Corte di giustizia, Sentenza C-330/16
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 1° giugno 2017. — Piotr Zarski contro Andrzej Stadnicki. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie. — Rinvio pregiudiziale – Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – Direttiva 2011/7/UE – Contratti di locazione commerciale a durata indeterminata – Ritardi di pagamento del canone di locazione – Contratti conclusi prima della scadenza del termine per la trasposizione di tale direttiva – Normativa nazionale – Esclusione di tali contratti dall’ambito di applicazione ratione temporis di detta direttiva. — Causa C-330/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito l’effetto dell’opzione di esclusione prevista dall’articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2011/7/UE. Ha stabilito che, se uno Stato membro ha escluso i contratti conclusi prima del 16 marzo 2013, tale esclusione copre l’intero rapporto contrattuale e anche i pagamenti esigibili dopo quella data. Perciò, nel caso di un contratto di locazione stipulato nel 2010, i ritardi di pagamento successivi al 16 marzo 2013 non rientrano nella direttiva se lo Stato membro ha esercitato l’opzione di esclusione.
Applicabilità temporale della direttiva 2011/7/UE ai ritardi di pagamento derivanti da contratti conclusi prima del 16 marzo 2013
La questione giuridica
Se la locazione di un immobile sia un "servizio" ai sensi della direttiva 2011/7/UE; se, in caso di locazione a tempo indeterminato, la nozione di "transazione commerciale" riguardi il contratto nel suo complesso oppure ciascun singolo pagamento del canone; e, soprattutto, se l’articolo 12, paragrafo 4, della direttiva consenta agli Stati membri di escludere dalla sua applicazione i ritardi di pagamento relativi a contratti conclusi prima del 16 marzo 2013, quando i ritardi si verificano dopo tale data.
Principio di diritto
L’articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2011/7/UE consente agli Stati membri, in sede di recepimento, di escludere dall’ambito di applicazione della direttiva i contratti conclusi prima del 16 marzo 2013 nella loro integralità; di conseguenza, i ritardi di pagamento relativi all’esecuzione di tali contratti restano esclusi dalla direttiva anche se si verificano dopo tale data, quando lo Stato membro si sia avvalso di tale facoltà.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2000/35/CE
- Direttiva 2011/7/UE
- Articolo 1, paragrafo 1, direttiva 2011/7/UE
- Articolo 2, punto 1, direttiva 2011/7/UE
- Articolo 6, direttiva 2011/7/UE
- Articolo 8, direttiva 2011/7/UE
- Articolo 12, paragrafo 4, direttiva 2011/7/UE
- Articolo 13, direttiva 2011/7/UE
Applicabilità temporale della direttiva 2011/7/UE ai ritardi di pagamento derivanti da un contratto di locazione
La pronuncia è resa in un rinvio pregiudiziale del Sąd Okręgowy w Warszawie e riguarda la portata temporale della direttiva 2011/7/UE sulla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La controversia nasce dalla richiesta del locatore di ottenere un importo forfettario per le spese di recupero in relazione a canoni di locazione pagati in ritardo dopo il 16 marzo 2013, in esecuzione di un contratto concluso nel 2010.
Fatti e procedimento principale
Le parti del procedimento principale sono due imprenditori. Piotr Zarski, locatore, ha concesso ad Andrzej Stadnicki un locale in locazione a tempo indeterminato, dietro pagamento di un canone. Zarski ha chiesto il rimborso dell’importo forfettario di 40 EUR previsto dalla normativa polacca di recepimento della direttiva 2011/7/UE, sostenendo che il locatario aveva pagato in ritardo i canoni dal 9 aprile 2014 al febbraio 2015.
Il giudice di primo grado ha respinto la domanda, rilevando che la legge polacca dell’8 marzo 2013 non si applicava ai contratti conclusi prima della sua entrata in vigore, avvenuta il 28 aprile 2013. Il giudice del rinvio ha dubbi sia sulla qualificazione della locazione come "servizio", sia sulla nozione di "transazione commerciale" in un rapporto continuativo, sia soprattutto sulla possibilità per lo Stato membro di escludere tali contratti dall’ambito temporale della direttiva.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio chiede, in sostanza:
- se la locazione di un locale costituisca un servizio ai sensi degli articoli 2, punto 1, e 3 della direttiva 2011/7/UE;
- se, in un contratto di locazione a tempo indeterminato, la "transazione commerciale" coincida con il contratto nel suo complesso oppure con ciascun singolo pagamento del canone;
- se l’articolo 12, paragrafo 4, della direttiva consenta di escludere i contratti conclusi prima del 16 marzo 2013 anche per i ritardi di pagamento verificatisi dopo tale data.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto la direttiva 2011/7/UE, in particolare:
- l’articolo 1, paragrafo 1, che enuncia la finalità di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;
- l’articolo 2, punto 1, che definisce le "transazioni commerciali";
- l’articolo 6, relativo al risarcimento delle spese di recupero;
- l’articolo 12, paragrafo 4, che attribuisce agli Stati membri la facoltà di escludere i contratti conclusi prima del 16 marzo 2013;
- l’articolo 13, che abroga la direttiva 2000/35/CE ma ne mantiene l’applicazione per i contratti esclusi dalla nuova direttiva.
È richiamata anche la direttiva 2000/35/CE, in particolare l’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), che consentiva di escludere i contratti conclusi prima dell’8 agosto 2002.
Ragionamento della Corte
La Corte concentra l’analisi sulle seconde e terze questioni, ritenute preliminari. Ricorda che l’interpretazione delle disposizioni dell’Unione deve essere autonoma e uniforme quando il testo non rinvia al diritto nazionale.
Sul piano letterale, osserva che l’articolo 12, paragrafo 4, utilizza l’espressione "contratti conclusi" e non quella di "transazioni commerciali". Da ciò deduce che il legislatore dell’Unione ha voluto consentire agli Stati membri di escludere i rapporti contrattuali anteriori al 16 marzo 2013 nella loro interezza, compresi gli effetti che si producono successivamente.
La Corte valorizza anche il contesto sistematico, in particolare l’articolo 13 della direttiva 2011/7/UE: se uno Stato membro esercita l’opzione di esclusione, i contratti anteriori al 16 marzo 2013 restano disciplinati dalla direttiva 2000/35/CE, anche per i loro effetti futuri. Ne deriva che i medesimi effetti non possono contemporaneamente rientrare nella direttiva 2011/7/UE.
Decisione e dispositivo
La Corte dichiara che l’articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2011/7/UE deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri possono escludere dall’ambito di applicazione della direttiva i ritardi di pagamento nell’esecuzione di un contratto concluso prima del 16 marzo 2013, anche quando tali ritardi si verificano dopo tale data.
Conseguenze pratiche per il caso concreto
Poiché il contratto di locazione era stato concluso nel 2010 e la Polonia aveva esercitato la facoltà di esclusione prevista dall’articolo 12, paragrafo 4, la controversia relativa ai canoni tardivamente pagati dopo il 16 marzo 2013 non rientra nella direttiva 2011/7/UE. Per questo motivo la Corte reputa inutile pronunciarsi sulla prima questione, relativa alla qualificazione della locazione come servizio.
Principio affermato
La facoltà degli Stati membri di escludere i contratti anteriori al 16 marzo 2013 opera per intero sul rapporto contrattuale, con la conseguenza che i ritardi di pagamento successivi a tale data, se riferiti a un contratto concluso prima di essa, non sono soggetti alla direttiva 2011/7/UE quando lo Stato membro si sia avvalso della clausola di esclusione.
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