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Ordinanza

Ordinanza n. 230/2026 - Roma, Sezione 4B

per l''annullamento - della Graduatoria Provinciale per le Supplenze (GPS) per la provincia di Campobasso, valida per l''anno scolastico 2023/2024, nella parte in cui dispone l''inserimento dei ricorrenti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D, in quanto possessori di abilitazione all''insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all''estero, a non ancora munita del riconoscimento da parte del Ministero dell''Istruzione e del Merito; - del Decreto Ministeriale 15 giugno 2023 n. 119, avente ad oggetto: “Procedura straordinaria in attuazione dell''articolo 5, commi da 5 a 17, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44”, nella parte in cui prevede l''inserimento dei ricorrenti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D, in quanto possessori di abilitazione all''insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all''estero, a non ancora munita del riconoscimento da parte del Ministero dell''Istruzione e del Merito, e ne inibisce l''accesso al ruolo (anche mediante la c.d. “call veloce” di cui dell''articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159), e segnatamente all''art. 2, comma 2, laddove dispone “La presente procedura non si applica a coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno con riserva di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all''estero”; - della Circolare Ministeriale 19 luglio 2023 prot. n. 43440 che detta istruzioni operative sulla formazione delle GPS per l''Anno Scolastico 2023/2024, e segnatamente al punto 2 nella parte in cui è scritto “coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS o nel relativo elenco aggiuntivo con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione, ovvero di specializzazione sul sostegno, conseguito all''estero sono inclusi in un secondo elenco aggiuntivo”; - dell''Avviso del Ministero dell''Istruzione e del Merito prot. 44017 del 20 luglio 2023 di apertura delle funzioni telematiche per la c.d. Call veloce per l''anno scolastico 2023-2024, nella parte in cui preclude ai ricorrenti la presentazione delle istanze di partecipazione all’immissione in ruolo; - di ogni altro atto precedente o successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati, ivi compreso, per quanto di ragione, il precedente D.M. 6 maggio 2022 n. 112 che disciplina la formazione e l''utilizzo delle GPS per il biennio 2022 – 2024;

Giustizia amministrativa202311308

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatoria provinciale per le supplenze della provincia di Campobasso per l'anno scolastico 2023/2024, nonché gli atti ministeriali e amministrativi che collocano con riserva i titolari di titoli esteri non riconosciuti nelle fasce aggiuntive e precludono l'accesso alla procedura di immissione in ruolo mediante call veloce

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato la GPS della provincia di Campobasso per l'anno scolastico 2023/2024, il D.M. 15 giugno 2023 n. 119, la circolare ministeriale del 19 luglio 2023 e l'avviso ministeriale del 20 luglio 2023, nella parte in cui prevedono l'inserimento dei possessori di abilitazione all'insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all'estero e non ancora riconosciuta in fasce o elenchi aggiuntivi con riserva, escludendoli dalla procedura straordinaria e dalla presentazione dell'istanza per la call veloce finalizzata all'immissione in ruolo. È stata inoltre chiesta l'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami nei confronti degli altri controinteressati, considerato l'elevato numero degli stessi e la prevedibile difficoltà di reperirne gli indirizzi.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito i motivi di impugnazione. Rilevato l'elevato numero di controinteressati e le difficoltà prevedibili nel reperimento dei loro indirizzi, ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 c.p.a. L'Amministrazione dovrà pubblicare sul proprio sito istituzionale, nonché su quello dell'Ufficio Scolastico Regionale interessato, un sunto del ricorso, gli atti impugnati e l'elenco dei controinteressati entro 20 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. La parte ricorrente dovrà depositare la prova della pubblicazione entro 10 giorni dalla pubblicazione. Il termine per la pubblicazione è espressamente qualificato come perentorio e il suo mancato rispetto comporta l'improcedibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 27, comma 2, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento, insieme all'art. 49 c.p.a., dell'autorizzazione all'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami.

  • art. 49 c.p.a.

    Consente al giudice di disporre le modalità di integrazione del contraddittorio; nel caso concreto è stato utilizzato per autorizzare la notificazione per pubblici proclami, in ragione dell'elevato numero dei controinteressati e delle difficoltà di reperimento degli indirizzi.

  • art. 5, commi 5-17, d.l. 22 aprile 2023, n. 44

    È indicato quale base normativa della procedura straordinaria disciplinata dal D.M. 15 giugno 2023 n. 119, ma non è oggetto di esame sostanziale nell'ordinanza.

  • art. 1 d.l. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159

    Richiamato in relazione alla procedura di immissione in ruolo mediante call veloce, la cui accessibilità è contestata nel ricorso; l'ordinanza non ne valuta la legittimità.

Massime di principio

  • Quando il numero dei controinteressati è elevato e il reperimento dei loro indirizzi presenta prevedibili difficoltà, il giudice amministrativo può autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, disponendo la pubblicazione di un sunto del ricorso, degli atti impugnati e dell'elenco dei controinteressati sui siti istituzionali delle amministrazioni interessate.
  • Nell'autorizzare la notificazione per pubblici proclami, il giudice può stabilire specifiche modalità esecutive e termini perentori, prevedendo che la mancata pubblicazione nel termine assegnato determini l'improcedibilità del ricorso.
  • La parte ricorrente deve depositare la prova dell'avvenuta pubblicazione entro il termine stabilito dal giudice, decorrente dalla pubblicazione stessa.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoTermini e notificazione del ricorsoObblighi di pubblicazione e trasparenza
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativoAccesso e trasparenza
IstitutiTrasparenza e pubblicitàTermini del procedimentoPartecipazione procedimentale

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