Sentenza n. 5135/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna (sezione prima) n. 632 del 25 agosto 2023, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sardegna che aveva riconosciuto la pretesa relativa all’indennità di disagiata sede, limitandola per prescrizione ai crediti maturati nel quinquennio anteriore alla notifica del ricorso
Esito
Favorevole al ricorrente (militari)
Prevale il privato
La controversia
I militari chiedevano il riconoscimento dell’indennità di impiego operativo supplementare per disagiata sede, prevista dall’art. 16 della legge n. 78/1983, nella misura del 75% dell’indennità di impiego operativo, oltre agli arretrati, interessi e rivalutazione. La pretesa si fondava anche sulla disparità di trattamento rispetto al personale già beneficiario della medesima misura. Il TAR aveva ritenuto applicabile la prescrizione quinquennale agli emolumenti spettanti ai pubblici dipendenti in ragione dell’attività lavorativa e aveva dichiarato prescritti i crediti anteriori al quinquennio precedente la notifica del ricorso. In appello, con il primo motivo, i militari sostenevano che dovesse applicarsi la prescrizione ordinaria decennale, poiché il credito avrebbe richiesto una previa ricognizione dei presupposti di fatto e della sua quantificazione. Con il secondo motivo deducevano l’errore del TAR nell’aver escluso l’esistenza di atti interruttivi della prescrizione, evidenziando di avere prodotto istanze stragiudiziali presentate tra dicembre 2020 e marzo 2021 per ottenere l’indennità nella misura del 75%.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto il primo motivo, confermando l’applicabilità della prescrizione quinquennale. Ha rilevato che l’art. 2, comma 4, della legge n. 428/1985 assoggetta a prescrizione quinquennale le rate di stipendio, gli assegni equivalenti e le differenze arretrate degli emolumenti spettanti ai dipendenti pubblici, e che il decreto-legge n. 1278/1917 ricomprende tra gli assegni soggetti a prescrizione le indennità personali e speciali spettanti al personale militare. La natura dell’indennità di disagiata sede non determina quindi l’applicazione del termine decennale. Il secondo motivo è stato invece accolto: dalla documentazione prodotta in primo grado risultava che i militari avevano presentato istanze stragiudiziali individuali, tra il 15 dicembre 2020 e il 17 marzo 2021, dirette a ottenere il pagamento dell’indennità nella misura del 75%. Tali istanze costituiscono atti interruttivi della prescrizione. Sono pertanto prescritti soltanto i crediti relativi al periodo anteriore al quinquennio precedente la presentazione della rispettiva istanza, e non quelli anteriori al quinquennio calcolato dalla notifica del ricorso. L’appello è stato accolto parzialmente, con conseguente parziale riforma della sentenza del TAR e accoglimento del ricorso di primo grado nei limiti indicati. Le spese del grado d’appello sono state compensate.
Norme richiamate
art. 16 l. 23 marzo 1983, n. 78
Costituisce la base normativa dell’indennità di impiego operativo supplementare, qualificata nel caso concreto come indennità di disagiata sede.
art. 2946 c.c.
La prescrizione decennale dei diritti, salvo il caso in cui la legge disponga diversamente.
La prescrizione decennale opera come termine generale, ma non trova applicazione quando una disciplina speciale stabilisce un termine diverso.
art. 2, comma 4, l. 7 agosto 1985, n. 428
Il termine di prescrizione quinquennale si applica anche alle rate e differenze arretrate degli emolumenti indicati nel comma precedente spettanti ai destinatari o loro aventi causa e decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Assoggetta a prescrizione quinquennale le rate e differenze arretrate degli emolumenti spettanti ai dipendenti pubblici, compresi gli assegni e le indennità connessi all’esercizio dell’attività lavorativa.
art. 2 r.d.l. 19 gennaio 1939, n. 295, convertito nella l. 2 giugno 1939, n. 739
È richiamato quale disposizione modificata dalla legge n. 428/1985 per stabilire il termine quinquennale di prescrizione delle rate di stipendio e degli assegni equivalenti dovuti dallo Stato.
articolo unico d.l.l. 2 agosto 1917, n. 1278
Sono compresi tra gli assegni personali soggetti alla prescrizione biennale [...] le indennità di missione, quelle di tramutamento, le indennità di residenza, le indennità eventuali e speciali per il Regio Esercito e per la Regia Marina e [...] in genere tutti gli assegni fissi.
La disposizione, letta in combinato disposto con la normativa successiva, ricomprende nell’ambito degli emolumenti soggetti alla prescrizione quinquennale l’intero insieme delle indennità spettanti al personale militare.
art. 2943 c.c.
Rileva ai fini dell’efficacia interruttiva della prescrizione delle istanze stragiudiziali dirette all’amministrazione per ottenere il pagamento dell’indennità.
art. 64 c.p.a.
È richiamato dagli appellanti in relazione alla valutazione della documentazione prodotta in primo grado; il Consiglio di Stato ha ritenuto provata la presentazione delle istanze interruttive.
Massime di principio
- Le indennità spettanti al personale militare in funzione dell’esercizio dell’attività lavorativa rientrano nell’ambito degli emolumenti dovuti dallo Stato soggetti alla prescrizione quinquennale, anche quando la loro concreta spettanza richieda l’accertamento dei presupposti di fatto della sede o del servizio.
- La prescrizione quinquennale delle rate e differenze arretrate decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere; la necessità di una verifica amministrativa dei presupposti o della quantificazione del credito non trasforma il termine speciale in prescrizione decennale.
- L’istanza stragiudiziale individuale con cui il dipendente pubblico chiede all’amministrazione il pagamento di un’indennità in una determinata misura costituisce atto idoneo a interrompere la prescrizione, con decorrenza di un nuovo quinquennio dalla relativa presentazione.
- Quando più dipendenti presentano istanze stragiudiziali in date diverse, la prescrizione dei rispettivi crediti deve essere calcolata separatamente, assumendo come dies a quo per ciascun interessato la data della propria istanza interruttiva.
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