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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20205/2023 del 11/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato le condanne per rapina aggravata in concorso, contraffazione della targa (capo F) e lesioni personali aggravate per nesso teleologico (capo N). Le censure principali: per Di Lorenzo, il diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonostante confessione e collaborazione, giovane età e condizioni disagiate; per Mauriello, analoga doglianza sulle attenuanti e contestazione della responsabilità in concorso per le lesioni (assenza del requisito psicologico e volontà di cagionare le lesioni); per Iovine, contestazione della responsabilità per le lesioni e per la contraffazione della targa (sostenendo che l'atto materiale fu compiuto da altri e senza suo dolo) e richiesta del riconoscimento delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di DI LORENZO e MAURIELLO e ha rigettato il ricorso di IOVINE. Ha confermato la motivazione della Corte territoriale circa il diniego delle attenuanti generiche, ritenendo le ammissioni confessionali e la collaborazione prive di efficacia rieducativa reale e dunque non idonee a fondare l'attenuante. Ha altresì ritenuto corretta la ricostruzione della responsabilità in concorso per le lesioni, poiché i fatti lesivi erano prevedibili e voluti nel quadro dell'impresa criminosa comune, e ha condiviso l'attribuzione a tutti i partecipanti dell'attività preparatoria consistente nella sostituzione della targa, come azione riconducibile all'organizzazione comune della rapina. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità/rigetto dei ricorsi; condanna di DI LORENZO e MAURIELLO al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella proposizione del ricorso; condanna di IOVINE al solo pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.

    Indicazione delle ragioni di ricorso per violazione di legge: i motivi erano ritenuti manifestamente infondati perché la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti e la qualificazione del concorso.

  • art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

    art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

    Regola formale sulla esposizione sintetica dei motivi in cassazione: i ricorsi sono stati esaminati nella loro formulazione conforme a questa prescrizione.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti atipiche: la Corte ha ricordato che l'applicazione richiede elementi positivi e motivazione dettagliata; la mera confessione strategica non basta a fondare l'attenuante.

  • art. 132 cod. pen.

    Regole sulla determinazione della pena: richiamato come criterio generale nel valutare la commisurazione della pena e l'eventuale attenuazione.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena (gravità del reato, capacità a delinquere): la Corte ha usato le categorie di questo articolo per valutare se la condotta confessoria potesse incidere sulla capacità a delinquere e giustificare l'attenuante.

  • decreto luogotenenziale n. 288 del 14/9/1944

    decreto luogotenenziale n. 288 del 14/9/1944

    Richiamato come atto storico di introduzione delle circostanze attenuanti atipiche, per sottolineare la natura non discrezionale e motivata della loro applicazione.

  • art. 110 cod. pen.

    Principio del concorso di persone nel reato: la Corte ha confermato che l'adesione a un'impresa criminosa plurale comporta la responsabilità per gli eventi prevedibili e voluti nell'ambito dell'azione comune.

  • art. 116 cod. pen.

    Norma sul cosiddetto concorso anomalo: la Corte ha escluso l'applicabilità del concorso anomalo, affermando che si tratta di concorso ordinario ai sensi dell'art. 110 quando l'evento lesivo era prevedibile nel programma criminoso comune.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    art. 616, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina gli effetti della cassazione sul giudicato: applicata per disporre l'unica condanna alle spese per il ricorso rigettato di Iovine.

  • art. 27, comma terzo, Cost.

    art. 27, comma terzo, Cost.

    Principio del fine rieducativo della pena: richiamato per spiegare come la condotta susseguente al reato possa incidere sulla valutazione della capacità a delinquere e sulle attenuanti, purché risulti reale e non meramente strumentale.

  • art. 438 e ss., art. 444 e ss., cod. proc. pen.

    art. 438 ss. e 444 ss. cod. proc. pen.

    Richiamati come esempi di strumenti processuali che legano riduzioni di pena a scelte procedurali; il giudice deve distinguere tra tali istituti e la valutazione autonoma delle attenuanti.

  • sentenza Corte Costituzionale n. 183 del 2011

    Corte cost., sent. n. 183 del 2011

    Richiamata per affermare la libertà del giudice di valorizzare la condotta successiva al reato come indicatore positivo ai fini dell'art. 62-bis, purché non vi sia automatismo; la sentenza sottolinea l'importanza della motivazione e della discontinuità di comportamento.

  • sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 2000

    Corte cost., sent. n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione al criterio di quantificazione dell'ammenda alla Cassa delle ammende in presenza di profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • Le circostanze attenuanti atipiche (art. 62-bis) richiedono elementi positivi e una motivazione puntuale: la semplice confessione o collaborazione, se meramente strategica, non è sufficiente per fondare l'attenuante.
  • La condotta successiva al reato può costituire indicatore di resipiscenza e incidere sulla capacità a delinquere (art. 133), ma il giudice deve accertare la reale efficacia rieducativa e motivare la scelta.
  • In un'impresa criminosa plurale, ogni partecipante può rispondere per i fatti prevedibili e voluti nell'ambito dell'azione comune (concorso ex art. 110 c.p.); non è necessario che tutti abbiano materialmente commesso l'evento lesivo.
  • Atti preparatori funzionali all'occultamento o alla riuscita del reato (per es. sostituzione della targa) sono ascrivibili a tutti i partecipanti se rientrano nell'organizzazione comune e nel comune interesse a evitare l'identificazione.
  • La valutazione del giudice di merito sulla motivazione e sulla gravità del fatto è sindacabile in cassazione solo nei limiti della manifesta illogicità o violazione di legge; una motivazione congrua e coerente non è facilmente censurabile.
  • Ricorsi infondati o proposti con negligenza possono essere dichiarati inammissibili e comportare, oltre al rigetto, la condanna alle spese e, se sussistono profili di colpa, il pagamento di somme alla Cassa delle ammende.

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