Corte di giustizia, Sentenza C-111/17
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'8 giugno 2017. — OL contro PQ. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Monomeles Protodikeio Athinon. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – Sottrazione internazionale di minori – Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Articolo 11 – Domanda di ritorno – Nozione di “residenza abituale” di un lattante – Minore nato, conformemente alla volontà dei suoi genitori, in uno Stato membro diverso da quello della loro residenza abituale – Soggiorno ininterrotto del minore durante i primi mesi di vita nel suo Stato membro di nascita – Decisione della madre di non far ritorno nello Stato membro dove si trovava la residenza abituale della coppia. — Causa C-111/17 PPU
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia ha chiarito che, per un lattante nato e rimasto per diversi mesi nello Stato membro di nascita con la madre, la residenza abituale non può essere fissata automaticamente nello Stato di precedente residenza abituale dei genitori sulla sola base della loro intenzione iniziale di rientrare. La nozione resta fattuale e richiede di valorizzare soprattutto la reale situazione di vita del minore. Ne deriva che il rifiuto della madre di rientrare con il minore non integra, in quel contesto, un mancato ritorno illecito ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003.
Nozione di "residenza abituale" di un lattante ai fini della domanda di ritorno ex articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/2003: rilevanza limitata dell’intenzione iniziale dei genitori quando il minore è nato e ha soggiornato ininterrottamente nello Stato membro di nascita.
La questione giuridica
Se, ai fini dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, la residenza abituale di un lattante possa essere individuata nello Stato membro di residenza abituale dei genitori prima della nascita, sulla base della loro intenzione iniziale di farvi rientrare la madre con il minore, anche quando il minore sia nato e sia rimasto ininterrottamente per mesi nello Stato membro di nascita; e, correlativamente, se il rifiuto della madre di rientrare integri un "mancato ritorno illecito".
Principio di diritto
Ai fini dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, la residenza abituale di un lattante si determina in base a un complesso di circostanze di fatto che evidenzino una certa integrazione in un ambiente sociale e familiare; l’intenzione iniziale dei genitori di far rientrare il minore nello Stato membro della loro precedente residenza abituale non può, da sola, prevalere sulla circostanza che il minore sia nato e abbia soggiornato ininterrottamente per mesi nello Stato membro di nascita. In tale situazione, il rifiuto della madre di rientrare con il minore non costituisce un "trasferimento illecito o mancato ritorno" ai sensi della disposizione, sicché non si attiva la procedura di ritorno prevista da tale articolo.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 107 del regolamento di procedura della Corte
- Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori
- Regolamento (CE) n. 2201/2003
- Articolo 1 della convenzione dell’Aja del 1980
- Articolo 3 della convenzione dell’Aja del 1980
- Articolo 5, lettera a), della convenzione dell’Aja del 1980
- Articolo 8 della convenzione dell’Aja del 1980
- Articolo 11 della convenzione dell’Aja del 1980
- Articolo 2, punti 7, 8, 9 e 11, del regolamento (CE) n. 2201/2003
- Articolo 8 del regolamento (CE) n. 2201/2003
- Articolo 10 del regolamento (CE) n. 2201/2003
- Articolo 11, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 2201/2003
- Considerando 12 e 17 del regolamento (CE) n. 2201/2003
- Articolo 24, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 67 TFUE
Nozione di residenza abituale del lattante e domanda di ritorno ex regolamento 2201/2003
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale urgente del Monomeles Protodikeio Athinon in una controversia tra il padre OL e la madre PQ relativa al ritorno di una minore nata in Grecia e rimasta con la madre in quello Stato membro per diversi mesi. Il nodo interpretativo riguarda l’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/2003 e, in particolare, la determinazione della "residenza abituale" di un lattante ai fini della procedura di ritorno prevista dalla convenzione dell’Aja del 1980 integrata dal regolamento.
Fatti e procedimento principale
I genitori, cittadini italiano e greca, avevano vissuto in Italia dopo il matrimonio. Durante la gravidanza avevano concordato che il parto avvenisse ad Atene, presso la famiglia materna, e che in seguito la madre sarebbe tornata in Italia con la bambina. La minore è nata in Grecia il 3 febbraio 2016 e vi è rimasta con la madre; il padre ha poi promosso sia azioni dinanzi ai giudici italiani in materia di divorzio e responsabilità genitoriale, sia una domanda di ritorno dinanzi al giudice greco.
Il giudice del rinvio ha osservato che, secondo la ricostruzione fattuale da esso prospettata, non vi era stato un "trasferimento" del minore, ma un possibile "mancato ritorno" illecito, e ha chiesto se la volontà comune iniziale dei genitori potesse far ritenere che la residenza abituale del lattante fosse in Italia, pur in assenza di precedente presenza fisica nel territorio italiano del minore.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama, da un lato, la convenzione dell’Aja del 1980, in particolare gli articoli 1, 3, 5, 8 e 11, che disciplinano il ritorno immediato del minore illecitamente trasferito o trattenuto; dall’altro, il regolamento n. 2201/2003, segnatamente i considerando 12 e 17 e gli articoli 2, 8, 10 e 11.
Ai sensi dell’articolo 2, punto 11, del regolamento, il trasferimento o mancato ritorno è illecito quando viola diritti di affidamento derivanti dalla legge, da una decisione o da un accordo vigenti nello Stato membro in cui il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del fatto. L’articolo 11, paragrafo 1, collega la procedura di ritorno alla circostanza che il minore sia stato illecitamente trasferito o trattenuto in uno Stato membro diverso da quello della sua residenza abituale immediatamente precedente.
Ragionamento della Corte sulla nozione di residenza abituale
La Corte ribadisce che la nozione di "residenza abituale" è autonoma del diritto dell’Unione e va interpretata alla luce del contesto e delle finalità del regolamento, in particolare dell’interesse superiore del minore e del criterio di vicinanza. Essa corrisponde al luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, da valutarsi in base al complesso delle circostanze di fatto del caso concreto.
Per i lattanti, l’ambiente rilevante è essenzialmente familiare: occorre considerare soprattutto la persona o le persone di riferimento con cui il minore vive, la regolarità, le condizioni e i motivi del soggiorno della madre nello Stato interessato, nonché le relazioni familiari e sociali lì intrattenute. L’intenzione dei genitori può essere un indizio, specie se corroborata da elementi tangibili, ma non può essere decisiva da sola.
Nel caso concreto, il minore era nato in Grecia per volontà comune dei genitori ed era rimasto ininterrottamente per cinque mesi con la madre nello Stato di nascita, senza mai lasciare quel territorio. In tale contesto, attribuire valore preponderante all’intenzione iniziale di far rientrare madre e figlia in Italia equivarrebbe a costruire una regola generale secondo cui la residenza abituale del lattante coinciderebbe necessariamente con quella dei genitori, in contrasto con la natura fattuale della nozione e con la logica della procedura di ritorno.
Rapporto tra residenza abituale e illecito mancato ritorno
La Corte sottolinea che, ai fini dell’articolo 11, paragrafo 1, la verifica della residenza abituale precede quella dell’eventuale violazione dei diritti di affidamento. Poiché la legalità o illegalità del trasferimento/mancato ritorno si valuta rispetto alla residenza abituale del minore immediatamente anteriore al fatto, non può essere il consenso o il dissenso del padre, in quanto titolare della responsabilità genitoriale, a determinare la residenza abituale del minore.
La Corte rileva inoltre che una domanda di ritorno deve basarsi su elementi rapidamente verificabili, per rispettare l’urgenza della procedura fissata dall’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento. Valorizzare in modo determinante l’intenzione iniziale dei genitori imporrebbe invece accertamenti complessi e incerti, incompatibili con tale esigenza di rapidità.
Interesse superiore del minore e finalità della procedura di ritorno
La Corte osserva che la procedura di ritorno mira al ripristino dello status quo ante, cioè della situazione precedente al trasferimento o al mancato ritorno illecito, per ricollocare il minore nell’ambiente a lui più familiare. Nel caso di specie, il minore aveva sempre vissuto nello Stato di nascita; pertanto, il ritorno in Italia non sarebbe stato conforme alla funzione tipica della procedura di ritorno.
La Corte aggiunge che il diritto del minore a intrattenere relazioni personali e contatti diretti con entrambi i genitori, richiamato dall’articolo 24, paragrafo 3, della Carta, non impone il trasferimento del minore nello Stato membro di precedente residenza dei genitori, potendo essere tutelato nell’ambito di un procedimento di merito sulla responsabilità genitoriale avanti ai giudici competenti.
Decisione e dispositivo
La Corte conclude che, in una situazione in cui un minore è nato e ha soggiornato ininterrottamente per mesi con la madre, conformemente alla volontà comune dei genitori, in uno Stato membro diverso da quello della loro precedente residenza abituale, l’intenzione iniziale dei genitori di farvi rientrare la madre con il minore non consente di ritenere che il minore abbia in quest’ultimo Stato la propria residenza abituale.
Di conseguenza, il rifiuto della madre di rientrare con il minore in quello Stato non costituisce un "illecito trasferimento o mancato ritorno" ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003. La questione pregiudiziale viene quindi risolta in senso sfavorevole alla domanda di ritorno proposta dal padre.
Portata pratica per gli operatori
La decisione conferma che, nelle controversie di sottrazione internazionale di minori, la residenza abituale dei neonati e lattanti non può essere ancorata in modo astratto alla residenza dei genitori o alle loro intenzioni programmatiche. Per avvocati e professionisti, ciò implica che, nei casi di minori molto piccoli, è essenziale documentare gli elementi di fatto della concreta vita del bambino nello Stato in cui si trova, poiché sono tali elementi, e non la sola progettazione familiare iniziale, a orientare la competenza e la procedura di ritorno.
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