Cassazione Penale, Sentenza n. 39659/2024 del 29/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente era imputato per il reato previsto dall'art. 4, comma 7, legge n. 628/1961: avere, in qualità di direttore del punto vendita Bricofer Group s.p.a. di Sarzana, fornito all'Ispettorato del Lavoro notizie "scientemente" errate e incomplete sui dipendenti della Fune Sud s.r.l. Il ricorso in Cassazione deduceva (1) inosservanza di legge e contraddittorietà della motivazione perché il capo di imputazione contestava una condotta dolosa (fornire scientemente informazioni false), mentre il Tribunale aveva fondato la condanna su una valutazione di grave negligenza (colpa/omissione), con incoerenza tra la descrizione di una reticenza e la conclusione sulla negligenza; (2) errata esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), anche alla luce della richiesta di giudizio immediato formulata dall'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato e ha assorbito il secondo. Ha osservato che l'art. 4, comma 7, L. 628/1961 può perseguire sia una fattispecie commissiva (dare informazioni mendaci) sia una fattispecie omissiva (non fornire informazioni) e che la forma omissiva è reato permanente. Tuttavia la sentenza impugnata aveva condannato il ricorrente sulla base di un elemento psicologico (grave negligenza/colpa) diverso da quello contestato dal pubblico ministero (dolo: informazioni "scientemente" errate). La discrepanza e la contraddittorietà motivazionale hanno determinato l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di La Spezia in diversa persona fisica.
Norme richiamate
art. 4, comma 7, legge n. 628 del 1961
La norma punisce chi, legalmente richiesto dall'Ispettorato del lavoro, non fornisce o fornisce "scientemente" notizie errate o incomplete. Può realizzarsi in forma commissiva (fornire informazioni mendaci) o omissiva (omessa risposta); la forma omissiva è reato permanente la cui consumazione perdura fino all'adempimento o, secondo l'indirizzo prevalente citato, fino alla pronuncia di primo grado o alla notificazione del decreto penale.
art. 43, comma 4, codice penale
Richiamato in ricorso (riguarda responsabilità degli enti o responsabilità connessa a posizioni di garanzia): nel testo di cassazione non emerge una concreta applicazione della norma, bensì la contestazione difensiva che il titolo e la qualificazione soggettiva della responsabilità fossero errati rispetto al capo d'imputazione.
art. 42, comma 2, codice penale
Criterio generale richiamato per distinguere responsabilità a titolo di dolo o di colpa: la Corte ricorda che la fattispecie di cui all'art. 4 L. 628/1961 può essere punita in entrambe le forme, ma la qualificazione della condotta (dolo vs colpa) deve corrispondere a quanto contestato in capo all'imputato.
art. 131-bis codice penale
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata invocata dal ricorrente; la Cassazione ha assorbito questo motivo perché ha ritenuto determinante il vizio di motivazione sul profilo del dolo/colpa. Dal testo si evince comunque che la Corte non ha condiviso l'assunto del Tribunale secondo cui la mera scelta processuale (richiesta di giudizio immediato) osterebbe automaticamente all'applicazione dell'art. 131-bis.
Massime di principio
- Se l'imputazione descrive una condotta dolosa (es. "scientemente" fornire informazioni false), il giudice non può affermare la responsabilità solo sulla base di una valutazione di colpa/negligenza diversa dalla contestazione senza riqualificare formalmente il fatto e fornire opportuno contraddittorio: ciò comporta annullamento in Cassazione.
- La fattispecie prevista dall'art. 4, comma 7, L. 628/1961 può essere commissiva (dare informazioni mendaci) o omissiva (non rispondere) e, nella forma omissiva, costituisce reato permanente: la consumazione si protrae fino all'adempimento o, secondo l'orientamento prevalente, fino alla sentenza di primo grado o alla notificazione del decreto penale.
- La presenza di motivazioni contraddittorie (per es. descrizione di reticenza ma condanna fondata su negligenza) invalida la decisione e può determinare l'annullamento con rinvio.
- L'invocazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede valutazione concreta dei presupposti del fatto e della colpa; la scelta processuale dell'imputato (p. es. richiesta di giudizio immediato) non può di per sé precludere automaticamente la valutazione favorevole della tenuità.
- In casi di incertezza sulla qualificazione soggettiva del reato (dolo vs colpa) è necessario che l'organo giudicante espliciti chiaramente la riqualificazione e dia congrua motivazione: diversamente la Cassazione annulla e dispone il rinvio per nuovo giudizio.
Testo integrale
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