Cassazione Penale, Sentenza n. 22908/2026 del 22/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso deduce sei motivi: 1) censura sulla mancanza, tempestività e legittimazione della querela e sull'apparente inesistenza o invalidità della procura speciale; 2) mancata rinnovazione istruttoria in appello rispetto alle dichiarazioni della teste Santini; 3) insufficienza e viziosità della valutazione delle prove (traffico telefonico, dichiarazioni del coimputato, tracciato satellitare), con particolare riguardo all'elemento soggettivo del reato di truffa (artt. 110 e 642 c.p.); 4) mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.); 5) ingiustificata negazione della sospensione condizionale della pena nonostante l'esclusione della recidiva (art. 163 e 164 c.p.); 6) omessa motivazione su profili relativi a utenze telefoniche, sussistenza del dolo specifico e rilievi del giudizio civile parallelo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità e ripetitività dei motivi, nonché perché manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta la valutazione della presenza e tempestività della querela e la validità della procura speciale, richiamando l'art. 37 disp. att. c.p.p. e la giurisprudenza consolidata. Ha inoltre ritenuto legittima la decisione di non rinnovare l'istruttoria in appello, poiché le prove richieste non erano decisive e gli elementi probatori già raccolti formavano una base solida per la condanna. Quanto alla valutazione del dolo e delle risultanze probatorie, la Corte ha confermato che la ricostruzione di merito è impermeabile al sindacato di legittimità quando si tratta di valutazioni fattuali e rivalutazioni di segno. Ha respinto i motivi relativi alla particolare tenuità e alla sospensione condizionale, rilevando la concreta offensività del fatto e il fatto che l'imputato aveva già beneficiato due volte della sospensione condizionale, con conseguente impossibilità di un nuovo riconoscimento. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, e ha rigettato la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dalla parte civile (la quale non ha svolto attività processuale effettiva nel giudizio di legittimità).
Norme richiamate
artt. 110 e 642 cod. pen.
Norme sostanziali che identificano il reato contestato: la partecipazione a reato (concorso) e la truffa; la Corte ha confermato che, sulla base degli elementi di fatto accertati in grado di merito, sussistono gli elementi costitutivi del reato contestato.
art. 37 disp. att. cod. proc. pen.
La procura speciale prevista dall’articolo 122 del codice può essere rilasciata anche preventivamente, per l’eventualità in cui si verifichino i presupposti per il compimento dell’atto al quale la procura si riferisce
La Corte ha interpretato la norma nel senso che la procura speciale può essere rilasciata in via preventiva e quindi la sua anteriorità rispetto ai fatti non ne inficia la validità; per gli enti la procura preventiva può riferirsi a tutti i fatti che danneggiano gli interessi sociali.
art. 131-bis cod. pen.
Riferimento alla disciplina della particolare tenuità del fatto: la Corte ha ritenuto che, alla luce della concreta offensività e dell'entità dell'esborso per la persona offesa e della malizia della condotta, non ricorressero i presupposti per il riconoscimento della tenuità.
art. 164 cod. pen.
Norma sulla sospensione condizionale della pena; la Corte ha applicato il principio secondo cui il beneficio non può essere ulteriormente concesso quando l'imputato ne ha già usufruito ripetutamente (due volte nel caso), e ha ritenuto che la gravità concreta del fatto ostasse al riconoscimento del beneficio.
art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che consente la trattazione scritta in Cassazione; la procedura è stata svolta ai sensi di tale disposizione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese in caso di inammissibilità del ricorso e la possibilità di irrogare una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a una somma da destinare alla Cassa delle ammende.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione procedurale richiamata nella ricostruzione dei motivi di cassazione; riguarda indicazioni sulle impugnazioni e sulla loro esposizione scritta.
artt. 178, 179, 180, 526, 603 cod. proc. pen. e artt. 192, 533 cod. proc. pen.
Norme richiamate dal ricorrente in relazione a presunte violazioni procedurali e vizi di motivazione connessi alla rinnovazione istruttoria e all'utilizzabilità delle dichiarazioni; la Corte ha ritenuto infondati i rilievi, spiegando che la rinnovazione è necessaria solo se il mezzo istruttorio proposto è decisivo e non disponibile nella precedente fase.
artt. 163 e 164, primo comma, cod. pen.
Richiamate dal ricorrente in relazione alla sospensione condizionale della pena; la Corte ha interpretato il quadro normativo calando la valutazione nel caso concreto, con esclusione del beneficio per i motivi di fatto già esposti.
Massime di principio
- La tempestività e la legittimazione della querela devono essere dedotte e provate da chi ne discute la validità; l'onere probatorio grava su chi sostiene la tardività.
- La procura speciale può essere rilasciata preventivamente e resta valida rispetto ad atti che si rendano necessari successivamente (art. 37 disp. att. c.p.p.).
- In appello non è obbligatoria la rinnovazione dell'istruttoria quando il mezzo probatorio richiesto non appare decisivo rispetto agli elementi già acquisiti: la richiesta è rilevante solo se incide concretamente sull'esito probatorio.
- La valutazione delle prove infrange il sindacato di legittimità quando investe valutazioni di fatto e plausibilità logiche: la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito in rivisitazioni valutative non implicanti questioni di diritto.
- Il riconoscimento della particolare tenuità richiede una valutazione concreta della offensività del fatto e dell'esborso della persona offesa; non è dovuto se la condotta è maliziosa o l'offesa non è marginale.
- La sospensione condizionale della pena può essere preclusa quando l'imputato ha già fruito ripetutamente del beneficio o quando la gravità concreta dell'offesa lo esclude (applicazione delle norme di valutazione del beneficio).
- La parte civile può ottenere la liquidazione delle spese in Cassazione solo se ha concretamente contribuito, nel contraddittorio cartolare, a contrastare il ricorso dell'imputato; una mera comparizione conclusoria non basta.
- I ricorsi in Cassazione devono essere specifici e non meramente reiterativi: motivi generici o duplicativi possono rendere il ricorso inammissibile.
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