Cassazione Civile, Ordinanza n. 02354/2025 del 31/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi di ricorso perché, a seguito del deposito dell'atto di rinuncia al ricorso con adesione della controricorrente, ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha inoltre precisato che, in presenza di adesione alla rinuncia, non si provvede sulle spese e non trova applicazione l'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 sul raddoppio del contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (coniuge)
La controversia
La controversia originava da un giudizio di separazione personale tra coniugi, nel quale uno dei coniugi aveva domandato anche lo scioglimento della comunione legale e la divisione dei beni comuni. Il Tribunale di Firenze, in sede non definitiva, aveva ritenuto applicabile l'art. 191, comma 2, c.c., come modificato dalla L. n. 55 del 2015, ritenendo che la norma si applicasse ai procedimenti di separazione già in corso. La Corte d'appello di Firenze ha confermato tale impostazione, osservando che, al momento dell'entrata in vigore della riforma, il procedimento di separazione era ancora pendente quanto al regime patrimoniale, essendo passata in giudicato solo la questione dello status. Ha inoltre ritenuto che la domanda subordinata relativa alla decorrenza dello scioglimento della comunione dal passaggio in giudicato della pronuncia sullo status costituisse una mera emendatio libelli e non una domanda nuova. Avverso tale decisione è stato proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma prima della decisione il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, con adesione della controricorrente.
Norme richiamate
art. 191 c.c.
La Corte d'appello aveva ritenuto applicabile la disposizione, come modificata dalla L. n. 55 del 2015, ai procedimenti di separazione ancora in corso alla data di entrata in vigore della riforma.
L. n. 55 del 2015
La modifica dell'art. 191, comma 2, c.c. si applica ai procedimenti di separazione in corso.
art. 708 c.p.c.
È richiamato quale riferimento temporale dei provvedimenti presidenziali da cui il Tribunale aveva fatto decorrere lo scioglimento della comunione.
art. 391 c.p.c.
In presenza di adesione alla rinuncia non si deve provvedere sulle spese.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
L'estinzione del giudizio esclude l'applicazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso con adesione della parte resistente determina l'estinzione del processo, con preclusione dell'esame dei motivi di impugnazione.
- Quando vi è adesione alla rinuncia, il giudice di legittimità non provvede sulle spese di lite.
- L'estinzione del giudizio di impugnazione esclude il raddoppio del contributo unificato previsto per l'impugnazione non accolta.
- In tema di scioglimento della comunione legale tra coniugi, la questione della decorrenza degli effetti può interagire con la disciplina transitoria della riforma del 2015, ma nel caso concreto la Corte di cassazione non si è pronunciata nel merito per sopravvenuta estinzione del giudizio.
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