Cassazione Penale, Sentenza n. 41403/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto, ai sensi dell'art. 671 c.p.p., il riconoscimento del vincolo di continuazione tra tre condanne: 1) reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 commesso a Napoli il 6/9/2022 (pena 3 anni e multa), 2) reato di truffa (artt. 110 e 640 c.p.) commesso a Moncalieri il 12/9/2023 (pena 2 anni e 4 mesi e multa), 3) reati contro il patrimonio (artt. 494, 110 e 640 c.p.) commessi a Modena il 28/7/2023 (pena 1 anno, 7 mesi e 10 giorni e multa). L'ordinanza impugnata aveva rigettato l'istanza ritenendo inesistente prova di uno stato di tossicodipendenza adeguatamente documentato, la diversità di luoghi e di concorrenti indicativa di finalità peculiari e non di un progetto unitario, e valutando che le difficoltà economiche asserite, non provate, non possano da sole giustificare il riconoscimento della continuazione. Il ricorso per cassazione deduceva violazione di norme procedurali e di merito (artt. 125/3 e 606 lett. b-e) c.p.p. e art. 81 c.p.), denunciando travisamento dei fatti per omessa valutazione di indagini difensive e certificati medici prodotti tardivamente, e sostenendo che la molteplicità dei luoghi e dei concorrenti fosse strategia del ricorrente per evitare collegamenti tra i fatti, mentre le circostanze personali, familiari ed economiche (crisi imprenditoriale paterna, perdita lavoro, separazione, avvicinamento agli stupefacenti) dimostrerebbero l'unità del disegno criminoso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato la decisione del giudice dell'esecuzione: non emergono, dagli atti in carta, indici esterni significativi tali da dimostrare che i reati fossero il frutto di un previo e unitario disegno criminoso programmato fin dall'origine nelle sue linee essenziali. La Corte ha richiamato i principi consolidati sulla continuazione: occorrono concreti indicatori (omogeneità del contesto, contiguità spazio-temporale, analogia del modus operandi, costante compartecipazione dei soggetti ecc.) e non è sufficiente il mero movente di lucro o affermazioni generiche sullo stato di tossicodipendenza non adeguatamente documentate. Ha precisato che la commissione dei reati a distanza di tempo, in luoghi diversi, con soggetti diversi e in assenza di prove concrete di una programmazione iniziale, esclude la continuazione. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dispone annotazione ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 per la protezione delle generalità in caso di diffusione.
Norme richiamate
art. 671 c.p.p.
Norma che disciplina l'istanza per il riconoscimento della continuazione in fase esecutiva; la Corte interpreta che il riconoscimento richiede la prova, tramite indici esteriori significativi, di un disegno criminoso unitario già presente nella mente del reo.
art. 81 c.p.
Norma che disciplina il cumulo necessario e la continuazione: la Corte ricorda che il beneficio sanzionatorio della continuazione non può scattare sulla base della sola reiterazione del reato o del movente comune.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sostanziale riferita al reato di detenzione/traffico di stupefacenti oggetto della prima condanna; rilevata la non idoneità ad ancorare la continuazione in mancanza di prova della tossicodipendenza.
artt. 110, 640 e 494 c.p.
Norme sostanziali relative ai reati contro il patrimonio (concorso e truffa, ricettazione): la Corte valuta tali fattispecie unitamente agli altri elementi fattuali per verificare l'unità del disegno criminoso.
art. 125/3 c.p.p. e art. 606 lett. b-e) c.p.p.
Norme richiamate dal ricorrente per censurare motivazione e travisamento dei fatti; la Corte però ritiene che non sussista violazione procedurale o logica della motivazione del giudice dell'esecuzione.
art. 186 disp. att. c.p.p.
Richiamata dalla Corte: le sentenze acquisite d'ufficio possono mostrare elementi utili; qui non emergono elementi dalle sentenze tali da fondare il riconoscimento della continuazione.
art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Norma sulla tutela dei dati personali: la Corte dispone annotazione per l'obliterazione delle generalità in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione richiede la prova di un "disegno criminoso" unitario, cioè di una programmazione anticipata e specifica, desumibile da indici esteriori significativi; non basta la generica reiterazione di reati.
- Gli indici rilevanti sono, in particolare: omogeneità del contesto e del bene giuridico leso, contiguità spazio-temporale, analogia del modus operandi, costante partecipazione degli stessi soggetti e sistematicità della condotta.
- La mera identità del movente (es. fine di lucro) o la ripetizione di reati dello stesso tipo non costituiscono di per sé prova dell'unità di ideazione.
- Dichiarazioni generiche sullo stato di tossicodipendenza o sulle difficoltà economiche non sono sufficienti: occorre documentazione adeguata e, se possibile, elementi coevi ai fatti che rendano plausibile tale stato.
- In presenza di reati commessi a distanza temporale e in luoghi diversi con concorrenti differenti, deve presumersi l'assenza di programmazione iniziale salvo prova contraria fornita dal ricorrente.
- L'onere di allegare e, nella pratica, di documentare gli indici utili al riconoscimento della continuazione grava sul soggetto che la invoca; la valutazione del giudice dell'esecuzione sugli indici è rimessa al suo apprezzamento e risulta insindacabile in cassazione se la motivazione è adeguata e priva di vizi logici.
- Documenti prodotti tardivamente (es. memorie o certificati) devono essere rilevanti, coerenti e, se possibile, coevi ai fatti per poter incidere sul giudizio di unità del disegno criminoso.
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