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Sentenza

Sentenza n. 184/2026 - Milano, Sezione 2

per l'annullamento della comunicazione dell'Organismo Pagatore della regione Lombardia, ricevuta a mezzo posta certificata del 9 giugno 2022, avente ad oggetto il mancato accoglimento della richiesta di riesame dell'esito della domanda di accesso alla riserva nazionale 2021.

Giustizia amministrativa202201856

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della richiesta di riesame dell’esito negativo della domanda di accesso alla riserva nazionale 2021 per l’assegnazione di nuovi diritti all’aiuto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (organismo pagatore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società agricola aveva presentato domanda di accesso alla riserva nazionale 2021 ai sensi dell’art. 30, paragrafo 7, lettera a), del Regolamento (UE) n. 1307/2013, per superfici situate nel Comune di Ottobiano, nell’ambito della fattispecie relativa all’abbandono delle terre connesso a interventi pubblici. L’Organismo Pagatore aveva respinto la domanda ritenendo che le superfici ricadessero in un’area rurale ad agricoltura intensiva specializzata, non soggetta a rischio di abbandono. La ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 30, paragrafo 7, lettera a), del Regolamento (UE) n. 1307/2013 e dell’art. 10, commi 4 e 5, del d.m. n. 5465 del 7 giugno 2018, sostenendo che tali disposizioni prevedessero due fattispecie alternative di ammissibilità: da un lato, le superfici situate in zone montane a rischio di abbandono e, dall’altro, le superfici soggette a programmi di ristrutturazione e sviluppo connessi a interventi pubblici, anche se non ubicate in zone a rischio di abbandono. La società ha inoltre richiamato la propria adesione al programma MIS H PSR 2000/2006 della Regione Lombardia. La Regione ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, ritenendo il diniego impugnato meramente confermativo di un precedente diniego non impugnato tempestivamente, e ha comunque chiesto il rigetto nel merito.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, prescindendo dall’esame dell’eccezione di inammissibilità poiché la censura era infondata nel merito. Secondo il giudice, l’art. 30, paragrafo 7, lettera a), del Regolamento (UE) n. 1307/2013 persegue la finalità di evitare l’abbandono delle terre. Il riferimento alle zone soggette a programmi di ristrutturazione o sviluppo connessi a un intervento pubblico amplia l’ambito delle zone considerate, ma non elimina il presupposto del rischio di abbandono. Le due condizioni devono quindi ritenersi cumulative: anche le superfici interessate da programmi di ristrutturazione e sviluppo devono trovarsi in un’area territorialmente classificata come soggetta a rischio di abbandono. L’art. 10, comma 4, del d.m. n. 5465/2018, pur distinguendo mediante il termine “ovvero” le superfici in zone montane da quelle soggette a programmi di ristrutturazione e sviluppo, deve essere interpretato conformemente alla disposizione unionale e non consente di prescindere dal comune requisito del rischio di abbandono. La circolare AGEA n. 96517/2019 conferma tale lettura, riconducendo le fattispecie al presupposto unitario dell’abbandono delle terre. Poiché le superfici della ricorrente erano situate nel territorio di Ottobiano, classificato come area rurale ad agricoltura intensiva specializzata e non soggetto a rischio di abbandono, il diniego è stato ritenuto legittimo. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 30, paragrafo 7, lettera a), Regolamento (UE) n. 1307/2013

    Gli Stati membri possono utilizzare le loro riserve nazionali o regionali per: a) assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori per evitare che le terre siano abbandonate, comprese le zone soggette a programmi di ristrutturazione o sviluppo connessi a una forma di intervento pubblico.

    Il rischio di abbandono costituisce presupposto indefettibile dell’accesso alla riserva nazionale anche quando le superfici siano soggette a programmi di ristrutturazione o sviluppo connessi a interventi pubblici.

  • art. 10, comma 4, d.m. 7 giugno 2018, n. 5465

    Ai sensi dell'art. 30, paragrafo 7, lettera a) del regolamento (UE) n. 1307/2013 possono presentare domanda di accesso alla riserva gli agricoltori in attivita' di cui all'art. 3 del presente decreto, relativamente alle superfici situate in zone classificate montane ai sensi della regolamentazione dell'Unione europea sul FEASR ovvero alle superfici soggette a programmi di ristrutturazione e sviluppo per le quali il relativo impegno sia scaduto entro i termini di presentazione della domanda unica.

    Il termine “ovvero” distingue le superfici montane da quelle soggette a programmi di ristrutturazione e sviluppo, ma entrambe le categorie restano subordinate al comune requisito del rischio di abbandono.

  • art. 10, comma 5, d.m. 7 giugno 2018, n. 5465

    La disposizione è richiamata quale base normativa della domanda, ma la sentenza non ne esplicita autonomamente il contenuto interpretativo.

  • circolare AGEA n. 96517 del 17 dicembre 2019

    La circolare riconduce le fattispecie considerate al presupposto unitario dell’abbandono delle terre e conferma la necessità del rischio di abbandono.

Massime di principio

  • Ai sensi dell’art. 30, paragrafo 7, lettera a), del Regolamento (UE) n. 1307/2013, l’assegnazione di diritti all’aiuto dalla riserva nazionale è finalizzata a evitare l’abbandono delle terre; pertanto, il rischio di abbandono costituisce un presupposto indefettibile dell’intervento.
  • Il riferimento alle zone soggette a programmi di ristrutturazione o sviluppo connessi a una forma di intervento pubblico individua una categoria di superfici ulteriore rispetto a quelle montane, ma non configura una fattispecie autonoma svincolata dal rischio di abbandono.
  • L’art. 10, comma 4, del d.m. n. 5465/2018 deve essere interpretato conformemente all’art. 30, paragrafo 7, lettera a), del Regolamento (UE) n. 1307/2013: l’alternatività tra superfici montane e superfici soggette a programmi di ristrutturazione o sviluppo riguarda la tipologia territoriale, non il presupposto comune del rischio di abbandono.
  • La classificazione amministrativa delle superfici in un’area rurale ad agricoltura intensiva specializzata, non soggetta a rischio di abbandono, è ostativa all’ammissibilità della domanda di accesso alla riserva nazionale, anche qualora le superfici siano state interessate da programmi di ristrutturazione o sviluppo.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorie
RamiContributi e finanziamenti pubblici
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazionePrincipio di legalità e tipicità

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