'ordinanza di assegnazione atto traslativo soggetto ad imposta proporzionale; chi agisce in situazioni analoghe deve valutare il rischio interpretativo.
  • Il rischio di tassazione sull'intero credito precettato esiste anche se l'assegnazione è "salvo esazione" e la riscossione effettiva è incerta; la possibilità di ottenere una rideterminazione della base imponibile è limitata e dipende dalle argomentazioni e dalla giurisprudenza di merito.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ex art.363-bis c.p.c. non è automatico: il giudice di merito valuta se sussistono i presupposti; in caso di contrasto giurisprudenziale, la via del rinvio può essere esperita ma non sempre accolta.

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