Corte di giustizia, Sentenza C-228/16
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 31 maggio 2017. — Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) contro Commissione europea. — Impugnazione – Aiuti di Stato – Decisione di archiviazione – Diniego della Commissione europea di proseguire l’esame della denuncia della ricorrente – Insussistenza di un aiuto al termine della fase preliminare di esame – Decisione puramente confermativa – Condizioni di legittimità della revoca di una decisione di archiviazione. — Causa C-228/16 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte annulla l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato non luogo a statuire sul ricorso della DEI contro l’archiviazione di una denuncia in materia di aiuti di Stato. La successiva decisione della Commissione del 25 marzo 2015 era soltanto confermativa della precedente del 12 giugno 2014 e non ne aveva determinato la revoca o sostituzione. La causa viene rinviata al Tribunale affinché esamini nel merito il ricorso originario.
Impugnazione in materia di aiuti di Stato: una successiva decisione della Commissione che si limita a confermare il rigetto di una denuncia non fa venir meno l’oggetto del ricorso avverso la decisione iniziale di archiviazione.
La questione giuridica
Se il Tribunale abbia errato nel dichiarare priva di oggetto la causa di annullamento proposta contro la decisione della Commissione del 12 giugno 2014, ritenendo che la decisione successiva del 25 marzo 2015 avesse formalmente sostituito la prima; in particolare, se una decisione successiva che si limita a confermare il precedente rigetto della denuncia possa essere qualificata come revoca/sostituzione idonea a far venir meno l’interesse a statuire.
Principio di diritto
In materia di aiuti di Stato, una decisione della Commissione che, dopo il riesame degli elementi presentati, si limita a ribadire il diniego di avviare il procedimento formale di esame senza introdurre elementi nuovi non costituisce una revoca né una sostituzione della decisione di archiviazione precedente; di conseguenza, il ricorso avverso quest’ultima non diventa privo di oggetto. Solo una revoca adottata per rimediare a un’illegittimità della decisione iniziale, espressamente indicata come tale, può far venir meno l’oggetto del giudizio.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
- Articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 107 TFUE
- Articolo 108 TFUE
- Regolamento (CE) n. 659/1999
- Articolo 4 del regolamento (CE) n. 659/1999
- Articolo 13 del regolamento (CE) n. 659/1999
Impugnazione in materia di aiuti di Stato: decisione confermativa e oggetto del ricorso
La pronuncia riguarda un’impugnazione proposta dalla Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) avverso un’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato il non luogo a statuire sul ricorso di annullamento contro una decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato. La questione centrale è se una successiva decisione della Commissione, adottata dopo il riesame della denuncia, abbia fatto venir meno l’oggetto del giudizio.
Fatti e svolgimento del procedimento
DEI, società elettrica greca, aveva presentato una denuncia alla Commissione sostenendo che una tariffa dell’energia elettrica applicata ad Alouminion SA, e poi un lodo arbitrale che l’aveva ulteriormente ridotta, costituivano aiuti di Stato illegittimi. A seguito dell’esame preliminare, la Commissione inviava il 6 maggio 2014 valutazioni provvisorie sfavorevoli alla denuncia; dopo osservazioni integrative di DEI, con lettera del 12 giugno 2014 concludeva che non vi erano elementi sufficienti per riaprire l’istruttoria.
DEI proponeva ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale contro la decisione del 12 giugno 2014. Successivamente, la Commissione adottava il 25 marzo 2015 una nuova decisione sul medesimo presunto aiuto di Stato relativo ad Alouminion SA. La Commissione sosteneva allora che il ricorso fosse divenuto privo di oggetto, e il Tribunale accoglieva tale impostazione ritenendo che la decisione del 25 marzo 2015 avesse formalmente sostituito quella del 12 giugno 2014.
Normativa rilevante
La Corte richiama il regolamento (CE) n. 659/1999, in particolare:
- l’articolo 4, che disciplina l’esito dell’esame preliminare (assenza di aiuto, non opposizione, o avvio del procedimento formale);
- l’articolo 13, secondo cui l’esame degli aiuti presunti illegali deve concludersi con una decisione ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 2, 3 o 4.
Sono inoltre rilevanti gli articoli 107 e 108 TFUE e l’articolo 263 TFUE sulla ricevibilità dell’impugnazione degli atti della Commissione.
Questioni esaminate dalla Corte
La Corte doveva stabilire se il Tribunale avesse errato nel considerare la controversia priva di oggetto per effetto della decisione del 25 marzo 2015. In particolare, occorreva verificare:
- se la nuova decisione avesse realmente revocato o sostituito quella del 12 giugno 2014;
- se fosse sufficiente una decisione meramente confermativa per far venir meno l’oggetto del ricorso;
- se tale soluzione fosse compatibile con l’effettività della tutela giurisdizionale.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda che, nel sistema del regolamento n. 659/1999, la Commissione deve chiudere la fase preliminare con una decisione che qualifichi la misura come non aiuto, che non sollevi obiezioni oppure che avvii il procedimento formale. La decisione del 12 giugno 2014 aveva concluso negativamente l’esame preliminare e costituiva quindi un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE, poiché produceva effetti giuridici vincolanti nei confronti della denunciante.
La Corte precisa poi che una decisione successiva può far venir meno l’oggetto del ricorso solo se costituisce una vera revoca della decisione precedente, adottata per rimediare a un’illegittimità e indicandone la natura. Una decisione puramente confermativa, priva di elementi nuovi, non equivale a revoca.
Nel caso concreto, la decisione del 25 marzo 2015 si limitava a confermare il contenuto della decisione del 12 giugno 2014, ribadendo il diniego di avvio del procedimento formale senza introdurre alcun elemento nuovo. Inoltre, dalla decisione stessa non risultava che la Commissione avesse inteso revocare la precedente decisione per sanarne un vizio. Pertanto, la decisione iniziale non era uscita dall’ordinamento giuridico dell’Unione e il ricorso conservava il suo oggetto.
La Corte aggiunge che accogliere la tesi del Tribunale avrebbe compromesso l’effettività della tutela giurisdizionale, poiché la Commissione potrebbe altrimenti neutralizzare il controllo giudiziario semplicemente riadottando decisioni confermative durante il contenzioso. In tali casi, il giudice avrebbe potuto semmai invitare il ricorrente a estendere o adattare le conclusioni anche al nuovo atto ai sensi dell’articolo 86 del regolamento di procedura del Tribunale.
Decisione e dispositivo
La Corte annulla l’ordinanza del Tribunale per errore di diritto. La causa viene rinviata dinanzi al Tribunale, poiché lo stato degli atti non consente alla Corte di statuire definitivamente sul merito o sulla ricevibilità del ricorso originario. Le spese sono riservate.
Principio affermato
In materia di aiuti di Stato, una decisione della Commissione che si limiti a ribadire, dopo riesame, il rigetto di una denuncia senza revocare espressamente la decisione precedente per correggerne un’illegittimità non fa venir meno l’oggetto del ricorso di annullamento proposto contro quest’ultima.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 1 giu 2017Corte di giustizia, Sentenza C-330/16
- Sentenza · 8 giu 2017Corte di giustizia, Sentenza C-293/16
- Sentenza · 8 giu 2017Corte di giustizia, Sentenza C-54/16
- Sentenza · 8 giu 2017Corte di giustizia, Sentenza C-111/17
- Sentenza · 18 mag 2017Corte di giustizia, Sentenza C-99/16
- Sentenza · 18 mag 2017Corte di giustizia, Sentenza C-150/16
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →