Cassazione Civile, Ordinanza n. 18020/2023 del 23/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (attore)
La controversia
Le ricorrenti hanno proposto revocazione avverso un'ordinanza della Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibile il loro ricorso contro la sentenza d'appello. La lite originaria riguardava un'azione di reintegra nel possesso, proposta per tutelare le facoltà di accesso a un'edicola funeraria: la domanda era stata accolta in primo grado, mentre l'appello delle convenute era stato ritenuto tardivo perché proposto oltre il termine di cui all'art. 327 c.p.c. Nel ricorso per revocazione le istanti hanno sostenuto che la Corte avrebbe omesso di rilevare la mancata ricerca, da parte dell'ufficiale giudiziario, della destinataria della notifica, la nullità della notifica del ricorso possessorio in quanto eseguita presso un'abitazione inagibile e non più abitata, la rilevanza di documenti prodotti con memoria che proverebbero tali circostanze, nonché un errore di percezione su alcuni elementi fattuali relativi alla collocazione della tomba e all'ordine delle opere. Hanno inoltre chiesto, in fase rescissoria, l'accertamento della nullità della pronuncia d'appello emessa da un magistrato asseritamente destinatario di istanza di ricusazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha rilevato anzitutto che dal fascicolo d'ufficio non risultava l'effettuazione della notifica del ricorso per revocazione, e che non era possibile concedere un termine per il deposito né disporre rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. Ha poi escluso che sussistesse un errore revocatorio ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., chiarendo che il motivo non investiva una falsa percezione di un fatto processuale emergente dagli atti, ma una valutazione di genericità delle censure e l'inammissibilità delle produzioni documentali, decisione sorretta da argomentazioni in diritto non censurabili con revocazione. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché l'intimato non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 327 c.p.c.
richiamato quale termine oltre il quale l'appello era stato ritenuto tardivo nel giudizio originario
art. 372 c.p.c.
consente solo produzioni documentali nei limiti processualmente ammessi in cassazione; i documenti depositati con memoria sono stati ritenuti inammissibili perché estranei ai profili di ammissibilità o nullità della sentenza
art. 291 c.p.c.
la rinnovazione della notifica non è disposta quando non ne ricorrano i presupposti nel giudizio di revocazione
art. 395 n. 4 c.p.c.
la revocazione della sentenza di cassazione è ammessa solo per errore di percezione su atti interni al giudizio di legittimità; non basta contestare la valutazione di genericità dei motivi o l'inammissibilità delle produzioni
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per il parametro dell'ulteriore contributo unificato
Cass. 8641/2019
richiamata per il principio sulla mancata sanatoria/termine in caso di omessa notifica del ricorso per revocazione
Cass. 19623/2015
richiamata sul medesimo punto della necessità della notifica del ricorso per revocazione
Cass. 26108/2015
richiamata sul medesimo punto della necessità della notifica del ricorso per revocazione
Cass. 23793/2018
richiamata sul medesimo punto della necessità della notifica del ricorso per revocazione
Cass. s.u. 31032/2019
richiamata per definire l'errore revocatorio come errore nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, fondato su divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto emergenti dalla sentenza e dagli atti
Massime di principio
- La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione per errore di fatto presuppone un errore di percezione su un fatto processuale risultante dagli atti interni al giudizio di legittimità, e non è configurabile quando il ricorso mira in realtà a contestare la valutazione giuridica della Corte, la qualificazione di genericità delle doglianze o l'inammissibilità di produzioni documentali.
- Nel giudizio di revocazione è indispensabile la rituale notificazione del ricorso; in mancanza, l'impugnazione è inammissibile e non può essere sanata mediante concessione di un termine o rinnovo della notificazione se non ricorrono i presupposti di legge.
- I documenti depositati in cassazione sono ammissibili solo nei limiti consentiti dall'art. 372 c.p.c.; se sono diretti a incidere sul merito delle questioni già dedotte e non sulla sola ammissibilità del ricorso o sulla nullità della sentenza, il loro deposito è inammissibile.
- Non integra errore revocatorio la critica alla motivazione con cui la Corte abbia ritenuto generiche le censure o irrilevanti le produzioni, trattandosi di apprezzamenti in diritto o di valutazioni processuali non sovrapponibili a una falsa percezione del fatto.
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