Corte di giustizia, Sentenza C-54/16
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'8 giugno 2017. — Vinyls Italia SpA, contro Mediterranea di Navigazione SpA. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Ordinario di Venezia. — Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Procedure di insolvenza – Regolamento (CE) n. 1346/2000 – Articoli 4 e 13 – Atti pregiudizievoli per la massa dei creditori — Circostanze in presenza delle quali l’atto in questione può essere impugnato — Atto soggetto alla legge di uno Stato membro diverso dallo Stato di apertura — Atto non impugnabile in base a tale legge — Regolamento (CE) n. 593/2008 — Articolo 3, paragrafo 3 — Legge scelta dalle parti — Ubicazione nello Stato di apertura di tutti gli elementi pertinenti alla situazione di cui trattasi – Rilevanza. — Causa C-54/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito l’ambito applicativo dell’articolo 13 del regolamento insolvenza n. 1346/2000 nelle azioni revocatorie. Ha escluso che forma, termini e rilievo d’ufficio dell’eccezione siano disciplinati dal regolamento, rinviando al diritto processuale nazionale. Ha inoltre precisato che il beneficiario dell’atto deve dimostrare, in concreto, l’insussistenza dei presupposti di impugnazione secondo la lex causae. Infine, ha ammesso l’operatività della deroga anche in presenza di una scelta della legge di un altro Stato membro, purché non fraudolenta o abusiva.
Interpretazione dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1346/2000 in tema di revocatoria fallimentare e di scelta della legge applicabile al contratto quale possibile fondamento della deroga alla lex fori concursus.
La questione giuridica
Se, ai sensi dell’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000, l’eccezione fondata sulla lex causae debba essere proposta con le forme e nei termini del diritto processuale del foro e se possa essere rilevata d’ufficio; quale sia l’onere probatorio circa la non impugnabilità dell’atto secondo la lex causae; e se la deroga operi anche quando le parti, pur avendo sede nello stesso Stato membro e tutti gli altri elementi della fattispecie concentrati in quello Stato, abbiano scelto la legge di un altro Stato membro, salvo abuso o frode.
Principio di diritto
L’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000 lascia al diritto processuale dello Stato del foro la disciplina delle modalità e dei termini per far valere la deroga, nonché la possibilità di rilievo d’ufficio, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività. Quanto al merito, il beneficiario dell’atto deve provare che, se la lex causae ammette l’impugnazione, nel caso concreto mancano i presupposti richiesti da quella legge, non essendo sufficiente invocare in astratto la sua non impugnabilità. La deroga può inoltre operare anche quando tutte le parti e gli altri elementi della situazione siano localizzati in uno stesso Stato membro, se il contratto è stato validamente assoggettato alla legge di un altro Stato membro, salvo che la scelta sia fraudolenta o abusiva.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 1346/2000
- Articolo 4, paragrafo 2, lettera m), regolamento (CE) n. 1346/2000
- Articolo 13 regolamento (CE) n. 1346/2000
- Regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I)
- Articolo 1, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 593/2008
- Articolo 3, paragrafi 1 e 3, regolamento (CE) n. 593/2008
- Convenzione di Roma del 1980, articolo 3, paragrafo 1
- Articolo 67, secondo comma, legge fallimentare italiana
- Articoli 167 e 183 codice di procedura civile italiano
- Insolvency Act 1986, articolo 239, paragrafi 2 e 3
Revocatoria fallimentare e scelta della legge applicabile: articolo 13 del regolamento n. 1346/2000
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunale Ordinario di Venezia in una controversia tra la curatela di Vinyls Italia SpA in fallimento e Mediterranea di Navigazione SpA, avente ad oggetto la revoca di pagamenti effettuati in esecuzione di un contratto di noleggio marittimo. La Corte interpreta l’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1346/2000 sulle procedure di insolvenza, coordinandolo con il regolamento Roma I solo nei limiti necessari a delimitare l’ambito della deroga alla lex fori concursus.
Fatti e procedimento principale
La Vinyls Italia chiedeva la restituzione di due pagamenti eseguiti nei sei mesi anteriori al fallimento, sostenendo che fossero revocabili ai sensi dell’articolo 67, secondo comma, della legge fallimentare italiana, in quanto effettuati quando la controparte conosceva lo stato di insolvenza. La Mediterranea opponeva che i pagamenti derivavano da un contratto sottoposto, per scelta delle parti, alla legge inglese e che, secondo tale legge, l’atto non era impugnabile; produceva a sostegno un affidavit di un barrister inglese.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto l’articolo 4, paragrafo 2, lettera m), del regolamento n. 1346/2000, secondo cui la lex fori concursus disciplina, tra l’altro, la nullità, l’annullamento o l’inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa. L’articolo 13 del medesimo regolamento costituisce una deroga: la regola dell’articolo 4 non si applica se chi ha beneficiato dell’atto prova che l’atto è soggetto alla legge di uno Stato contraente diverso dallo Stato di apertura e che tale legge non consente, nella fattispecie, di impugnare l’atto con alcun mezzo. La Corte menziona inoltre il regolamento Roma I, in particolare l’articolo 3, paragrafi 1 e 3, e l’articolo 1, paragrafo 1, oltre alla convenzione di Roma, per chiarire il contesto della scelta della legge applicabile al contratto.
Prima questione: forma, termini e rilievo d’ufficio dell’eccezione ex articolo 13
La Corte afferma che l’articolo 13 disciplina espressamente l’onere della prova, ma non contiene regole processuali specifiche su modalità di deduzione, termini, mezzi di prova o rilievo d’ufficio. In assenza di armonizzazione, tali aspetti rientrano nell’autonomia processuale degli Stati membri, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività.
Ne consegue che:
- la forma e il termine per far valere l’articolo 13 sono disciplinati dal diritto processuale dello Stato del foro;
- analogamente, la possibilità per il giudice di applicare d’ufficio la disposizione dipende dal diritto processuale nazionale;
- il giudice nazionale deve però verificare che la disciplina interna non sia meno favorevole rispetto a situazioni analoghe di diritto interno e non renda impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti derivanti dal diritto dell’Unione.
La Corte richiama la propria precedente giurisprudenza, in particolare Nike European Operations Netherlands, per ribadire che l’articolo 13 non contiene una disciplina autonoma degli aspetti processuali.
Seconda questione: contenuto dell’onere probatorio
La Corte esclude che il beneficiario dell’atto debba provare in astratto che la lex causae non prevede alcun mezzo di impugnazione per atti di quel tipo. Un simile requisito sarebbe eccessivamente restrittivo e svuoterebbe di effetto utile la norma, poiché quasi sempre esistono, almeno in astratto, strumenti impugnatori nella legge straniera.
La regola corretta è che, se la lex causae ammette l’impugnazione, il beneficiario deve dimostrare che nel caso concreto non ricorrono i presupposti richiesti da quella legge per accogliere l’impugnazione. La Corte conferma così un’impostazione concreta e casistica dell’articolo 13, coerente con la sua funzione di tutela dell’affidamento legittimo.
Terza, quarta e quinta questione: scelta della legge e ambito dell’articolo 13
La Corte riformula i quesiti per concentrarli sulla seguente ipotesi: parti di un contratto che hanno sede nello stesso Stato membro e con tutti gli altri elementi della situazione localizzati in quello stesso Stato, ma che scelgono la legge di un altro Stato membro. In tale evenienza, l’articolo 13 può comunque essere invocato.
La Corte osserva che la possibilità di scegliere la legge applicabile è un elemento consolidato del commercio internazionale e che né l’articolo 13 né altre disposizioni del regolamento n. 1346/2000 introducono limiti espressi al riguardo. Inoltre, il regolamento insolvenza costituisce una lex specialis rispetto al regolamento Roma I per le materie in esso contemplate; perciò l’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento Roma I non limita autonomamente l’applicazione dell’articolo 13.
Tuttavia, la Corte avverte che l’articolo 13 non può essere invocato in modo fraudolento o abusivo. Il giudice nazionale deve quindi verificare se la scelta della legge straniera sia stata effettuata in modo artificioso, con il fine essenziale di sottrarre il contratto o i suoi atti esecutivi all’applicazione della lex fori concursus. Il semplice fatto che le parti abbiano scelto una legge diversa da quella dello Stato in cui entrambe hanno sede non basta, di per sé, a fondare una presunzione di abuso.
Decisione della Corte
La Corte risponde che:
- la disciplina della forma, dei termini e del rilievo d’ufficio dell’eccezione ex articolo 13 è rimessa al diritto processuale nazionale, con i limiti dei principi di equivalenza ed effettività;
- l’onere probatorio richiede di dimostrare l’assenza in concreto dei presupposti di impugnazione secondo la lex causae, se questa prevede un mezzo di impugnazione;
- l’articolo 13 può essere invocato anche quando le parti, pur avendo sede nello stesso Stato membro e con tutti gli altri elementi situati in quello Stato, abbiano scelto la legge di un altro Stato membro, salvo frode o abuso da verificare dal giudice del rinvio.
Rilievo pratico
La sentenza è rilevante per le azioni revocatorie transfrontaliere, perché conferma che la deroga dell’articolo 13 non è una mera eccezione processuale, ma una regola sostanziale di conflitto di leggi con specifico onere probatorio. Per i professionisti italiani, il punto centrale è che la scelta della legge contrattuale può incidere sulla revocabilità degli atti anche se il contratto è interno sotto il profilo fattuale, ma tale scelta non può essere strumentalizzata in modo abusivo per eludere la disciplina concorsuale italiana.
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