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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-293/16

Sentenza della Corte (Nona Sezione) dell'8 giugno 2017. — Sharda Europe B.V.B.A. contro Administración del Estado e Syngenta Agro, SA. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo. — Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari – Direttiva 2008/69/CE – Articolo 3, paragrafo 2 – Procedura di riesame, da parte degli Stati membri, dei prodotti fitosanitari autorizzati – Termine – Divergenza tra le versioni linguistiche. — Causa C-293/16

Giurisprudenza europea62016CJ0293

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito il significato della formula «entro e non oltre il 31 dicembre 2008» contenuta nella direttiva 2008/69/CE, in un contenzioso relativo al riesame di un prodotto fitosanitario autorizzato. Ha escluso che tale data sia il termine per presentare la domanda o per concludere il riesame, precisando che essa riguarda invece l'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE delle altre sostanze attive presenti nel prodotto. Poiché la risposta alla prima questione ha risolto il nodo interpretativo, la Corte non ha esaminato le ulteriori questioni sulla proroga del termine.

Interpretazione dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2008/69/CE: significato della data del 31 dicembre 2008 per il riesame dei prodotti fitosanitari autorizzati contenenti una sostanza attiva iscritta nell'allegato della direttiva.

La questione giuridica

Se la data del 31 dicembre 2008 di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2008/69/CE indichi: (i) il termine per svolgere il riesame del prodotto fitosanitario; oppure (ii) il termine per presentare la domanda di riesame; oppure (iii) la data entro cui devono essere già iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE tutte le altre sostanze attive contenute nel prodotto, affinché sorga l'obbligo di riesame. In subordine, se tale termine fosse prorogabile dagli Stati membri per forza maggiore o secondo il diritto nazionale.

Principio di diritto

L'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2008/69/CE va interpretato nel senso che la data del 31 dicembre 2008 non è il termine per presentare o svolgere il riesame, ma la data limite entro cui tutte le altre sostanze attive presenti nel prodotto devono essere già iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE; solo in tal caso sorge l'obbligo per lo Stato membro di riesaminare il prodotto fitosanitario autorizzato. Di conseguenza, non vi è spazio per una proroga nazionale o per un termine di presentazione della domanda di riesame riferito a quella data.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 91/414/CEE
  • Direttiva 2008/69/CE
  • Direttiva 2008/66/CE
  • Direttiva 2008/70/CE
  • Direttiva 2010/28/UE
  • Articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE
  • Articolo 13 della direttiva 91/414/CEE
  • Allegato I della direttiva 91/414/CEE
  • Allegato II della direttiva 91/414/CEE
  • Allegato III della direttiva 91/414/CEE
  • Allegato VI della direttiva 91/414/CEE

Interpretazione dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2008/69/CE

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunal Supremo spagnolo in materia di prodotti fitosanitari e riesame delle autorizzazioni all'immissione in commercio. La Corte è chiamata a risolvere una divergenza tra versioni linguistiche della direttiva 2008/69/CE, con particolare riguardo alla portata della data del 31 dicembre 2008 prevista dall'articolo 3, paragrafo 2.

Fatti e procedimento principale

Sharda Europe BVBA aveva presentato, il 14 gennaio 2009, una domanda di riesame dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario "Core", contenente difenoconazolo, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2008/69/CE. La Syngenta Agro SA ha contestato la procedura sostenendo che la domanda era tardiva, perché la data del 31 dicembre 2008 costituirebbe il termine ultimo per presentare la richiesta di riesame.

Il Tribunal Superior de Justicia de Madrid aveva accolto tale impostazione, annullando la procedura di riesame. La Sharda ha quindi proposto ricorso dinanzi al Tribunal Supremo, il quale ha rimesso alla Corte tre questioni pregiudiziali sull'interpretazione della disposizione europea.

Normativa rilevante

La direttiva 2008/69/CE modifica la direttiva 91/414/CEE iscrivendo nell'allegato I diverse sostanze attive, tra cui il difenoconazolo. L'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2008/69 prevede che gli Stati membri debbano riesaminare, secondo i principi uniformi dell'allegato VI della direttiva 91/414/CEE e sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III, i prodotti fitosanitari autorizzati contenenti una delle sostanze attive iscritte nell'allegato, come sostanza unica o insieme ad altre sostanze attive tutte iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE entro il 31 dicembre 2008.

La Corte richiama inoltre il considerando 7 della direttiva 2008/69, nonché le direttive 2008/66/CE, 2008/70/CE e 2010/28/UE, che contengono disposizioni simili. Vengono menzionati anche l'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), e l'articolo 13 della direttiva 91/414/CEE.

Le questioni pregiudiziali

Il giudice nazionale chiedeva, in sostanza:

  • se il 31 dicembre 2008 fosse il termine per svolgere il riesame;
  • se fosse il termine per presentare la domanda di riesame;
  • oppure se fosse la data entro cui dovevano essere già iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE tutte le altre sostanze attive presenti nel prodotto, al fine di far sorgere l'obbligo di riesame.

In via subordinata, il giudice del rinvio domandava se il termine potesse essere prorogato dagli Stati membri per cause di forza maggiore o in base al diritto interno.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva anzitutto che esiste una divergenza tra la versione spagnola dell'articolo 3, paragrafo 2, e le altre versioni linguistiche. La versione spagnola potrebbe far pensare che il 31 dicembre 2008 sia il termine massimo per eseguire il riesame; le versioni tedesca, inglese, francese, italiana, greca e neerlandese indicano invece che quella data si riferisce all'iscrizione nell'allegato I delle altre sostanze attive contenute nel prodotto.

Richiamando la propria giurisprudenza costante, la Corte ribadisce che una sola versione linguistica non può prevalere sulle altre e che l'interpretazione deve essere sistematica e teleologica.

La Corte fonda la propria conclusione su tre elementi principali:

  • Ambito temporale della direttiva: la direttiva 2008/69 è entrata in vigore il 1o gennaio 2009. Sarebbe incoerente interpretarla nel senso di imporre la presentazione delle domande o lo svolgimento dei riesami entro il 31 dicembre 2008, cioè prima della sua entrata in vigore.
  • Considerando 7: esso prevede un termine di sei mesi a partire dall'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I per la revisione delle autorizzazioni, e un termine più lungo solo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo. Ciò conferma che il 31 dicembre 2008 non è il termine per il riesame.
  • Confronto con direttive analoghe: le direttive 2008/66, 2008/70 e 2010/28 usano formulazioni analoghe, dalle quali emerge che la data indicata serve a individuare il momento entro cui devono essere già iscritte tutte le sostanze attive del prodotto nell'allegato I, affinché lo Stato membro sia tenuto al riesame.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che l'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2008/69/CE va interpretato nel senso che il 31 dicembre 2008 è la data limite entro cui devono risultare iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE tutte le sostanze attive contenute nel prodotto fitosanitario, diverse da quella menzionata nella direttiva 2008/69, perché sorga l'obbligo di riesame.

Poiché la prima risposta è risolutiva, la Corte dichiara che non occorre pronunciarsi sulla seconda e sulla terza questione. Le spese restano rimesse al giudice nazionale.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitariagricolturainterpretazione delle direttive UEautorizzazione all'immissione in commerciodivergenze linguistiche

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