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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22908/2026 del 22/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso deduce sei motivi: 1) censura sulla mancanza, tempestività e legittimazione della querela e sull'apparente inesistenza o invalidità della procura speciale; 2) mancata rinnovazione istruttoria in appello rispetto alle dichiarazioni della teste Santini; 3) insufficienza e viziosità della valutazione delle prove (traffico telefonico, dichiarazioni del coimputato, tracciato satellitare), con particolare riguardo all'elemento soggettivo del reato di truffa (artt. 110 e 642 c.p.); 4) mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.); 5) ingiustificata negazione della sospensione condizionale della pena nonostante l'esclusione della recidiva (art. 163 e 164 c.p.); 6) omessa motivazione su profili relativi a utenze telefoniche, sussistenza del dolo specifico e rilievi del giudizio civile parallelo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità e ripetitività dei motivi, nonché perché manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta la valutazione della presenza e tempestività della querela e la validità della procura speciale, richiamando l'art. 37 disp. att. c.p.p. e la giurisprudenza consolidata. Ha inoltre ritenuto legittima la decisione di non rinnovare l'istruttoria in appello, poiché le prove richieste non erano decisive e gli elementi probatori già raccolti formavano una base solida per la condanna. Quanto alla valutazione del dolo e delle risultanze probatorie, la Corte ha confermato che la ricostruzione di merito è impermeabile al sindacato di legittimità quando si tratta di valutazioni fattuali e rivalutazioni di segno. Ha respinto i motivi relativi alla particolare tenuità e alla sospensione condizionale, rilevando la concreta offensività del fatto e il fatto che l'imputato aveva già beneficiato due volte della sospensione condizionale, con conseguente impossibilità di un nuovo riconoscimento. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, e ha rigettato la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dalla parte civile (la quale non ha svolto attività processuale effettiva nel giudizio di legittimità).

Norme richiamate

  • artt. 110 e 642 cod. pen.

    Norme sostanziali che identificano il reato contestato: la partecipazione a reato (concorso) e la truffa; la Corte ha confermato che, sulla base degli elementi di fatto accertati in grado di merito, sussistono gli elementi costitutivi del reato contestato.

  • art. 37 disp. att. cod. proc. pen.

    La procura speciale prevista dall’articolo 122 del codice può essere rilasciata anche preventivamente, per l’eventualità in cui si verifichino i presupposti per il compimento dell’atto al quale la procura si riferisce

    La Corte ha interpretato la norma nel senso che la procura speciale può essere rilasciata in via preventiva e quindi la sua anteriorità rispetto ai fatti non ne inficia la validità; per gli enti la procura preventiva può riferirsi a tutti i fatti che danneggiano gli interessi sociali.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Riferimento alla disciplina della particolare tenuità del fatto: la Corte ha ritenuto che, alla luce della concreta offensività e dell'entità dell'esborso per la persona offesa e della malizia della condotta, non ricorressero i presupposti per il riconoscimento della tenuità.

  • art. 164 cod. pen.

    Norma sulla sospensione condizionale della pena; la Corte ha applicato il principio secondo cui il beneficio non può essere ulteriormente concesso quando l'imputato ne ha già usufruito ripetutamente (due volte nel caso), e ha ritenuto che la gravità concreta del fatto ostasse al riconoscimento del beneficio.

  • art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che consente la trattazione scritta in Cassazione; la procedura è stata svolta ai sensi di tale disposizione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese in caso di inammissibilità del ricorso e la possibilità di irrogare una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a una somma da destinare alla Cassa delle ammende.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione procedurale richiamata nella ricostruzione dei motivi di cassazione; riguarda indicazioni sulle impugnazioni e sulla loro esposizione scritta.

  • artt. 178, 179, 180, 526, 603 cod. proc. pen. e artt. 192, 533 cod. proc. pen.

    Norme richiamate dal ricorrente in relazione a presunte violazioni procedurali e vizi di motivazione connessi alla rinnovazione istruttoria e all'utilizzabilità delle dichiarazioni; la Corte ha ritenuto infondati i rilievi, spiegando che la rinnovazione è necessaria solo se il mezzo istruttorio proposto è decisivo e non disponibile nella precedente fase.

  • artt. 163 e 164, primo comma, cod. pen.

    Richiamate dal ricorrente in relazione alla sospensione condizionale della pena; la Corte ha interpretato il quadro normativo calando la valutazione nel caso concreto, con esclusione del beneficio per i motivi di fatto già esposti.

Massime di principio

  • La tempestività e la legittimazione della querela devono essere dedotte e provate da chi ne discute la validità; l'onere probatorio grava su chi sostiene la tardività.
  • La procura speciale può essere rilasciata preventivamente e resta valida rispetto ad atti che si rendano necessari successivamente (art. 37 disp. att. c.p.p.).
  • In appello non è obbligatoria la rinnovazione dell'istruttoria quando il mezzo probatorio richiesto non appare decisivo rispetto agli elementi già acquisiti: la richiesta è rilevante solo se incide concretamente sull'esito probatorio.
  • La valutazione delle prove infrange il sindacato di legittimità quando investe valutazioni di fatto e plausibilità logiche: la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito in rivisitazioni valutative non implicanti questioni di diritto.
  • Il riconoscimento della particolare tenuità richiede una valutazione concreta della offensività del fatto e dell'esborso della persona offesa; non è dovuto se la condotta è maliziosa o l'offesa non è marginale.
  • La sospensione condizionale della pena può essere preclusa quando l'imputato ha già fruito ripetutamente del beneficio o quando la gravità concreta dell'offesa lo esclude (applicazione delle norme di valutazione del beneficio).
  • La parte civile può ottenere la liquidazione delle spese in Cassazione solo se ha concretamente contribuito, nel contraddittorio cartolare, a contrastare il ricorso dell'imputato; una mera comparizione conclusoria non basta.
  • I ricorsi in Cassazione devono essere specifici e non meramente reiterativi: motivi generici o duplicativi possono rendere il ricorso inammissibile.

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